Ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate, dopo aver annullato in autotutela un precedente atto di accertamento viziato, lo sostituisce con uno nuovo.
L’atto di accertamento sostitutivo, pertanto, deve essere emesso previo annullamento di quello sostituito e nel rispetto del divieto della plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.
Ne consegue che la sostituzione deve avvenire negli ordinari termini di decadenza ed è preclusa se vìola o elude il giudicato sostanziale eventualmente formatosi sull’atto viziato.

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