Regime forfettario veterinario

Regime Forfettario Regime Forfettario

Regime forfettario veterinario

Un soggetto che svolge l’attività di veterinario, può aderire al Regime forfettario e usufruire di tutti i vantaggi che offre?

La risposta è sì, ma solo nel caso in cui rispetti i requisiti di accesso necessari per aderirvi e non rientri nelle cause di esclusione previste dalla normativa sul Regime forfettario.

Prima di tutto, se vuoi svolgere l’attività di veterinario professionale in modo autonomo, dopo aver conseguito i relativi studi e abilitazioni, devi procedere con l’apertura della Partita Iva.

Codice ATECO per veterinario

Nel momento in cui apri la Partita Iva, devi procedere con la scelta del tuo Codice ATECO.

Il Codice ATECO è una sequenza numerica che classifica in modo dettagliato la tua attività.

Se vuoi svolgere l’attività di veterinario, il Codice ATECO che devi scegliere è il seguente:

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  • 75.00.00 – Servizi veterinari

Questo codice ATECO prevede un coefficiente di redditività pari al 78%.

Più dettagliatamente, questo Codice ATECO è adatto a tutte le attività di:

  • Cura e controllo della salute del bestiame;
  • Cura e controllo della salute degli animali da compagnia;
  • Attività svolte da veterinari qualificati in cliniche veterinarie o presso fattorie, canili o ricoveri per animali, ambulatori veterinari o altro;
  • Attività di assistenti veterinari o personale veterinario ausiliario;
  • Attività cliniche e altre attività diagnostiche relative agli animali;
  • Servizi di ambulanza veterinaria.

Regime forfettario: puoi accedere?

Il Regime forfettario è caratterizzato limiti d’accesso e requisiti per poterlo adottare, che andiamo subito ad analizzare in questo paragrafo.

Per aderire al Regime forfettario, devi rispettare un unico limite riguardante i ricavi conseguiti nell’anno precedente (85.000 euro), valido per tutti i tipi di attività.

Se rispetti questo limite, dovrai ancora controllare di non rientrare nelle cause di esclusione previste dalla normativa sul Regime forfettario, perché se rientri in una di queste cause di esclusione non potrai aderire al Regime forfettario anche se i tuoi ricavi risultano inferiori a 85.000 euro.

Non potrai rientrare nel Regime forfettario:

  • Se usufruisci di Regimi Speciali ai fini della determinazione dell’IVA o di Regimi forfettari per la determinazione del reddito (ad esempio agricoltura, agriturismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
  • Se non sei residente in Italia, a meno che tu sia residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e contemporaneamente devi produrre sul territorio italiano almeno il 75% del tuo reddito complessivo;
  • Se la tua attività consiste prevalentemente o esclusivamente nello scambio di fabbricati, porzioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • Se oltre alla tua attività possiedi delle partecipazioni in società di persone, imprese familiari, associazioni in partecipazione;
  • Se controlli direttamente o indirettamente Srl e contemporaneamente fatturi per attività economiche riconducibili;
  • Se hai percepito o percepisci redditi da lavoro dipendente (o assimilati) superiore ai 30.000 euro all’anno;
  • Se sostieni spese per collaboratori e/o dipendenti superiori ai 20.000 euro all’anno;
  • Se fatturi prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro avuto nei due anni precedenti o attuale (o soggetti a questi direttamente o indirettamente riconducibili).

Una volta che hai verificato di non rientrare nelle cause di esclusione (e rispetti il limite di 85.000 euro di ricavi), puoi aderire al Regime forfettario.

Per scoprire quando ti conviene aderire al Regime forfettario rispetto ad applicare l’Ordinario semplificato, ti consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato:

Regime forfettario, quando conviene?

Regime forfettario veterinario: vantaggi

I contribuenti soggetti a Regime forfettario godono di importanti vantaggi, tra i quali:

  • Esonero dall’applicazione dell’Iva;
  • Esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto;
  • Esonero dell’obbligo di registrazione di fatture e corrispettivi.

Uno dei più importanti vantaggi per chi aderisce al Regime forfettario, è quello di essere soggetti all’imposta sostitutiva. Tale imposta racchiude tutte le imposte solitamente pagate negli altri Regimi fiscali, come ad esempio IRPEF, IRAP, addizionali, ecc.

L’Imposta sostitutiva ha l’aliquota standard del 15%, e in alcuni casi si può ridurre al 5% per i primi 5 anni di attività. Scopri qui quando puoi applicare:

Regime forfettario imposta sostitutiva 5%

Esempio

In questo paragrafo cercheremo di farti capire meglio qual è il meccanismo di calcolo dell’imposta sostitutiva.

Attività:  Veterinario
Coefficiente di redditività: 78%
Ricavi conseguiti: 45.000 euro
Reddito imponibile: 35.100 euro (45.000 x 78%)
Imposta sostitutiva al 15%:  5.265 euro (35.100 x 15%)

Nel caso in cui, invece, il soggetto preso come riferimento nell’esempio abbia il diritto di applicare l’aliquota agevolata al 5% dovrà versare 1.755 euro (35.100 x 5%) a titolo di imposta sostitutiva, anziché 5.265 euro.

NB: al reddito imponibile determinato applicando il coefficiente di redditività dovranno essere sottratti i contributi versati nell’anno precedente, ottenendo così il reddito imponibile netto per poter calcolare l’imposta sostitutiva. Al contrario, per quanto riguarda il calcolo dei contributi che dovrai versare, dovrai prendere come riferimento il reddito imponibile lordo.

Per semplificare questo esempio, supponiamo che il contribuente considerato non abbia versato contributi nell’anno precedente, e pertanto il suo reddito imponibile lordo coincide con quello netto.

Regime forfettario veterinario: contributi

Se svolgi l’attività di veterinario, la Cassa Previdenziale a cui hai l’obbligo di iscriverti è l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per Veterinari (ENPAV).

Per il meccanismo di calcolo dei contributi, essendo differente per ogni cassa previdenziale e per ogni situazione personale, rimandiamo direttamente alla pagina del sito web dell’ENPAV.

La disciplina del Regime forfettario prevede la possibilità di dedurre dal reddito imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva unicamente i contributi obbligatori Inps pagati l’anno precedente.

Non potrai quindi dedurre contribuzioni integrative/complementari.

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