Regime forfettario co.co.co, puoi accedere al Regime?

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Regime forfettario co.co.co, puoi accedere al Regime?

Regime forfettario co.co.co

L’Agenzia delle Entrate il 10/04/2019 ha diffuso la Circolare n.9 che fornisce importanti chiarimenti interpretativi della Disciplina del Regime forfetario.

Una delle cause di esclusione che preoccupa chi ha avuto negli anni precedenti rapporti co.co.co è quella che esclude dall’applicazione del Regime forfettario:

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;

Chi era co.co.co può accedere al forfettario?

In sostanza, la causa di esclusione d-bis) prevede che non possano applicare il Regime forfettario coloro che fatturano in prevalenza al datore di lavoro avuto nei due anni precedenti (o attuale).

Da una prima interpretazione, la causa di esclusione sembrava prevedere che il reddito derivante da rapporti di co.co.co non fosse puramente di natura subordinata e che, quindi, il soggetto erogatore di tali redditi non potesse essere definito un datore di lavoro a tutti gli effetti come indicato nella causa di esclusione.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazione ufficiale differente.

Infatti afferma che rientrano nella causa di esclusione differenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra cui anche la lettera c-bis) dell’Articolo 50 del TUIR, ovvero:

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le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta […] nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché’ gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

Conclusioni

In poche parole, se con la tua Partita Iva fatturi in prevalenza (più del 50% dei ricavi conseguiti con la Partita Iva) a un soggetto con il quale nei due anni precedenti hai avuto rapporti di co.co.co verrai escluso dal Regime forfettario.

L’esclusione dal Regime avverrà a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica la causa ostativa

Esempio:

  • Mario adotta il Regime forfettario.
  • Mario lo stesso anno fattura in prevalenza a Michele con il quale aveva rapporto di co.co.co fino all’anno precedente.
  • Mario rientra nella causa di esclusione d-bis fino a qui analizzata e, quindi, l’anno successivo non potrà più applicare il Regime forfettario.

N.B.: Se il “doppio rapporto di lavoro” autonomo e dipendente (o assimilato) con lo stesso soggetto era preesistente all’entrata in vigore della causa di esclusione e non ha subito modificazioni rilevanti, la causa di esclusione in esame non opera.

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2 commenti su “Regime forfettario co.co.co, puoi accedere al Regime?”

  1. Avatar Ivan Bolognesi
    Ivan Bolognesi

    Buongiorno, nel 2023 ho un co.co.co. con un’azienda e il compenso è oltre i 60k.
    Se interrompo volontariamente la collaborazione, ad esempio a ottobre 2023, posso aprire la p.iva forfettaria a gennaio 2024?
    Preciso che non fatturerò nulla al vecchio datore di lavoro.
    Grazie
    Ivan

    1. Marilisa di FlexTax

      Buongiorno Ivan,

      la causa di esclusione in esame è la seguente:

      Se si percepisce un reddito da dipendente o assimilato superiore ai 30.000 euro all’anno, non è possibile adottare il Forfettario.

      Tale causa di esclusione non trova applicazione se il rapporto di lavoro è terminato il 31 dicembre dell’anno precedente a quello nel quale si vuole adottare il Forfettario.

      Quindi confermiamo che, nel caso in cui interrompa la collaborazione, potrà aprire in regime forfettario a Gennaio del 2024.

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