Tipologia di accertamento che rappresenta una deroga al principio di unicità e globalità dell’accertamento tributario.
La legge, infatti, consente all’amministrazione finanziaria di effettuare rettifiche limitate, sulla base di elementi suscettibili di immediata utilizzabilità.
Tali elementi devono risultare da accessi, ispezioni o verifiche, nonché dalle segnalazioni provenienti dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate o di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria.
Sulla base di questi elementi, l’amministrazione può quindi limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare (anche ai fini Iva).
La notifica di un accertamento parziale non preclude l’ulteriore azione accertatrice per il medesimo periodo d’imposta, purché eseguita nei termini di decadenza prescritti dalla legge.

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