Regime forfettario continuità assistenziale

Regime Forfettario Regime Forfettario

Regime forfettario continuità assistenziale

La Circolare n. 9 del 10/04/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito vari aspetti della Disciplina del Regime forfettario.

In questo articolo risponderemo ad una frequente domanda:

Svolgo sia l’attività di “continuità assistenziale” e di medico generale alla ASL, posso applicare il Regime forfettario?

Questa domanda sorge spontanea dal momento in cui dal primo Gennaio 2019, è stata introdotta la seguente nuova causa di esclusione, che afferma che non possono adottare il Regime forfettario:

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;

I contribuenti sia dipendenti che lavoratori autonomi presso lo stesso soggetto possono applicare il forfettario solo se tale tipologia di “doppio” rapporto era già in essere prima dell’entrata in vigore della causa di esclusione.

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Regime forfettario continuità assistenziale: accesso al forfettario?

In poche parole, la causa di esclusione menzionata nello scorso paragrafo prevede che NON si possa fatturare in prevalenza al datore di lavoro avuto nei due anni precedenti (o attuale) senza venire esclusi (dall’anno successivo a verificarsi di tale condizione) dal Regime forfettario.

Ma nel caso in cui un contribuente esercita attività di continuità assistenziale e di medicina generale presso la stessa ASL, cosa succede?

Tale contribuente starà percependo dallo stesso soggetto, ovvero la ASL:

  • Reddito di lavoro dipendente dal lavoro di assistenza ai mutuati
  • Reddito di lavoro autonomo per l’assistenza ai mutuati

Rientrerebbe, quindi, a pieno nella causa di esclusione d-bis) in quanto con la sua Partita Iva fatturerebbe in prevalenza al suo datore di lavoro.

La Circolare n. 9 del 10/04/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che per tali contribuenti è comunque possibile applicare il Regime forfettario a condizione che tale rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) non subisca modifiche sostanziali.

In presenza di comportamenti volti a modificare sostanzialmente la proporzione esistente tra le due tipologie di reddito fin qui analizzate, comporterà l’applicabilità della causa di esclusione d-bis) e, di conseguenza, l’incompatibilità con il Regime forfettario.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni riguardanti il Regime forfettario o la Flat Tax 2020, puoi richiedere assistenza ai nostri esperti.

 

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