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Per gli osteopati, il regime Forfettario rappresenta una valida opzione che offre semplificazioni fiscali e vantaggi economici.

In questo articolo, esploreremo il regime Forfettario per osteopati, analizzando i suoi vantaggi, le condizioni per accedervi e le considerazioni essenziali per una gestione finanziaria corretta.

Il Regime Forfettario prevede una tassazione vantaggiosa, pensata per agevolare i lavoratori autonomi. Questa opzione consente di pagare un’unica imposta in percentuale al reddito sostituendo il metodo a scaglioni previsto per l’applicazione dell’IRPEF, oltre ad addizionali comunali e regionali.

Per poter accedere al regime Forfettario è necessario essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

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Ti consigliamo di consultare il nostro articolo dedicato:
Limiti Forfettario.

In generale, puoi adottare il Forfettario se:

  • il tuo reddito annuo lordo da lavoro dipendente o assimilato è inferiore a 35.000 euro;
  • rispetti il limite di ricavi consentito, che è di 85.000 euro all’anno;
  • sei residente in Italia, in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. In uno di questi ultimi due casi, devi produrre almeno il 75% del tuo reddito sul suolo italiano;
  • sostieni spese per collaboratori o dipendenti inferiori a 20.000 all’anno;
  • non svolgi un’attività che richieda l’applicazione di un regime speciale Iva;
  • non ti occupi in via prevalente di cessione di fabbricati o terreni edificabili;
  • non controlli direttamente o indirettamente una S.r.l. e contemporaneamente fatturi per attività economiche riconducibili a questa attività;
  • non fai parte di società di persone, imprese familiari o associazioni professionali;
  • non fatturi prevalentemente, cioè per più del 50%, verso il tuo datore di lavoro attuale o quello che hai avuto nei due anni precedenti l’apertura della tua Partita Iva.

Una volta che avrai verificato di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, il passo successivo consisterà nel selezionare il Codice Ateco che meglio descrive l’attività di osteopata.

In questo caso il codice Ateco dedicato è il seguente:

  • 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.

che include:

– fornitura di servizi di medicina tradizionale che includono una serie di pratiche di lunga data e ancora in evoluzione, sviluppate all’interno di varie società prima o durante lo sviluppo della medicina moderna, ad esempio terapie tradizionali cinesi come agopuntura, preparati cinesi a base di erbe, Unani, preparati tradizionali africani
– fornitura di servizi terapeutici complementari, ad esempio terapia di Alexander, aromaterapia, terapia di Bach e altre terapie floreali, terapia corporea, medicina ayurvedica, fitoterapia, naturopatia, terapia nutrizionale
– fornitura di servizi terapeutici alternativi, ad esempio omeopatia, trattamenti chiropratici (chiroterapia), cristalloterapia, iridologia, radionica
– fornitura di servizi terapeutici di medicina osteopatica (osteopatia) nell’ambito multidisciplinare della prevenzione sanitaria
– attività di guaritori
– ipnoterapia
– attività di riflessoterapia
– attività di terapisti correttivi Cesar e Mensendieck
– naprapatia.

Qualora fosse possibile adottare il regime forfettario, il calcolo del reddito imponibile sarà effettuato mediante l’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi dell’anno, intendendo per “ricavi” le fatture incassate.
Il coefficiente di redditività è una percentuale associata a ciascun Codice Ateco.

Per questo Codice Ateco, il coefficiente di redditività è del 78%.
Questo significa che il 78% dei tuoi ricavi sarà soggetto ad imposta e contributi, mentre il rimanente 22% sarà considerato come “spesa forfettaria” e quindi non sarà soggetto tassazione.

Il regime Forfettario infatti non prevede la possibilità di dedurre le spese sostenute per l’esercizio dell’attività, per questo riconosce una percentuale di spesa forfettaria.

Sarai inquadrato come libero professionista e non avendo una cassa specifica dedicata agli osteopati, verserai i contributi alla Gestione Separata Inps in percentuale nella misura del 26,07% sul tuo reddito.

Nel caso in cui contemporaneamente svolgi un lavoro dipendente, potrai versare i contributi in forma ridotta al 24%.

Oltre ai contributi, dovrai versare l’imposta sostitutiva.
Infatti il Forfettario, come ti abbiamo anticipato, prevede il versamento di un’unica imposta in percentuale del 15% o del 5% se rispetti determinati requisiti:

  • nei tre anni precedenti l’apertura della tua Partita Iva non devi aver svolto attività di impresa anche in forma associata o familiare;
  • l’attività che desideri intraprendere non deve essere una mera prosecuzione di un’attività in precedenza svolta, sia come dipendente che in modo autonomo;
  • se rilevi l’attività da terzi, dovrai verificare che nell’anno precedente sia stato rispettato il limite dei ricavi previsto per il Regime forfettario, cioè 85.000€.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per applicare l’aliquota al 5% del Regime Forfettario, è necessario aver aperto Partita Iva adottando il Regime Forfettario fin dal primo esercizio.
Quindi, se avvii l’attività in un altro regime fiscale, poi opti per il Forfettario solo in un secondo momento, non puoi adottare il regime agevolato.

Inoltre, se apri Partita Iva in Regime Forfettario, poi passi al Regime Semplificato e infine torni al Regime Forfettario, non puoi applicare nuovamente l’aliquota al 5%.

Il fatto che il regime Forfettario sia soggetto ad imposta sostitutiva e non ad Irpef non consente la possibilità di portare in detrazione e dunque di “scaricare” spese personali: queste possono essere portate in detrazione esclusivamente se oltre al reddito derivante dall’attività in Partita Iva in regime forfettario, si ha anche un altro reddito soggetto ad Irpef, come ad esempio un reddito da pensione o un reddito da lavoro dipendente.

Un altro vantaggio derivante dall’applicazione del regime Forfettario è l’esonero dall’obbligo di inserimento dell’Iva in fattura.
Tuttavia, su tutte le fatture di importo superiore a 77,47€ dovrai inserire la marca da bollo del valore di 2€ la quale potrà essere, a scelta, addebitata o meno al cliente.

Se sceglierai di addebitare l’importo del bollo al cliente, tieni presente che anche tale importo concorrerà alla formazione dei ricavi dunque al reddito imponibile.

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