Regime forfettario fisioterapista

Regime Forfettario Regime Forfettario

Regime forfettario fisioterapista

Se vuoi esercitare la professione di fisioterapista e vuoi iniziare la tua attività imprenditoriale autonoma, dovrai procedere con l’apertura della Partita Iva e potrai decidere se usufruire del Regime forfettario.

Il Regime forfettario consente sia l’accesso a una tassazione agevolata che a delle semplificazioni nella gestione contabile della tua attività.

Approfondisci qui: Vantaggi Regime forfettario

Di seguito andremo ad analizzare i principali aspetti legati al Regime forfettario fisioterapisti.

Regime forfettario fisioterapista: Codice ATECO

La prima cosa fondamentale da scegliere nel momento in cui apri la Partita Iva è il Codice ATECO relativo alla tua attività.

Nel caso in cui svolgi attività di fisioterapia, potrai scegliere tra:

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86.90.21 – Fisioterapia

86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca

Entrambi i Codici ATECO hanno come riferimento 85.000 euro di limite di ricavi annuali e il 78% come coefficiente di redditività.

Per avere una panoramica generale sull’argomento, leggi il seguente articolo: Regime forfettario coefficiente di redditività

Con questi Codici ATECO puoi svolgere:

  • Servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera;
  • Attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti.

Regime forfettario fisioterapista: puoi accedere?

Per poter accedere al Regime forfettario è previsto un unico limite di ricavi rappresentato da 85.000 euro annui (potrai accedere al Regime forfettario solo se nell’anno precedente non hai superato tale limite di ricavi), questo limite risulta uguale per tutti i tipi di attività.

Una volta verificato che non superi questo limite, dovrai verificare se non rientri nelle cause di esclusione del Regime forfettario.

Rientrare anche solo in una di queste cause di esclusione non ti permetterà di aderire al Regime forfettario anche se i tuoi ricavi risultano inferiori ai 85.000 euro.

Non potrai usufruire del Regime forfettario, se:

  • Ti avvali di regimi speciali ai fini della determinazione dell’IVA o di regimi forfettari per la determinazione del reddito (ad esempio agricoltura, allevamento, vendita fiammiferi, ecc.);
  • Non sei residente in Italia, a meno che tu sia residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e allo stesso tempo devi produrre nel territorio italiano un ammontare di ricavi che rappresenti almeno il 75% di quelli complessivamente conseguiti;
  • Scambi prevalentemente o esclusivamente: fabbricati, porzioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • Oltre alla tua attività d’impresa partecipi a: Società di persone, imprese familiari, società a responsabilità limitata, associazioni in partecipazione;
  • Hai percepito o percepisci redditi da lavoro dipendente o assimilati a questi ed eserciti attività d’impresa prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti (o soggetti a questi direttamente o indirettamente riconducibili).

Per ulteriori approfondimenti ti consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato: Limiti regime forfettario

Regime forfettario fisioterapista: esempio

In questo paragrafo vedremo un esempio pratico, per permetterti di capire meglio come si calcola l’ammontare di imposta sostitutiva che sei tenuto a versare:

Marco, possiede uno studio di fisioterapia, e consegue ricavi per 40.000 euro (come già scritto in precedenza il coefficiente di redditività previsto per i fisioterapisti è pari al 78%).

Per poter stabilire a quanto ammonta il suo reddito imponibile, Marco, non dovrà sottrarre tutte le spese effettuate per poter svolgere la sua attività, ma dovrà applicare il coefficiente di redditività all’ammontare dei suoi ricavi annui.

Svolgendo semplicemente questa operazione (40.000 X 78%), si ottiene che il reddito imponibile di Marco è pari a 31.200 euro. Su questo ammontare sarà applicata l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

I ricavi (8.800 euro) che non vengono considerati all’interno della base imponibile vengono considerati come “spese forfettarie” previste per lo svolgimento dell’attività in questione.

Sul reddito imponibile di 31.200 euro dovrà essere applicata l’aliquota al 15% prevista come imposta sostitutiva.

Svolgendo quest’operazione (31.200 X 15%) si ottiene che Marco dovrà versare 4.680 euro a titolo di imposta sostitutiva.

NB: al Reddito imponibile determinato applicando il coefficiente di redditività dovranno essere sottratti i contributi versati nell’anno precedente, ottenendo così il reddito imponibile netto per poter calcolare l’imposta sostitutiva. Per semplificare questo esempio, supponiamo che il contribuente considerato non abbia versato contributi nell’anno precedente, e quindi il suo Reddito imponibile lordo coincide con quello netto.

In alcuni casi specifici potrai godere di un’imposta sostitutiva ridotta al 5%. Regime forfettario al 5%

Ti ricordiamo che nel regime forfettario, oltre ai contributi obbligatori pagati nell’anno precedente, non potrai detrarre/dedurre alcuna spesa al di fuori di quelle “forfettarie”.

Regime forfettario fisioterapista: Inps

L’attività di fisioterapisti è sempre stata caratterizzata dal fatto di non avere una Cassa Previdenziale specifica.

Chi ha aperto Partita Iva come fisioterapista in questi anni, si è dovuto iscrivere alla Gestione Separata Inps.

Il vantaggio che comporta l’iscrizione alla Gestione Separata (piuttosto che ad una cassa previdenziale specifica), è il fatto che i contributi annuali da dover versare sono una percentuale proporzionale ai propri ricavi (nel 2023, il 26,23%), ovvero in caso di assenza di ricavi, anche i contributi Inps da dover versare saranno nulli.

Dal primo Luglio 2018, è stato previsto un apposito Albo dei Fisioterapisti a cui sono tenuti ad iscriversi, a partire da tale data tutti i fisioterapisti, questo albo fa parte di uno dei 19 Albi delle professioni sanitarie istituiti con il Decreto Ministeriale 13 Marzo 2018.

Al momento però nonostante l’istituzione di un apposito Albo dei Fisioterapisti non è stata ancora prevista alcuna cassa previdenziale per questa figura professionale, quindi al momento dovrai ancora iscriverti alla Gestione Separata, in attesa della possibile istituzione di un’apposita cassa previdenziale dedicata alla tua professione.

Di seguito riportiamo il link attraverso il quale potrai informarti e rimanere aggiornato: Sito Associazione Italiana Fisioterapisti.

2 commenti
"Regime forfettario fisioterapista"

  1. Salve, vorrei un chiarimento su questo regime forfettario a gestione separata, lavoro come fisioterapista.
    Ho letto su alcuni siti che l’imposta sostitutiva va calcolata sull’imponibile al netto dei contributi versati.
    Faccio un esempio:
    Ricavi 10.000€
    Spese forfettarie 22%
    Imponibile lordo 78% = 7800€
    INPS 25,72% = 2006,16€
    Imp lordo 7800-INPS 2006,16= 5793,84€
    Imp netto =5793,84€
    Imposta sost. 5% (nuova attività) 289,69€
    Imp netto 5793,84- imp sost.5%=5505,15€(guadagno)
    Non mi è ancora chiaro l’ordine di calcolo.
    Un saluto e grazie per la risposta.

    1. Elisa di FlexTax

      Buonasera Anatolie,

      Se ha piacere di ricevere assistenza specifica, le consigliamo di iscriversi alla nostra piattaforma.

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      La ringraziamo e le auguriamo buona serata!

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