Regime forfettario architetti

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Regime forfettario architetti

Regime forfettario architetti

Il Regime forfettario ti permette di accedere ad una moltitudine di vantaggi che ti aiuteranno a gestire la tua attività in modo più semplice.

Non sempre è però conveniente aderire al Regime forfettario, infatti esso comporta vantaggi solo se la tua attività ha determinate caratteristiche.

Se hai intenzione di aprire Partita Iva e pensi di aderire al Regime forfettario, sia come architetto che per qualsiasi altra attività, il consiglio è quello di valutare preventivamente se potrebbe essere per te la scelta giusta.

Quando il Regime forfettario è conveniente?

Per rispondere a questo quesito, potrebbe esserti d’aiuto il nostro articolo specifico:  Quando conviene il Regime forfettario?

Regime forfettario architetti: puoi accedere?

Per l’accesso al Regime forfettario è previsto un’unica soglia di ricavi massimi da dover rispettare, rappresentata dagli 85.000 euro conseguiti durante l’anno precedente.

Questa soglia massima risulta la stessa per ogni tipologia di attività.

Una volta che hai verificato di non sforare questo tetto massimo di ricavi, dovrai ancora controllare di non rientrare nelle cause di esclusione appositamente previste dalla Normativa sul Regime forfettario.

Se rientri in una di queste cause di esclusione non potrai usufruire del Regime forfettario neanche nel caso in cui i tuoi ricavi siano al di sotto della soglia massima consentita.

Se non rientri in nessuna delle cause di esclusione citate, potrai finalmente affermare di poter rientrare nel Regime forfettario.

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Regime forfettario architetti: codice ATECO

Per fare le tue valutazioni devi innanzitutto classificare la tua attività con il giusto Codice ATECO.

Le Partite Iva sono tutte classificate con una serie di numeri, detta appunto Codice ATECO, che classifica in modo dettagliato l’attività che andrai a svolgere.

Il Codice ATECO è molto importante in quanto da esso dipende il tuo coefficiente di redditività, il quale rappresenta la base per poter calcolare correttamente l’imposta sostitutiva e i contributi che dovrai versare.

Se vuoi intraprendere un’attività autonoma come architetto, il Codice che dovrai scegliere è:

  • 71.11.00 – Attività degli studi di architettura.

Codice ATECO specifico per svolgere:

  • Attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio.

Dati presi dal sito dell’Istat.

A questo Codice ATECO corrisponde un coefficiente di redditività del 78%.

Cosa significa?

Nel prossimo paragrafo faremo un esempio per permetterti di capire meglio.

Esempio calcolo imposta sostitutiva

Ipotizziamo che Caio sia un architetto che decide di aprire Partita Iva e intraprendere la sua attività in modo autonomo.

Cosa sappiamo su Caio?

Ricavi: 45.000 euro

Coefficiente di redditività: 78%

Ora, possiamo procedere con il calcolo del reddito imponibile per poter successivamente calcolare l’imposta sostitutiva.

Come si calcola l’imposta sostitutiva?

Reddito imponibile lordo: € 35.100 (45.000 X 78%)

Reddito imponibile netto: 35.100 – contributi versati nell’anno precedente che, nell’esempio abbiamo considerato a zero.

Imposta sostitutiva 15%: 5.265 euro (o ridotta al 5% per i primi 5 anni).

Scopri nel seguente articolo se possiedi i requisiti per applicare l’aliquota ridotta al 5% per il tuo Regime forfettario: Regime forfettario imposta sostitutiva 5%.

Contribuzione per architetti in Partita Iva

Coloro che aprono Partita Iva come architetti sono obbligati ad iscriversi all’Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti).

I contributi che dovrai versare alla suddetta Cassa previdenziale specifica sono i seguenti:

  • contributo soggettivo: la percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5%. È comunque previsto un contributo minimo pari a € 2.475,00 per il 2023;
  • contributivo facoltativo: si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche;
  • contributo integrativo: pari al 4% ed è previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2023 è pari a €  745,00;
  • contributo di maternità/paternità: ammonta ad € 44,00.

Maggiori informazioni nel dettaglio si possono trovare direttamente sul sito dell’Inarcassa.

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