L’amministrazione finanziaria procede ad accertamento d’ufficio quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione dei redditi o presenta una dichiarazione nulla.
In questo caso, l’ufficio determina il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze della dichiarazione (presentata e considerata nulla) e dalle eventuali scritture contabili, ancorché regolarmente tenute.
Possono essere sottoposti ad accertamento d’ufficio tutti i contribuenti, a prescindere dalla loro natura giuridica.