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In questo articolo ci occuperemo della cosiddetta tassa etica.

La tassa etica è un’addizionale delle imposte sul reddito, indeducibile, che si applica alla quota di reddito complessivo netto, proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o compensi derivanti dalla creazione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale:

 

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  • pornografico
  • che incita alla violenza
  • volto a sollecitare la credulità popolare nell’ambito di trasmissioni o servizi a pagamento.

In sostanza, se tutto o parte del tuo reddito è generato dalla creazione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, che incita alla violenza o che fa riferimento a credenze magiche, sui ricavi derivanti da queste attività, verserai la tassa etica.

Questo tributo è stato introdotto con la Finanziaria 2006, all’articolo 1, comma 466 ed è stato ulteriormente disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009.

Chi deve pagare la tassa etica?

Pur essendo un’addizionale, è dovuta anche dai contribuenti che operano in Regime Forfettario, come chiarito dall’interpello n. 285/2025.
Infatti, secondo il documento appena citato, l’imposta sostitutiva si versa in luogo di Irpef e addizionali regionali e comunali: dunque non sostituisce ulteriori imposte addizionali, come la tassa etica.

La tassa etica è stata introdotta dalla Finanziaria 2006, all’articolo 1, comma 466, secondo la quale è dovuta dai:

“soggetti titolari di reddito di impresa, gli esercenti arti e professioni” e le società che realizzano, producono, vendono e rappresentano:

  • materiale pornografico
  • materiale che incita alla violenza
  • trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare

In merito a quest’ultimo punto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009, all’articolo 1, chiarisce che per “trasmissioni che suscitano la credulità popolare” si intendono trasmissioni telefoniche o televisive, oppure servizi a pagamento che prevedono, da parte del pubblico, dei trasferimenti di denaro per prestazioni rese da:

  • cartomanti
  • indovini
  • taumaturghi
  • medium
  • soggetti che fanno riferimento a credenze magiche, astrologiche o divinatorie, come maghi.

Molto più interessante, è la definizione che il medesimo decreto fornisce sul concetto di “materiale pornografico”, visto il sempre maggiore successo riscosso dalle piattaforme come OnlyFans e Patreon.

Su piattaforme come queste, infatti, molti creator producono contenuti erotici e hot, anche a sfondo apertamente sessuale, ma per dichiarare correttamente al Fisco i loro ricavi, essi devono aprire una Partita Iva e rispettare tutti gli adempimenti fiscali connessi.

Tornando alla definizione di “materiale pornografico” l’articolo 1 del decreto sopra citato lo inquadra come:

”giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti”.

Ciò significa che la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di immagini o video sessualmente espliciti comporta il versamento della tassa etica anche per i creator su OnlyFans o Patreon in Regime Forfettario.

Come si calcola e quando si versa?

La tassa etica è un’addizionale che si versa sul reddito imponibile con un’aliquota pari al 25% e secondo le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi, dunque col meccanismo di saldo e acconto, il 30 giugno e il 30 novembre di ogni anno.

La tassa etica si versa attraverso Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, tramite i canali telematici Fisconline o Entratel, i servizi di internet banking, oppure tramite un intermediario abilitato.

I codici tributo per adempiere al versamento della tassa etica sono:

  • 4003 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata
  • 4004 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto seconda rata o in unica soluzione
  • 4005 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo

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