Regime forfettario versamento Iva
Il Regime forfettario permette di avere a disposizione differenti semplificazioni contabili e fiscali nella gestione della propria attività.
In questo articolo ci occuperemo di analizzare le semplificazioni e gli obblighi che riguardano l’Iva nel Regime forfettario.
Regime forfettario versamento Iva: semplificazioni
Se sei un contribuente in Regime forfettario:
- Non devi addebitare l’Iva in fattura ai tuoi clienti e non devi detrarla al momento degli acquisti;
- Non devi liquidare l’imposta;
- Non devi versare l’Iva;
- Non hai l’obbligo di presentare la Dichiarazione e la Comunicazione annuale Iva;
- Non hai l’obbligo di registrare i corrispettivi e le fatture emesse.
Regime forfettario versamento Iva: obblighi
Se aderisci al Regime forfettario, oltre alle semplificazione appena elencate, dovrai adempiere ad alcuni importanti obblighi:
- Numerare e conservare le fatture di acquisto;
- Certificare i corrispettivi;
- Devi integrare le fatture per le operazioni per le quali risultano sostituti d’imposta indicando l’aliquota della relativa imposta;
- Dovrai assolvere l’imposta di bollo per tutte le fatture di importo superiore ai 77,47 euro, ovvero dovrai applicare una marca da bollo del valore di 2 euro.
Le informazioni che trovate in questo articolo sono state sintetizzate da comunicati dell’Agenzia delle Entrate.
Cos’è l’imposta sostitutiva del Regime Forfettario?
L’unica imposta applicata al reddito dei contribuenti che si avvalgono del Regime forfettario è l’imposta sostitutiva del 15%.
Il nome deriva dal fatto che essa sostituisce le più comuni imposte pagate negli altri Regimi fiscali, come Irpef, addizionali, ecc.
L’imposta sostitutiva ha un’aliquota standard del 15%, ma in alcuni casi può essere ridotta al 5%, rispettando i seguenti requisiti:
- Il titolare dell’attività non deve avere svolto, nei tre anni precedenti dell’inizio dell’attività, attività d’impresa anche in forma associata o familiare;
- L’attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente. (da questo caso sono esclusi i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni);
- Nel caso in cui venga rilevata un’attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l’ammontare di incassi generati l’anno precedente dall’attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per applicare l’aliquota agevolata al 5%, è necessario aver aperto Partita Iva adottando il Forfettario fin dal primo esercizio.
Dunque, se avvii l’attività in un altro regime fiscale, poi opti per il Forfettario soltanto in un secondo momento, non puoi applicare l’aliquota agevolata.
Inoltre, se apri Partita Iva in Regime Forfettario, poi passi al Regime Semplificato e infine torni al Regime Forfettario, non puoi applicare nuovamente l’aliquota al 5%, anche se sei ancora nel quinquennio di apertura.
Siamo arrivati alla fine di questo articolo: speriamo di esserti stati utili!
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