Quali tasse devono versare Artigiani/Commercianti in Forfettario?
Se sei un Artigiano o un Commerciante iscritto in Camera di Commercio e adotti il Forfettario per la tua Partita Iva, sul reddito imponibile (ricavi x coefficiente di redditività) dovrai versare:
- Imposta sostitutiva
- Contributi previdenziali
L’imposta sostitutiva è del 15%, ma avrai la possibilità di applicare la riduzione al 5% per i primi 5 anni di attività a fronte del rispetto di specifiche condizioni.
I contributi previdenziali saranno invece dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps, e si dividono in contributi fissi (dovuti indipendentemente dal reddito conseguito) e contributi eccedenti il minimale.
Dovrai pertanto versare i contributi secondo questo schema di reddito (ricavi x coefficiente di redditività):
- per il reddito compreso tra 0 e 18.808 euro: dovrai versare contributi fissi di 4.611,64 euro all’anno per i commercianti e di 4.521,36 euro all’anno per gli artigiani;
- per il reddito superiore ai 18.808 euro: oltre ai contributi fissi, li verserai per circa il 24%.
Ai contributi dovuti, potrai applicare la riduzione del 35%, richiesta da effettuare per via telematica all’Inps e varrà per tutti gli anni nei quali adotti il Forfettario e sei iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti.
Fatta questa premessa, quali sono le scadenze in Forfettario per Artigiani/Commercianti? Analizziamole subito!
Quali sono le scadenze da rispettare per Artigiani/Commercianti in Forfettario?
Imposta e contributi si versano in sede di compilazione della Dichiarazione dei Redditi, la quale va presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo in riferimento ai redditi percepiti l’anno precedente.
I contributi fissi sono dovuti in 4 rate di uguale importo alle seguenti scadenze durante l’anno:
- 16 maggio
- 20 agosto
- 16 novembre
- 16 febbraio dell’anno successivo
In sede di Dichiarazione dei redditi, dovrai invece versare imposta e contributi eccedenti il minimale dell’anno passato ed i rispettivi acconti per l’anno in corso, come segue:
30 giugno (Dichiarazione dei redditi)
- Saldo imposta sostitutiva anno precedente
- Acconto 50% imposta sostitutiva anno in corso
- Saldo contributi eccedenti il minimale anno precedente
- Acconto 40% contributi eccedenti il minimale anno in corso
Tali importi possono essere rateizzati, fino a 7 rate, il cui ultimo versamento va effettuato necessariamente entro il 16 dicembre.
30 novembre
- Acconto 50% imposta sostitutiva anno in corso
- Acconto 40% contributi eccedenti il minimale anno in corso
Questi importi non sono rateizzabili.
Articoli utili:
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