Si definisce tale la partecipazione che, alternativamente, attribuisce una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%.
Nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati, le predette percentuali sono rispettivamente del 2 e del 5 per cento.