Versamento imposta sostitutiva in Regime forfettario

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I contribuenti con Partita IVA in Regime forfetario sostituiscono con un’unica imposta del 15%, o 5% in alcuni casi, tutte quelle imposte normalmente dovute con altri inquadramenti fiscali.

L’imposta unica sostitutiva viene calcolata in fase di Dichiarazione dei redditi e prende in riferimento gli incassi percepiti nel corso del precedente anno, seguendo il principio di cassa.

Per capire a quanto ammonta è necessario, prima di tutto, individuare il coefficiente di redditività assegnato al tuo codice ATECO, applicandolo poi sul totale dei compensi incassati.

Prendendo ad esempio un veterinario al primo anno di attività, considerando che per l’Ateco di riferimento è applicato un coefficiente di redditività del 78% e ha incassato €45.000 nel corso dell’anno precedente, per calcolare l’imposta bisognerà moltiplicare l’incasso per il coefficiente di redditività e in seguito moltiplicare la cifra ottenuta per l’aliquota del 15% (o del 5% se rientra nella possibilità di applicare l’imposta ridotta per i primi 5 anni di attività):

45.000 x 78% = 35.100€
35.100 x 15% = 5.265€ (saldo imposta sostitutiva)

A questo punto, per la determinazione degli acconti da versare in sede di Dichiarazione dei Redditi si possono utilizzare due diversi metodi:

  • il metodo storico, il quale prende in riferimento gli incassi percepiti l’anno precedente ed è più raccomandabile, poiché il suo corretto utilizzo non potrà portare all’applicazione di eventuali sanzioni.
  • il metodo previsionale, il quale permette di versare le imposte tenendo in considerazione gli incassi che si prevede di percepire durante l’anno.

Questo metodo però non è sicuro, poiché se la stima non si rivelasse corretta, il contribuente è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non versata.

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N.B. Per le Partite Iva aperte in corso d’anno non sono previsti versamenti, poiché le imposte verranno calcolate l’anno successivo con l’elaborazione della prima Dichiarazione dei redditi.

 

Quando viene pagata l’imposta in Regime forfettario

In regime forfetario, da un punto di vista fiscale, sono previste due principali scadenze:

  • il 30 giugno, che prevede il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva in riferimento al precedente anno + l’acconto del 50% della stessa.
  • il 30 novembre, che prevede il versamento del restante 50% dell’imposta. Gli acconti versati in corso d’anno sono determinati sulla base imponibile dell’anno precedentemente concluso, e verranno decurtati dal saldo da versare l’anno successivo.

I versamenti del 30 giugno (saldo e acconto) possono essere dilazionati fino a 6 rate (con l’ultima scadenza in data 30 novembre), oppure in 5 rate di cui la prima con spostamento al 30 luglio. È da tenere in considerazione che sulle eventuali rateazioni sono previsti degli interessi dello 0.4%.


TABELLA RIASSUNTIVA del calendario previsto per le rateizzazioni:

N° RATASCADENZA VERSAMENTI

Soluzione senza spostamento

SCADENZA VERSAMENTI

Soluzione con spostamento al 30/07

Interessi applicati in %
30 giugno30 luglio0,00
16 luglio20 agosto0,18
20 agosto16 settembre0,51
16 settembre16 ottobre0,84
16 ottobre16 novembre1,17
16 novembre1,50

N.B. chi sceglie il pagamento rateale (con prima rata al 30 luglio) ha anche una maggiorazione dello 0,40%

Eccezioni: se viene riportato un debito inferiore a 51,65€, l’acconto non è dovuto, se invece risulta inferiore a 257,52€, questo verrà versato in un’unica soluzione al 30 novembre.

Il versamento del 30 novembre invece, deve necessariamente essere saldato in un’unica soluzione.

Per una corretta compilazione del modello F24, è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, i codici tributo e l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, necessari per imputare correttamente le somme versate.

 

Codici Tributo e modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva

L’anno per il quale si versa il saldo o l’acconto dell’imposta sostitutiva e i relativi codici, devono essere riportati nella sezione Erario, indicando i corretti codici tributo:

  • 30 giugno
    • codice tributo 1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014
    • codice tributo 1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
  • 30 novembre
    • codice tributo 1791 – Imposta sostitutiva sul regime forfettario – Acconto in unica soluzione o acconto seconda rata – Articolo 1, comma 64, Legge n. 190/2014“.

Il pagamento degli F24 può avvenire con diverse soluzioni:

  • in autonomia, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)
  • tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

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