Nel processo tributario, le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti abiliti all’accertamento e alla riscossione dei tributi locali, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato (ad esempio, avvocati e dottori commercialisti iscritti nei relativi albi).
Tuttavia, per le controversie di valore fino a 3mila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
I contribuenti in possesso dei requisiti per prestare assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.
I non abbienti possono usufruire, a determinate condizioni, del gratuito patrocinio.

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