Domande e Risposte

Se svolgerò con la P.I. una prosecuzione di un lavoro subordinato, posso adottare il Forfettario?

Ho lavorato come dipendente in ambito graphic print & web design sia in Italia che all’estero. Vorrei aprire la Partita Iva in regime forfettario con l’agevolazione di tasse al 5%. Mi occupo principalmente di progettazione grafica, logo design, e grafiche per il web e siti. Vorrei vendere i miei pacchetti tramite il mio sito, in cui sto prevedendo una sezione shop.

Posso usare il forfettario per prosecuzione di un lavoro dipendente?

Prima di rispondere alla sua domanda “Posso usare il forfettario per prosecuzione di un lavoro dipendente?“, le ricordiamo che potrà applicare il Regime forfettario unicamente se rispetta le condizioni che trova illustrate qui:

Limiti regime forfettario.

Le cause di esclusione dal Regime forfettario da esaminare per la sua situazione sono due differenti.

  • d-bis) non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. In merito viene precisato che “la nuova causa ostativa contenuta nella citata lettera d-bis) risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza”.
  • d-ter) non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro eccedenti l’importo di 30.000 euro.

In merito alla prima causa di esclusione, con la risposta 173 del 30/05/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la stessa non opera solo se si fattura prevalentemente ad un datore di lavoro estero avuto nei due anni precedenti e se il reddito percepito si è sempre e solo dichiarato all’estero. Se ha dichiarato il reddito in Italia, la causa di esclusione può verificarsi.

Invece, nel caso in cui il suo reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente (anche se con datore di lavoro estero) risultasse maggiore di € 30.000, non potrà applicare il Regime forfettario (a meno che lo stesso non sia cessato entro il 31/12 dell’anno precedente), non ci sono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito ai redditi prodotti all’estero per questa specifica causa di esclusione.

L’imposta sostitutiva che dovrà versare è del 15%, con la possibilità di applicare la riduzione al 5% per i primi 5 anni di attività se ne rispetta le condizioni:

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Regime forfettario imposta sostitutiva 5 %.

A nostro parere, essendo quella che andrà a svolgere in Partita Iva una mera prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza, dovrà adottare fin da subito l’imposta al 15%.

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