Regime Forfettario Convenienza: 5 punti da considerare e valutare

La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia limite dei ricavi/compensi che consente l’accesso al regime forfettario. Da quest’anno, quindi, molti contribuenti in regime ordinario semplificato hanno posto domande rispetto alla convenienza o meno di scegliere il regime forfettario al posto del regime ordinario semplificato

In prima battuta è necessario ricordare che questa scelta è da valutare caso per caso, non c’è, infatti, un’unica risposta valida per tutti i contribuenti. La convenienza o meno del regime forfettario è sempre da valutare con attenzione con il proprio consulente fiscale/commercialista. 

Fatta questa premessa, è possibile elencare una serie di condizioni che potrebbero essere vantaggiose per chi decide di aderire al regime forfettario. Iniziamo! 

1. Costi di gestione ridotti o irrilevanti.

Nella scelta di aderire al regime forfettario è particolarmente importante analizzare e comparare i costi che verranno realmente sostenuti per la conduzione dell’attività.

Se i costi realmente sostenuti, anche per collaboratori/dipendenti sono di importo inferiore a quelli riconosciuti dalla legge attraverso il Coefficiente di Redditività, allora il regime forfettario potrebbe essere una scelta vantaggiosa. 

2. Se si opera nei confronti di consumatori finali. 

Il contribuente forfettario è esonerato dall’applicazione dell’Iva in fattura

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Questo fattore consente a tutti i soggetti forfetari di proporsi sul mercato a prezzi competitivi rispetto ai concorrenti che non applicano lo stesso regime oppure, di “mettere in tasca” l’Iva. 

 

3. Assenza di detrazioni d’imposta e oneri deducibili/detraibili o la presenza di altri redditi soggetti a Irpef

Poiché, nel regime forfettario, non è possibile scaricare spese personali o dedurre/detrarre interessi passivi o bonus fiscali, l’assenza di detrazioni di imposta e/o oneri deducibili e detraibili costituisce un elemento favorevole all’adozione del regime forfettario. 

Assegno Unico

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 230/2021 che disciplina l’assegno unico, poteva essere preferibile adottare il regime di contabilità semplificata rispetto al regime forfetario, data la possibilità di usufruire di detrazioni IRPEF per figli a carico (in assenza di altri redditi), tuttavia dal 1° marzo 2022, a seguito dell’abrogazione per detrazioni per figli a carico, non è più conveniente, in assenza di altre deduzioni/detrazioni Irpef, preferire il regime ordinario semplificato al posto del forfettario. 

4. Presenza di un secondo reddito IRPEF

I contribuenti con secondo reddito IRPEF (es. lavoro dipendente, pensione, affitti o prestazione occasionale) possono continuare a godere di queste detrazioni o deduzioni, scaricandole su questo tipo di reddito. 

 

5. Assenza o irrilevanza, in termini di importo, della rettifica della detrazione IVA “a sfavore”

Le imprese che intendono passare dal regime ordinario semplificato al regime forfettario, devono necessariamente fare una verifica rispetto eventuali beni ammortizzabili per i quali si è beneficiato della detrazione. 

La rettifica della detrazione Iva è richiesta per i beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione. Nel caso in cui non siano trascorsi 4 anni, sarà necessario effettuare il versamento all’erario (in dichiarazione IVA tramite il rigo VF70) nell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Non si tiene conto dei beni di valore inferiore a 516,46 euro, né dei beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%.

ESEMPIO: Nel 2022 un’impresa in contabilità semplificata ha acquistato attrezzature per un importo pari ad 5.000 euro + 1.100 euro di IVA. Qualora Il contribuente intenda adottare a partire dal 2023 il regime forfetario si dovrà procedere a versare all’erario un importo pari ai 4/5 dell’IVA detratta. Il conteggio sarà il seguente: (1.100 x 4) : 5 = 880. L’IVA oggetto di rettifica è pari a 880 euro.

La rettifica della detrazione Iva deve essere effettuata anche per l’intero importo delle rimanenze finali al 31 dicembre 2022. La tipologia di imprese maggiormente interessate sono le imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio per le quali l’importo delle rimanenze finali al 31 dicembre 2022 può essere di importo rilevante.

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