Scadenze imposta di bollo fattura elettronica

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Imposta di bollo su fatture elettroniche

L’imposta di bollo del valore di 2 euro si deve assolvere sulle fatture di importo superiore ai 77,47 euro e non soggette ad Iva.

Un esempio di contribuenti che devono applicare l’imposta di bollo in fattura sono coloro che applicano il Regime forfettario alla loro attività ovvero un Regime fiscale che non prevede l’applicazione dell’Iva in fattura.

Mentre l’imposta di bollo sulle fatture cartacee si assolve applicando la marca da bollo cartacea, nelle fatture elettroniche dovrai assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale.

Ma quando applichi l’imposta di bollo virtuale sulle tue fatture elettroniche, quando e come dovrai pagarla? In questo caso l’imposta di bollo andrà versata attraverso F24 e in questo articolo analizzeremo le scadenze dell’imposta di bollo fattura elettronica.

Imposta di bollo su fatture elettroniche: scadenze

Fino al 31 dicembre 2020, l’imposta di bollo virtuale doveva essere versata entro il 20 del mese successivo al trimestre nel quale avevi emesso le fatture.

Con il Decreto del 4 dicembre 2020, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha apportato delle modifiche alle scadenze da rispettare per il versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Ti riportiamo qui di seguito una tabella riassuntiva delle scadenze dell’imposta di bollo in fattura elettronica da rispettare:

In linea generale, l’imposta di bollo virtuale va assolta entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre, ma a questa regola ci sono delle eccezioni.

Fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre dell’anno

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L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio al 31 marzo va versata entro il 31 maggio. Se però l’importo dovuto è inferiore ai 5.000 euro, si potrà spostare il pagamento al 2 ottobre.

Per esempio, i bolli virtuali per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre del 2023 dovranno essere versati entro il 31 maggio 2023. Se l’importo dei bolli virtuali emessi in questo trimestre è inferiore a 5.000 euro, potrai far slittare il versamento al 2 ottobre 2023.

Fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre dell’anno

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° aprile al 30 giugno va versata entro il 2 ottobre. Se però l’importo dovuto è inferiore ai 5.000 euro, si potrà spostare il pagamento al 30 novembre.

Per esempio, i bolli virtuali per le fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre del 2023 dovranno essere versati entro il 30 settembre 2023, ma se l’importo dei bolli virtuali emessi in questo trimestre è inferiore a 5.000 euro, potrai far slittare il versamento al 30 novembre 2023.

Fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre dell’anno

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° luglio al 30 settembre va versata entro il 30 novembre.

In questo caso, bolli virtuali per le fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre del 2023 dovranno essere versati entro il 30 novembre 2023.

Fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre dell’anno

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre va versata entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Per esempio,  i bolli virtuali per le fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre del 2023 dovranno essere versati entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre, ovvero entro il 28 febbraio 2024.

Come si paga l’imposta di bollo virtuale

L’ammontare degli importi da versare per i bolli virtuali ti sarà fornito direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Accedendo infatti alla tua area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, troverai l’F24 predisposto per il pagamento che dovrai effettuare per via telematica.

Prima di procedere al versamento dell’F24, ti consigliamo di verificare che il totale dei bolli da corrispondere sia uguale a quello delle fatture da te inviate.

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