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Sono un Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM). Vorrei aprire partita iva. su un lordo di 66k, qual è netto (pagando IRPEF e inps)?

Per Aprire Partita Iva e svolgere attività di TSRM in Regime forfettario, è, prima di tutto, necessario verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti: Limiti forfettario.

Per l’attività di TSRM può adottare il seguente codice Ateco:

86.91.01 Attività di diagnostica per immagini

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che include:

  • laboratori di radiografia (laboratori radiografici) e altri centri di diagnostica per immagini

Questo codice ateco è aggiornato al 2025, secondo la Nuova Classificazione Ateco e sostituisce il precedente: 86.90.29 -Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.

Al suddetto codice Ateco è associato un coefficiente di redditività pari al 78%. Il coefficiente di redditività si applica ai ricavi conseguiti per ottenere il reddito imponibile su cui calcolare imposta e contributi da versare. Ciò vuol dire che il restante 22% le verrà riconosciuto come spesa forfettaria.

Si inquadrerà come libero Professionista e verserà i contributi alla Gestione Separata Inps in percentuale al 26,07%.

Se adotterà il forfettario, oltre ai contributi, dovrà versare l’imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi 5 anni di attività. Per applicare l’imposta al 5% deve verificare di rispettare i tre requisiti previsti:

  1. Non bisogna aver svolto, nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, attività di impresa in forma associata o familiare;
  2. L’attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente (eccezion fatta per i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni);
  3. Nel caso in cui venga rilevata un’attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l’ammontare di incassi generati l’anno precedente dall’attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.

Punto 2: mera prosecuzione

In merito si è espressa l’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare 10/E del 4 aprile 2016, indicando quanto segue:

“la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento”.

e ancora

” la continuità non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio.”

Ne consegue che non potrà applicare l’imposta sostitutiva al 5%, ma dovrà fin da subito applicarla al 15%.

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