Regime forfettario ritenute dipendenti obbligatorie

Ritenuta d’acconto nel Regime forfettario

In Regime forfettario sono obbligatorie le ritenute ai dipendenti?

Uno dei vantaggi che comporta l’adesione al Regime forfettario 2019 è infatti che sei esonerato dall’obbligo dell’applicazione della ritenuta d’acconto.

Ciò vale sia per le prestazioni effettuate che per le prestazioni ricevute.

Tuttavia, il Decreto Crescita pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019 ha introdotto l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto nei confronti dei lavoratori dipendenti (e assimilati).

Vediamo allora in questo articolo:

  • cosa prevede la disciplina del Regime forfettario riguardo le ritenute d’acconto nelle prestazioni effettuate e ricevute,
  • le problematiche che ciò poteva comportare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei soggetti forfettari,
  • cosa cambia con l’approvazione della nuova Normativa.

La ritenuta d’acconto nelle prestazioni effettuate

Se accedi al Regime forfettario, per le prestazioni che effettui ai tuoi clienti puoi ricevere il 100% del compenso dovuto, senza che il tuo cliente debba più trattenerti il 20% dell’importo a titolo di ritenuta d’acconto.

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Il tuo cliente, infatti, in Regime ordinario dovrebbe:

  • trattenerti il 20% dell’importo a fattura;
  • versarlo allo Stato tramite F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento;
  • inviarti la Certificazione Unica contenente l’ammontare delle ritenute effettuate, delle somme corrisposte e degli eventuali contributi previdenziali trattenuti, entro il 31 marzo dell’anno successivo e all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo;
  • compilare il Modello 770 da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

Se accedi al Regime forfettario, per evitare che il tuo cliente ti trattenga il 20% a titolo di ritenuta d’acconto, ti basta indicare in fattura l’apposita dicitura:

“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014 e successive modificazioni”.

Per approfondire l’argomento fatture in Regime forfettario, guarda il nostro articolo dedicato: Regime forfettario indicazione in fattura.

La ritenuta d’acconto nelle prestazioni ricevute

Se accedi al Regime forfettario non sei nemmeno tenuto a operare la ritenuta alla fonte nelle prestazioni ricevute.

In Regime ordinario, invece, avresti gli stessi obblighi che abbiamo visto nel paragrafo precedente.

Se sei in Regime forfettario ti basta infatti indicare in Dichiarazione dei redditi (quadro RS, righi RS371, RS372 e RS373 del Modello Redditi PF) il codice fiscale dei soggetti che hanno percepito redditi a cui non hai applicato la ritenuta e l’ammontare di tali redditi.

Regime forfettario ritenute dipendenti: problematiche

Dal 2019, però, molti forfettari si chiedevano se tale esonero valesse anche per le ritenute da effettuare nei confronti dei loro lavoratori dipendenti (o soggetti assimilati).

Il Regime forfettario 2019, infatti, ha eliminato il limite del sostenimento di spese per lavoro dipendente entro i 5.000 euro lordi, che il precedente Regime forfettario prevedeva per potervi accedere.

Quindi tutti i soggetti forfettari dal 2019 possono avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente, senza alcuna limitazione.

Perciò è nato in molti forfettari il dubbio se l’esonero valesse anche per le ritenute da operare nei confronti dei lavoratori dipendenti, viste le problematiche che ciò avrebbe comportato soprattutto per gli stessi lavoratori dipendenti, ma anche per il datore di lavoro forfettario.

Il soggetto forfettario, infatti, come chiarito dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro:

  • oltre alle indicazioni aggiuntive da indicare nella propria Dichiarazione dei redditi,
  • avrebbe comunque dovuto redigere la Certificazione Unica relativamente ai contributi previdenziali trattenuti,
  • mentre non avrebbe più dovuto compilare e inviare il Modello 770.

Il lavoratore dipendente, invece, avrebbe avuto sempre l’obbligo di presentare la propria Dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF) per determinare le imposte dovute (Irpef e addizionali).

Mentre, solitamente, un lavoratore dipendente è esonerato da tale obbligo nel caso possieda solo redditi da lavoro dipendente (o assimilati) ricevuti da un unico datore di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto.

Regime forfettario ritenute dipendenti: obbligo

Perciò, con l’approvazione del Decreto Crescita, i soggetti in Regime forfettario sono obbligati ad operare le ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Mentre rimane l’esonero per le altre ritenute.

L’obbligo della ritenuta d’acconto nei confronti dei dipendenti e assimilati si applica a partire dal 1° gennaio 2019 (norma retroattiva).

Se nei primi mesi del 2019 non dovessi avere applicato le ritenute nei confronti dei tuoi lavoratori dipendenti e assimilati, l’ammontare di queste ritenute dovrai trattenerlo nelle retribuzioni corrisposte a partire da agosto 2019, con possibilità di suddividere tale ammontare in tre rate mensili di uguale importo.

Perché a partire da agosto 2019?

Perché il testo del Decreto Crescita (Articolo 6, chiamato “Modifiche al regime dei forfetari”) afferma che “l’ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo”.

L’Articolo 52 del Decreto Crescita, chiamato “Entrata in vigore”, afferma che “il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 aprile 2019, il 01 maggio 2019 è entrato in vigore, pertanto il terzo mese successivo a quello dell’entrata in vigore è il mese di agosto 2019.

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