Regime forfettario accertamento e sanzioni

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Regime forfettario accertamento e sanzioni

Regime forfettario accertamento e sanzioni

In Regime forfettario posso incorrere in un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate?

Quali sono le relative sanzioni?

Il Regime forfettario è un Regime agevolato che con la Legge di Bilancio 2023 è stato ampliato a tutte le Partite Iva che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi non superiori a 85.000 euro e che non incorrono in nessuna delle cause di esclusione che impediscono la sua adozione.

Tale Regime è caratterizzato dalla presenza di un’unica imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi cinque anni di attività, rispettando alcuni requisiti), che prende il posto di Irpef e di addizionali regionali e comunali.

Oltre a ciò presenta numerosi altri vantaggi contabili e fiscali, tra cui l’esonero dall’applicazione dell’Iva.

A fronte di questi vantaggi, vediamo invece in questo articolo in cosa potresti incorrere in caso di eventuale accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, e quali sono le relative sanzioni previste dalla Normativa.

Accertamento in Regime forfettario: quando ha effetto?

La Normativa sul Regime forfettario (secondo periodo dell’articolo 1 comma 74 della Legge di Stabilità 2015), per quanto riguarda l’accertamento, stabilisce che:

il Regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno la condizione di cui al comma 54 (limite di ricavi pari a 65.000 euro) ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57 (cause di esclusione).

Quindi, si fuoriesce dal Regime forfettario a partire dall’anno successivo a quello al quale è riferita la violazione (ossia dall’anno successivo a quello in cui si supera il limite di ricavi di 85.000 euro o si verifica una delle cause ostative).

Ad esempio, chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Circolare N. 9 del 10 aprile 2019, qualora un accertamento relativo all’anno di imposta 2019 dovesse rendersi definitivo nel 2024, il Regime forfettario si considera cessato già a partire dal 2020.

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Infine, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, restano fermi i termini di cui all’articolo 43 del DPR 600 del 1973, che stabilisce che:

  • gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Sanzioni in Regime forfettario: quali sono?

Per quanto riguarda le sanzioni, la Normativa sul Regime forfettario (articolo 1 comma 74 della Legge di Stabilità 2015) stabilisce che:

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.

Dunque, le ordinarie sanzioni sono in alcuni casi da aumentare del 10% nel caso in cui il maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate dovesse superare del 10% quello dichiarato.

Quando si applica l’aggravio del 10%?

L’aggravio del 10% può quindi avvenire in caso di infedeltà dei dati riguardanti:

Tale aggravio del 10% va ad aggiungersi alle ordinarie sanzioni, che relativamente a Irpef, Iva e Irap vanno dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta.

Nonché, per quanto riguarda l’Iva, anche l’omesso versamento della liquidazione periodica, che comporterebbe la sanzione amministrativa pari a al 30% di ogni importo non versato.

In ogni caso, è possibile usufruire delle sanzioni ridotte tramite l’utilizzo del ravvedimento operoso, se la violazione non è stata già contestata.

NB: in caso di processo verbale di contestazione (PVC), prima che esso sfoci in un avviso di accertamento, è comunque ancora possibile usufruire del ravvedimento operoso, con sanzione ridotta ad 1/5 del minimo.

Esempio di accertamento e sanzioni in Regime forfettario

Vediamo un esempio concreto di sanzione relativa all’Irpef, senza considerare, per semplicità, le sanzioni relative alle addizionali regionali e comunali, all’Iva e ad eventuale Irap.

Mario, avvocato, nel 2020 ha aderito al Regime forfettario conseguendo 15.000 euro di ricavi.

Ricavi: 15.000 euro
Coefficiente di redditività:78%
Reddito11.700 euro (15.000 x 78%)
Imposta sostitutiva al 15%:1.755 euro (11.700 x 15%)

Esempio accertamento e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate con un accertamento riconosce che nel 2019 Mario si è sbagliato nel calcolare il limite di ricavi di 65.000 euro, in quanto Mario ha aperto Partita Iva il 01 dicembre 2019 e non ha considerato che il limite di ricavi era da ragguagliare ad anno.

Il limite di ricavi non era infatti pari 65.000 euro come Mario pensava, ma bensì pari a (65.000 x 31) / 365 = 5.520,55 euro.

L’imposta che Mario avrebbe dovuto versare in Regime ordinario, considerando come unica detrazione quella da lavoro autonomo, era pari a 2.570 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito di applicare la sanzione base del 90%, aumentata del 10% in quanto la violazione è relativa al limite di ricavi e il reddito accertato (15.000 euro) supera per più del 10% il reddito dichiarato (11.700 euro).

Ricavi: 15.000 euro
Reddito accertato (in assenza di costi documentati): 15.000 euro
Irpef dovuta2.570 euro
Maggior imposta dovuta815 euro (2.570 – 1.755)
Percentuale sanzione:99% (90% + (90% x 10%))
Sanzione sulla maggior imposta dovuta:806,85 euro (99% x 815 euro)
Totale dovuto:1.621,85 euro (815 + 806,85)

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