Uscire dal regime forfettario

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Nel 2023 il governo ha introdotto una grande novità per quanto riguarda il Regime forfettario: è possibile uscire dal forfettario anche in corso d’anno.

 

Vediamo di seguito i cambiamenti e i requisiti che occorre presentare.

Dal momento in cui si decide di intraprendere un’attività in Partita Iva, la scelta del Regime da adottare è vincolata per almeno tre anni, ma per il Regime forfettario si può scegliere di non applicare questo limite.

Come indicato nella risoluzione n. 64/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate, i proprietari di Partita Iva individuale possono, senza alcun vincolo, entrare o uscire dal Regime forfettario considerando i risultati dell’anno precedente e rispettando tutti i requisiti previsti: Limiti forfettario.

Quando si può uscire dal forfettario?

 

Dal 2023, la fuoriuscita dal Regime forfettario può anche avvenire in corso d’anno a seguito di alcune situazioni.

La legge stabilisce che nel caso in cui i ricavi percepiti siano superiori agli 85.000€ ma inferiori ai 100.000€, allora il forfettario non sarà più applicabile a partire dall’anno successivo; invece quando si superano i 100.000€ di incasso, l’uscita dovrà avvenire direttamente nell’anno in corso.

Uno dei cambiamenti principali riguarda la fatturazione: entro i 100.000€ non è previsto l’inserimento dell’Iva in fattura, superati i 100.000€ tutte le vendite e le prestazioni devono essere fatturate con l’applicazione obbligatoria dell’Iva.

Il cambio del Regime sblocca anche la registrazione delle fatture passive con detrazione dell’Iva a partire dal passaggio al Regime ordinario.

Il secondo importante cambiamento riguarda la tassazione, la quale viene applicata su tutto il reddito percepito nell’anno e non solo sull’eccedenza dei 100.000€.

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Adottando il Regime forfettario è necessario il versamento di un’imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi 5 anni di attività se rispetti tutti i requisiti: Imposta sostitutiva 5%.
Adottando il Regime ordinario semplificato dovrai versare l’Irpef a scaglioni dal 23% al 43% con deduzioni e detrazioni.

Nel caso del regime ordinario il reddito fa cumulo con altri redditi a fini del calcolo relativo agli scaglioni Irpef. A differenza invece di quanto avviene nel regime forfettario dove gli altri redditi non fanno cumulo nel calcolo relativo alla tassazione.

Circa le ritenute d’acconto, l’Agenzia delle Entrate conferma che devono essere applicate solo sui compensi corrisposti ai professionisti dopo l’uscita dal Regime senza obbligo di applicazione retroattiva sui compensi già pagati prima di superare i 100.000€.

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