Ho una domanda sulla data di cessazione del lavoro dipendente e accesso al regime forfettario. Ho dato le dimissioni dall’attuale lavoro dipendente (con reddito quest’anno superiore ai 35.000€) e vorrei aprire l’anno prossimo la partita IVA come lavoratore autonomo in regime forfettario. Siccome il periodo di preavviso mi scade il 30 dicembre, ho inserito nel modulo di dimissione la data del 31 dicembre di quest’anno. Il 30 dicembre dovrebbe essere il mio ultimo giorno di lavoro.
se i pagamenti da lavoro dipendente arrivassero a gennaio dell’anno prossimo, potrebbe essere considerata quella come data di cessazione lavoro dipendente e, in tal caso, mi escluderebbe dal forfettario per tutto l’anno?
Le confermiamo che la data di cessazione del suo lavoro dipendente è la data nella quale cessa il suo rapporto di lavoro, decorso il periodo di preavviso, ovvero la data successiva all’ultimo giorno di lavoro.
Anche se le ultime mensilità le percepirà ad inizio dell’anno prossimo, la data di cessazione del lavoro dipendente resterà il 31 dicembre di quest’anno e quindi potrà adottare il regime forfettario nell’anno prossimo, indipendentemente dal fatto di aver superato la soglia dei 35.000€. Questo perché il superamento della soglia di redditi da lavoro dipendente diventa irrilevante ai fini dell’accesso al regime Forfettario, se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente a quello di accesso al regime forfettario, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti.
Gli importi ricevuti l’anno prossimo saranno comunque riferiti a prestazioni di lavoro effettuate fino al 31 dicembre di quest’anno e saranno riportati nella prossima Certificazione Unica (ex CUD) che riceverà, riferita ai redditi di quest’anno.
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Cessazione lavoro dipendente e forfettario

