Regime Forfettario per agente immobiliare

Regime Forfettario per agente immobiliare

Dopo aver conseguito la licenza che ti ha abilitato allo svolgimento dell’attività di agente immobiliare, avrai aperto la tua Partita Iva per svolgere in maniera continuativa e abituale tale professione.

Avendo una Partita Iva, devi scegliere quale Regime fiscale adottare.

In questo articolo andiamo ad analizzare il Regime Forfettario in riferimento all’attività dell’agente immobiliare.

Agenti immobiliari: puoi adottare il Forfettario?

Prima di iniziare ad emettere le fatture secondo le regole del Regime Forfettario, e quindi adottare tale Regime per la tua Partita Iva, devi assicurarti di poterlo effettivamente applicare.

Cosa devi fare per essere sicuro di poterlo adottare? Non devi ricadere in nessuna delle cause di esclusione previste.

Per poter adottare il Forfettario per la tua Partita Iva di agente immobiliare:

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  • Non devi aver percepito più di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilati (quali per esempio reddito da pensione) l’anno precedente, tranne nel caso in cui tale lavoro subordinato è cessato entro il 31 dicembre dell’anno prima;
  • Non devi aver sostenuto spese per collaboratori e/o dipendente per più di 20.000 euro l’anno precedente;
  • Devi essere residente in Italia. Se sei residente in un Paese dell’Unione Europea o Norvegia, Islanda, o Liechtenstein, potrai applicare il Forfettario solo se produci almeno il 75% del tuo reddito complessivo sul territorio italiano;
  • Non devi applicare un Regime speciale Iva o un Regime forfettari di determinazione del reddito;
  • Non devi fatturare prevalentemente (per più del 50%) verso il tuo attuale datore di lavoro o verso quello avuto nei due anni precedenti l’apertura della tua Partita Iva, o a soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro;
  • Non devi avere il controllo diretto o indiretto di una Srl e fatturare con la tua Partita Iva per attività economiche riconducibili (i due Codici Ateco, della tua Partita Iva e della società, non devono appartenere alla stessa sezione Ateco);
  • Non devi far parte di società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • Non devi effettuare in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati o porzioni di essi, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

Se non rientri nemmeno in una di queste causa di esclusione elencate, potrai adottare il Regime Forfettario per la tua Partita Iva.

Agente immobiliare in Forfettario: coefficiente di redditività

Come agente immobiliare, in fase di apertura della tua Partita Iva avrai scelto il seguente Codice Ateco:

  • 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare

che include le attività di:

– intermediazione nell’acquisto, nella vendita e nell’affitto di immobili per conto terzi

– servizi di consulenza e di stima nell’acquisto, nella vendita e nell’affitto di immobili per conto terzi

– agenti immobiliari che operano per conto terzi

Il Codice Ateco è importante in quanto definisce tramite una sequenza di 6 numeri l’attività che svolgi in Partita Iva e nel Regime Forfettario ad ogni Codice Ateco è associato un determinato coefficiente di redditività.

Il coefficiente di redditività è una percentuale numerica che ti fornisce la parte di ricavi che sarà tassata e dall’altra la spesa forfettaria che ti sarà riconosciuta.

Il coefficiente di redditività associato al tuo Codice Ateco di agente immobiliare è dell’86%.

Per farti un esempio pratico, se ricavi 1.000 euro dall’attività in Partita Iva come agente, 860 saranno tassati mentre 160 no e considerati totale delle spese da te sostenute.

Pertanto, non ti sarà fornita la possibilità di portare in detrazione/deduzione le specifiche spese da te sostenute, in quanto tutte ricondotte nella percentuale a te riconosciuta.

Applicando il coefficiente di redditività dell’86% ai ricavi conseguiti come agente immobiliare, otterrai il reddito imponibile, su cui saranno calcolate le tasse che nel Forfettario dovrai versare, ovvero imposta sostitutiva e contributi previdenziali.

Regime Forfettario per agente immobiliare: tassazione

Adottando il Regime Forfettario e come abbiamo appena accennato, sarai soggetto al versamento di:

  • Imposta sostitutiva
  • Contributi previdenziali

L’imposta sostitutiva è definita così perché va a sostituire le imposte presenti nel Regime Ordinario semplificato e prevede un’unica aliquota del 15%.

Rispettando precise condizioni, l’aliquota di imposta del 15% può essere ridotta al 5% per i primi 5 anni di Partita Iva.

Potrai usufruire di tale agevolazione se:

  • L’attività che svolgi in Partita Iva non è una mera prosecuzione di una già svolta in precedenza, sai come lavoro autonomo sia come dipendente;
  • Nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività di agente immobiliare in Partita Iva non hai svolto attività di impresa, nè in forma associata o familiare;
  • Hai rilevato l’attività da un altro soggetto e questo ha rispettato l’anno precedente il limite di ricavi di 65.000 euro previsto.

Rispettando tutte le condizioni analizzate, potrai applicare l’imposta al 5% per il primo quinquennio di attività.

Come agente immobiliare, dovrai iscriverti in Camera di Commercio e versare i contributi alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps, secondo questo schema di reddito (ricavi x coefficiente dell’86%):

  • per il reddito compreso tra 0 e 15.953 euro: dovrai versare contributi fissi di circa 3.850 euro;
  • per il reddito superiore ai 15.953 euro: oltre ai contributi fissi, dovrai versarsi per il 24,09%.

Essendo iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps e applicando il Forfettario, potrai inoltre richiedere la riduzione del 35% dei contributi da versare, la quale si applica sia ai contributi fissi che a quelli eccedenti il minimale.

Una volta fatta la richiesta per via telematica sul sito dell’Inps, questa si rinnova in automatico per tutti gli anni nei quali verserai i contributi alla suddetta Gestione previdenziale e applicherai il Forfettario.

Per tutti gli approfondimenti: Regime forfettario riduzione contributi Artigiani e Commercianti.

Esempio di tassazione in Forfettario

Procediamo ora a farti un esempio di imposta e contributi che dovrai versare, supponendo tu abbia ricavato 30.000 euro dalla tua attività in Partita Iva Forfettaria come agente immobiliare e abbia i requisiti per applicare l’imposta al 5%.

Esempio

Ricavi: 30.000 euro

Coefficiente di redditività: 86%

Reddito imponibile: 25.800 euro (30.000 x 86%)

Imposta sostitutiva 5%: 1.290 euro (25.800 x 5%)

Contributi fissi: 3.850 euro

Contributi eccedenti il minimale: 2.372,14 euro (25.800  – 15.953 euro x 24,09%)

Riassumendo: con 30.000 euro di ricavi, dovrai versare un totale di 7.512,14 euro tra imposta (1.290) e contributi (3.850 + 2.372,14 ).

Se avrai richiesto la riduzione del 35% dei contributi, il totale ammonterà a 5.334,39 euro tra imposta (1.290) e contributi ridotti (6.222,14 – 35%).

N.B.: nell’esempio si suppone non si siano versati i contributi obbligatori nell’anno.

Come emettere fattura come agente immobiliare in Forfettario

Adottando il Regime Forfettario, dovrai emettere le tue fatture come agente immobiliare seguendo regole precise.

Nelle fatture che emetti non dovrai applicare né l’Iva né la ritenuta d’acconto.

Non inserendo l’Iva, dovrai assolvere l’imposta di bollo applicando una marca da bollo del valore di 2 euro per tutti gli importi superiori ai 77,47 euro.

Ti ricordiamo infine che adottando il Forfettario sarai esonerato dall’obbligo di emissione di fatture elettroniche.

Se sceglierai comunque di emetterle nonostante l’esonero, è previsto un sistema premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà ridotto ad 1 anno (cioè a 4 anni invece dei 5 previsti).

Dovrai infine riportare in fattura tutte le diciture obbligatorie, ovvero:

  • “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014 e successive modificazioni”.
  • Imposta di bollo num (ID)… assolta sull’originale”.

8 commenti su “Regime Forfettario per agente immobiliare”

  1. Buongiorno,
    Complimenti per la chiarezza del Vs Articolo.
    Sono una pensionata ex INPDAP, ho aperto in regime forfettario una partita Iva.
    Sono iscritta presso la CCIAA in qualità di “intermediario nella mediazione immobiliare” codice 68.31.00, quindi per Inps sono nella categoria Commercianti.
    Nel mio caso sostengono che derivando da gestione “seprarata INPDAP” non beneficio dello sconto contributivo del 35%
    E corretto ?
    Grazie Mille
    Cordiali saluti

    1. Elisa di FlexTax

      Buongiorno Tiziana,

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      La ringraziamo e le auguriamo buona giornata!

  2. Buongiorno e complimenti per l’articolo interessante e ben fatto.

    Vorrei chiedervi un piccolo chiarimento se possibile, per il calcolo dell’imposta del 5%, non andrebbero sottratti dal reddito imponibile anche i costi relativi all’ INPS prima di procedere con il calcolo?

    rifacendomi all’esempio: quindi invece che fare il 5% di 25.800, fare il 5% di 25.800 – INPS.
    Grazie ancora!!

    Federico

    1. Elisa di FlexTax

      Buongiorno Federico,

      al fondo dell’esempio abbiamo riportato la seguente dicitura: N.B.: nell’esempio si suppone non si siano versati i contributi obbligatori nell’anno.
      Questo vuol dire che non si sono considerati eventuali contributi versati nell’anno di imposta, proprio per rendere l’esempio più comprensibile.

      Eventuali contributi versati nell’anno di imposta andranno dedotti dal reddito imponibile lordo (ricavi x coefficiente di redditività) al fine del calcolo dell’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

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      Speriamo di averla aiutata e le auguriamo buona giornata!

  3. Buonasera non mi è chiaro questo passaggio:
    Oltre ai contributi fissi :
    Contributi eccedenti il minimale: 2.372,14 euro (25.800 – 15.953 euro x 24,09%)

    1. Elisa di FlexTax

      Buongiorno Marco,

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      La ringraziamo e le auguriamo buona giornata!

  4. Salve,
    Un agente immobiliare in regime forfettario, ha delle regole per quanto riguarda le commissioni di vendita di immobili? Massimi oppure minimi? Oppure si va in percentuale rispetto al prezzo finale di vendita? Può chiedere compenso da ambo le parti coinvolte? Grazie

    1. Elisa di FlexTax

      Buongiorno Gio,

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