Regime Forfettario lavoratori dipendenti

Regime Forfettario Regime Forfettario

Data ultimo aggiornamento: 13/10/2020

Regime Forfettario lavoratori dipendenti

Se sei un lavoratore dipendente e vuoi aprire la tua Partita Iva adottando il Regime Forfettario, devi fare attenzione a rispettare due cause di esclusione precise (oltre a tutti gli altri requisiti previsti):

  • Nell’anno precedente i ricavi percepiti dal lavoro come dipendente devono essere inferiori ai 30.000 euro. Tale limite non vale se il tuo rapporto lavorativo è cessato entro il 31/12 dell’anno precedente;
  • Non potrai fatturare prevalentemente (per più del 50%) nei confronti del datore di lavoro attuale o avuto nei due anni precedenti l’inizio della tua attività in Partita Iva.

Se invece sei titolare di Partita Iva in Regime Forfettario e vuoi avvalerti dell’aiuto di un dipendente o collaboratore, tra gli altri limiti, devi rispettare anche il seguente:

  • Nell’anno precedente, non devi aver sostenuto spese per personale (collaboratori, dipendenti, ecc.) per più di 20.000 euro.

Regime Forfettario e limite reddito per lavoro dipendente

Nello specifico, la causa di esclusione illustrata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 10/04/2019 è la seguente:

“d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, […], eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.”

Pertanto, potranno applicare il Regime Forfettario coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente non superiori ai 30.000 euro all’anno.

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Se i tuoi redditi sono superiori a tale importo, potrai applicare questo Regime fiscale solo se il tuo rapporto di lavoro è cessato al 31/12 dell’anno precedente.

Oltre al rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, potrai applicare il Forfettario a condizione di non fatturare prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o avuto nei due anni precedenti (o a persone ad esso riconducibili).

Ma cosa s’intende con il concetto di prevalenza?

Regime Forfettario per lavoratori dipendenti: concetto di prevalenza

Il parametro oggettivo a cui fare riferimento sono i ricavi conseguiti con la propria Partita Iva individuale: se più del 50% di tali ricavi saranno riconducibili a datori di lavoro avuti nei due anni precedenti, rientrerai nella causa di esclusione.

Se al termine del periodo di imposta (ad esempio 2020) si verifica di aver fatturato in prevalenza nei confronti del datore di lavoro, si sarà esclusi dal Regime Forfettario a partire dall’anno successivo (per il nostro esempio, nel 2021).

La causa di esclusione in esame (d-bis) ricomprende i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati al lavoro dipendente (quindi redditi da pensione) ma, a tal proposito, occorre effettuare alcune distinzioni.

Per quanto riguarda coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, occorre verificare se si possano considerare i soggetti erogatori quali “datori di lavoro” nel senso voluto dalla causa ostativa.

Regime Forfettario per lavoratori dipendenti: redditi assimilati

La causa di esclusione in esame riguarda anche coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se si percepisce un reddito assimilato al lavoro dipendente, si rientra nella causa di esclusione?

Rientrano nella causa ostativa i percettori dei seguenti redditi (fermo restando la loro classificazione fiscale):

  • le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
  • le remunerazioni dei sacerdoti;
  • le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;
  • le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità in generale;
  • le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
  • le prestazioni pensionistiche;
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
  • i compensi percepiti, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione:
      •  gli uffici di amministratore
      • alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
      • associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
      • alla partecipazione a collegi e commissioni
      • altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita

Nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della causa di esclusione d-bis) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. In tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa.

Limite spese per lavoratori dipendenti e collaboratori

Per quanto riguarda invece la possibilità per i titolari di Partita Iva forfettaria di assumere lavoratori dipendenti, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto come limite di spesa per personale la soglia dei 20.000 euro all’anno.

Quindi, i contribuenti forfettari potranno avvalersi di lavoratori dipendenti o collaboratori, ma se non sostengono spese per questi ultimi superiori ai 20.000 euro.

Ricordiamo inoltre che il costo sostenuto per personale e/o collaboratori non potrà essere detratto dal reddito imponibile, pertanto consigliamo di valutare bene la convenienza ad assumere personale nel Regime Forfettario.

10 commenti
"Regime Forfettario lavoratori dipendenti"

  1. Salve quindi un lavoratore dipendente ( nel mio caso sono un dirigente con contratto a tempo determinato ), può accedere al regime forfettario se decide di aprire una partita iva con cui esercita un’attività secondaria non prevalente rispetto a quella di lavoratore dipendente e senza fatturare al datore di lavoro o a persone ad esso riconducibili. In questo caso, mi è parso di capire che il dipendete, in qualità di titolare di partita iva non dovrà neanche iscriversi all’inps e pagare i relativi contributi in quanto già versa i contributi previdenziali come lavoratore dipendente.
    E’ corretto ?
    Saluti

    1. Buongiorno Nino,

      Il concetto di prevalenza, contenuto nella nuova causa di esclusione dal Regime forfettario, non è riferito “all’importanza” dell’attività che si esercita con Partita Iva o come lavoratore dipendente, essa afferma infatti che non si debba fatturare prevalentemente per il datore di lavoro attuale o per quello del biennio recedente.

      Pertanto, se lei non avrà questa fattispecie potrà accedere al Regime forfettario.

      Per quanto riguarda i contributi, per poter essere esonerato dal pagamento degli stessi è necessario individuare la tipologia di attività che andrà a svolgere, poiché:

      se l’attività è un’attività di consulenza (Gestione Separata) dovrà comunque versare i contributi sul reddito prodotto con la Partita Iva individuale.

      se l’attività che andrà ad esercitare è un’attività iscrivibile nella Gestione Artigiani e Commercianti dell’Inps potrà, per il perdurare del suo rapporto di lavoro a tempo pieno, chiedere l’esclusione per detto periodo dal pagamento dei contributi.
      I contribuenti forfettari soggetti all’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti (anche se non esercitano lavoro dipendente) con la conseguente riduzione proporzionale delle settimane accreditate nell’anno.

      Se l’attività che andrà ad esercitare è un’attività per la quale dovrà iscriversi in una cassa previdenziale diversa da quelle dell’Inps, dovrà fare riferimento alle specifiche istruzioni della cassa previdenziale di riferimento.

      La ringraziamo e e le auguriamo una buona giornata.

  2. Buongiorno,
    sono un professionista (ex minimi) da circa 10 anni e ora vorrei passare al nuovo forfettario. Il dubbio riguarda la clausola sul lavoro dipendente riconducibile.
    A fine 2017 ho iniziato, parallelamente al lavoro da professionista, un contratto da 12 ore settimanali per un’azienda (che chiamerò “A” per portare avanti la spiegazione).
    A capo di questa azienda “A” che mi paga per il lavoro dipendente ci sono alcune persone che sono anche a capo dell’azienda “B” che è mia cliente per alcune commesse da professionista (oltre ad altri clienti che ho).
    Quindi “A” -> lavoro dipendente da poco più di un anno, “B” lavoro professionista da 5 anni + C, D, E ecc che sono altri clienti sempre per il lavoro professionista.
    “A” e “B” sono 2 società del tutto diverse.
    Tutto ciò potrebbe escludermi dal regime forfettario 2019?
    Da quello che ho capito tale clausola nasce dall’esigenza di evitare le finte piva. Ma io credo di essere proprio all’opposto in quanto ho sempre lavorato a piva (da 10 anni) e ho avuto una parentesi di poco più di un anno come dipendete per l’azienda “A”. Il lavoro dipendete tra l’altro a breve lo chiuderò.
    Secondo voi posso usufruire del nuovo forfettario?
    Grazie

  3. Buonasera,
    Leggo un’interessante nota nel vostro articolo, per il quale mi complimento. Si parla di eccezione nel caso in cui il duplice rapporto sia precedente all’uscita della legge di bilancio. Vorrei capire però questo: ho interrotto un rapporto di lavoro ad inizio 2018 e aperto p. Iva per accettare un incarico, proseguendo comunque la collaborazione con l’ex datore di lavoro. Se quest’anno 2019 fatturassi prevalentemente all’ex datore di lavoro, uscirei dal forfettario o il d bis si applica solo alle nuove partita iva (avviate nell’anno dell’entrata in vigore ovvero 2019)?

  4. Buongiorno,
    Ho una domanda sull’utilizzo o no del bonus renzi.
    Anno 2019 con reddito da lavoro dipendente di 16000 Euro e redditi da regime forfettario di 50000. Ho diritto alla detrazione “bonus renzi” di 960 eur (non percepito in busta paga durante l’anno) al pagamento del saldo a giugno 2020?
    Grazie

    1. Elisa di FlexTax

      Buon pomeriggio Giovanni,

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      La ringraziamo e le auguriamo buon pomeriggio!

  5. Salve.
    Io non ho capito se assumo un dipendente e fatturo 65000€ all’anno per pagare le tasse devo scalare i miei 3700 di Inps e i suoi contributi e stipendio per pagare le tasse o solo i miei 3700.

    1. Elisa di FlexTax

      Buonasera Ronny,

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      La ringraziamo e le auguriamo buona serata!

  6. Cosa si intende per “spese sostenute” per lavoro dipendente? La busta paga di dicembre (pagata a gennaio) deve essere conteggiata?

    1. Elisa di FlexTax

      Buongiorno Alfonso,

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      La ringraziamo e le auguriamo buona giornata!

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