Con la definizione di “impresa in difficoltà” riferita alle piccole e medie imprese si intende un’impresa che rispetta almeno una delle seguenti condizioni, come definito dall’art. 1, par. 7, Regolamento (CE) 800/2008:
- Se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Una piccola e media impresa costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste al terzo punto.