Rinvio versamento seconda rata di acconto delle imposte dirette

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Rinvio versamento seconda rata di acconto delle imposte dirette

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, G.U. n. 244 del 18 ottobre 2023  introduce la possibilità di rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, prevista per il 30 Novembre 2023, secondo due modalità:

  • in un’unica soluzione entro il 16 Gennaio 2024 senza maggiorazioni;
  • in 5 rate a partire da Gennaio fino a Maggio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
    In quest’ultimo caso, alle rate successive alla prima, saranno applicati gli interessi al tasso del 4% annuo (art. 20, comma 2, D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241).

Rinvio seconda rata: chi può aderire alla proroga?

Esclusivamente i titolari di Partita Iva (sia in regime Forfettario che Semplificato – sia liberi professionisti che artigiani e commercianti), che nell’anno d’imposta 2022 hanno generato ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro.

Rientrano nella proroga esclusivamente gli importi dovuti all’erario, quindi non è possibile posticipare il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, la quale scadenza rimane invariata, ovvero il 30 novembre 2023.

Riassumendo, è possibile prorogare il versamento dei seguenti tributi:

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  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario (art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014);
  • l’IRPEF (introdotto dal D.P.R. n.59/1973);
  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (art. 27 commi 1, 2 e 7 del D.L. n.98/2011 e 1, commi 96-115 e 117, della L. n.244/2007);
  • la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate n. 55394/2011);
  • l’IVIE (art. 19, commi 13-17, del D.L. n.201/2011);
  • l’IVAFE (art. 19, commi 18-22, del D.L. n.201/2011);
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni (art. 1, commi 13-16, della L. n.145/2018).

 

Rinvio seconda rata: modalità di versamento

Vediamo insieme un esempio delle differenti possibilità di versamento.

Hai un F24 per acconti con scadenza il 30 novembre 2023 formato da: 

  • Sezione Inps per 2.000 euro;
  • Sezione Erario per 1.000 euro.

Se scegli di aderire alla proroga in unica soluzione: 

  • il 30 novembre 2023 dovrai in ogni caso versare gli importi della sezione Inps di 2.000 euro;
  • il 16 gennaio 2024 verserai gli importi della sezione Erario pari a 1.000 Euro, senza maggiorazioni.

Se decidi di aderire alla proroga in 5 rate: 

  • il 30 novembre 2023 dovrai in ogni caso versare gli importi della sezione Inps 2.000 euro;
  • il 16 gennaio 2024 verserai una parte degli importi della sezione erario pari a 200 euro (prima rata senza interessi).

Dopodiché alle successive rate sarà applicato un tasso d’interesse annuo del 4%, le quali avranno le seguenti scadenze:

  • 2° rata – 16 febbraio 
  • 3° rata – 16  marzo 
  • 4° rata – 16 aprile  
  • 5° rata – 16 maggio 

Se hai già versato la seconda rata degli acconti o preferisci mantenere la scadenza originaria (30 Novembre 2023), la proroga in questione non influenzerà la tua posizione.

Se invece sceglierai di posticipare e/o rateizzare l’importo dovuto all’erario, puoi contattare la nostra Assistenza: ti forniranno tutto il supporto necessario!

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