- Regime forfettario 2019: requisiti, imposte, esempi, Fac simile Fatture, vantaggi.
- I requisiti di accesso al Regime forfettario 2019
- Le cause di esclusione del Regime forfettario 2019
- Regime forfettario 2019: i coefficienti di redditività
- Regime forfettario 2019: imposta sostitutiva
- Regime forfettario 2019 aliquota al 5%
- Regime forfettario 2019 per Artigiani e Commercianti
- Regime forfettario 2019 per Professionisti
- Contributi nel Regime forfettario 2019
- Riduzione 35% contributi Regime forfettario 2019
- Regime forfettario 2019: contributi Gestione Separata
- Regime forfettario 2019: contributi Casse Previdenziali
- L’imposta di bollo nel Regime forfettario 2019
- Regime forfettario 2019: acquisti e vendite in Europa
- Regime forfettario 2019 gli acquisti e le vendite fuori dall’Europa
- Il Regime forfettario 2019, conviene?
- Come passare dall’ordinario al Regime forfettario 2019
- Come passare dai minimi al Regime forfettario 2019
Regime forfettario 2019: requisiti, imposte, esempi, Fac simile Fatture, vantaggi.
Se sei interessato a scoprire le novità del Regime Forfettario, ti suggeriamo il seguente articolo: Regime Forfettario.
In questo articolo analizzeremo i vantaggi del Regime forfettario 2019 e quali requisiti di accesso e cause di esclusione sono previste per poterlo adottare per la propria Partita IvaCodice composto da 11 cifre che identifica precisamente una determinata impresa. La sequenza numerica è preceduta dalla sigla identificativa del Paese in cui si esercita l’attività d’impresa... individuale.
Puoi scegliere il Regime forfettario 2019 sia che tu sia un Artigiano o Commerciante e sia che tu sia un Professionista, l’importante è che tu rispetti i limiti previsti dalla Legge.
I contribuenti che adottano il Regime forfettario 2019 sono soggetti a due tipologie di “spese”: imposta e sostitutiva e contributiI contributi, come suggerisce il nome, sono una tipologia di tributo che viene richiesto obbligatoriamente al soggetto contribuente da parte della Pubblica Amministrazione. Quindi i contributi sono....
I contributi differiscono a seconda se la propria attività è artigianale, commerciale o professionale.
Prima di applicare il Regime forfettario 2019 alla propria attività è consigliabile valutare a fondo la sua convenienza per la propria specifica situazione.
Questi argomenti sul Regime forfettario 2019 potrete trovarli spiegati nel dettaglio nei prossimi paragrafi.
Per sapere invece tutte le novità del Regime Forfettario per il 2020, ti suggeriamo di leggere il nostro articolo: Regime Forfettario 2020.
I requisiti di accesso al Regime forfettario 2019
Per adottare il Regime forfettario 2019, quali caratteristiche devi avere?
La Disciplina del Regime forfettario 2019, afferma che:
- I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresaL’impresa è un’attività economica finalizzata alla produzione/distribuzione di beni o servizi. L’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore. Perché si possa parlare di attività d’impresa, questa attività deve presentare..., arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente: hanno conseguito ricaviCorrispettivi per la cessione di beni o la prestazione di servizi, che caratterizzano l'attività d'impresa. ovvero hanno percepito compensiI compensi non sono nient’altro che ricavi recepiti per aver prestato un servizio, infatti rappresentano una retribuzione. Viene utilizzato il termine compenso solamente per quanto riguarda i..., ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
Quindi, se sei intenzionato ad adottare il Regime forfettario 2019, per prima cosa, dovrai verificare attentamente di rispettare l’unico requisito d’accesso previsto per il Regime forfettario 2019, che in parole semplici prevede che:
- Nell’anno precedente a quello per il quale vuoi adottare il Regime forfettario 2019, non devi avere superato i 65.000 euro di ricavi con la tua Partita IvaImposta sul Valore Aggiunto. Imposta indiretta che colpisce il consumatore finale. Attualmente è l’imposta in Italia che assicura il maggior prelievo fiscale. Questa particolare tipologia di tributo... individuale.
Se non ti è chiaro al 100% quale importo devi prendere in considerazione per verificare il limite dei ricavi per adottare il Regime forfettario 2019, ti suggeriamo di chiariti le idee con il calcolo dei limite 65.000 euro in questo modo potrai procedere con sicurezza a verificare di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione previste per il Regime forfettario che analizzeremo nel prossimo paragrafo.
Le cause di esclusione del Regime forfettario 2019
Anche se nell’anno precedente hai conseguito ricavi minori di 65.000 euro, esistono alcune situazioni che comunque ti escludono dalla possibilità di applicazione del Regime forfettario 2019.
Di seguito, analizzeremo tutte le cause di esclusione previste.
Non possono avvalersi del Regime forfettario 2019:
- I soggetti che svolgono attività soggette a Regimi Speciali IvaAccanto ai classici Regimi fiscali e al regime Forfettario, ci sono anche i cosiddetti regimi speciali Iva, i quali sono soggetti a regole particolari. Tali regimi speciali... o a Regimi forfettari di determinazione del redditoInsieme delle entrate conseguite da un soggetto in un determinato periodo di tempo - in genere coincidente con l'anno solare - a seguito dell'esercizio di un'attività, del....
L’Agenzia delle EntrateAgenzia pubblica italiana che si occupa della gestione delle entrate fiscali italiane. Può in qualsiasi momento svolgere controlli ed accertamenti per verificare il rispetto delle norme di..., nella Circolare 10/E del 2016 ha fornito una lista delle attività escluse in quanto rientranti in tale causa di esclusione:
- Agricoltura e attività connesse e pesca;
- Vendita sali e tabacchi;
- Commercio dei fiammiferi;
- Editoria;
- Gestione di servizi di telefonia pubblica;
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72;
- Agenzie di viaggi e turismo;
- Agriturismo;
- Vendite a domicilio (porta a porta);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
NB: se svolgi due tipologie di attività e per una di queste ti avvali di un Regime speciale Iva, non ti sarà possibile applicare il Regime forfettario anche per le altre tue attività, anche se esse in realtà sarebbero compatibili con tale Regime.
- I soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati membri dell’Unione europeaPaesi che fanno parte della Comunità europea in ordine alfabetico: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,... o in uno stato che abbia speciali accordi con l’Italia e che comunque producano nel territorio italiano almeno il 75% dei redditi complessivi.
- Soggetti che effettuano in via esclusiva, cessioni di:
- Fabbricati;
- Terreni edificabili;
- Mezzi di trasporto nuovi;
- I soggetti che, contemporaneamente all’attività con Partita Iva, partecipano a: società di personeLe Società di persone sono quelle società nelle quali l’elemento principale sono i soggetti che la costituiscono e non il capitale. Nelle società di persone il capitale..., imprese familiari oppure che “controllano” SocietàOrganizzazione di una o più persone che collaborano e organizzano fattori produttivi per ottenere un fine comune. Secondo la definizione del codice civile: “Con il contratto di... a responsabilità limitata o Associazioni in partecipazioneL’associazione in partecipazione è una particolare forma contrattuale che permette ad un imprenditore (associante) di accordarsi con uno o più soggetti lavoratori (associati), per poter ricevere come... e con la Partita Iva individuale esercitano attività economica riconducibile a quella della società (o associazione).
SRL e Regime forfettario
La causa di esclusione dal Regime forfettario 2019 per coloro che partecipano a SRLLa Società a responsabilità limitata (Srl) è un tipo di società di capitali, dotata di personalità giuridica, in cui i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti delle quote versate... lascia spazio a differenti possibili interpretazioni, in quanto non fornisce parametriStrumento presuntivo di accertamento applicato nei confronti di determinati soggetti (titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo), in base al quale, partendo dalla rilevazione di determinati... oggettivi per valutare se la propria specifica situazione rientri o meno nell’esclusione.
Se partecipi ad una SRL il nostro articolo Regime forfettario per soci di SRL, potrebbe aiutarti a capire come valutare l’eventuale incompatibilità con il Regime forfettario 2019.
Per un’analisi dettagliata sulle caratteristiche da rispettare per poter applicare il Regime forfettario 2019, ti consigliamo di approfondire l’argomento nel nostro seguente articolo: Sui Limiti per accedere al Regime Forfettario.
Se hai un’impresa familiareImpresa nella quale prestano attività di lavoro continuativo nel tempo il coniuge e i familiari del titolare (fino al terzo grado di parentela o secondo grado di... e rispetti il limite dei ricavi, non rientri in nessuna delle cause di esclusione appena elencate e non svolgi contemporaneamente altre attività, puoi tranquillamente adottare il Regime forfettario, per avere maggiori informazioni, puoi leggere il nostro seguente articolo sul Imprese Familiare in Regime Forfettario
Regime forfettario 2019: i coefficienti di redditività
Il Regime forfettario 2019 è caratterizzato da un particolare meccanismo per il calcolo del reddito imponibileIl reddito imponibile è la base sulla quale si calcolano imposte e contributi da versare. Nel Regime Forfettario, il reddito imponibile si ottiene dall'applicazione del coefficiente di... e quindi dell’imposta sostitutivaImposta prevista per tutti i contribuenti soggetti al Regime Forfettario. È un’unica imposta che sostituisce tutte le altre pagate nei regimi ordinari, essa ha un’aliquota del 5%... e dei contributi InpsIstituto Nazionale della Previdenza Sociale, ente a cui è affidata la gestione pensionistica italiana. Tutti i contribuenti devono obbligatoriamente esservi iscritti. L’Inps è sottoposto alla vigilanza del... da dover versare.
Mentre negli altri Regimi fiscali il reddito imponibile sul quale calcolare imposte e contributi si ottiene sottraendo al fatturatoSomma dei ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni di servizi realizzate in un esercizio. lordo tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività ed è possibile inoltre detrarre o dedurre altre spese personali (come spese mediche), nel Regime forfettario 2019 invece si applica semplicemente il coefficiente di redditivitàIl coefficiente di redditività è un termine che appartiene al Regime Forfettario. Rappresenta la percentuale da considerare, sul fatturato totale, per calcolare il reddito imponibile. Ogni codice... ai ricavi ottenuti e non è possibile dedurre o detrarre alcuna altra tipologia di spesa (oltre i contributi obbligatori che si sono pagati nell’anno di attività).
Approfondisci qui: Coefficienti di redditività nel Regime Forfettario
Regime forfettario 2019: impostaL’imposta è un tributo che prevede il prelevamento coattivo di denaro ad un soggetto per il finanziamento della spesa pubblica in generale. Lo Stato impone il pagamento... sostitutiva
Chi aderisce al Regime forfettario 2019, deve versare allo Stato l’imposta sostitutiva.
Ma cos’è l’imposta sostitutiva?
Non è altro che una tipologia di imposta che racchiude in un’unica aliquotaImporto in percentuale su un determinato totale. Per esempio, l’aliquota dell’Iva è del 22%. L’aliquota è stabilita dalla legge, ed essa va calcolata sulla base imponibile per... del 15% tutte le imposte solitamente pagate negli altri Regimi fiscali, come ad esempio IRPEFL’imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, il presupposto che fa sorgere l’obbligazione tributaria è rappresentato dalla percezione di una delle 6 categorie di reddito elencate all’interno del..., IRAPL’imposta regionale sulle attività produttive, tale imposta va a colpire il valore della produzione netta delle imprese. Si tratta di un’imposta proporzionale al fatturato, e che non..., addizionali, ecc.
Il calcolo dell’ammontare di imposta sostitutiva da dover versare allo Stato è semplice e intuitivo.
Per riuscire a spiegarlo al meglio, procediamo con un esempio concreto: Ipotizziamo che Sergio nel 2017 abbia conseguito ricavi per 24.000 euro e abbia un coefficiente di redditività del 67%.
Applicando il coefficiente di redditività ai ricavi ottenuti, si ottiene il reddito imponibile lordo di 16.080 euro.
NB: per semplicità ipotizziamo che Sergio nel 2017 non abbia versato contributi, altrimenti essi dovrebbero essere sottratti al Reddito imponibile lordo, così da ottenere il Reddito imponibile netto per il calcolo dell’imposta sostitutiva. Nel nostro caso, quindi, il reddito imponibile lordo coincide con il Reddito imponibile netto.
Come si calcola l’imposta sostitutiva al 15%?
Reddito imponibile netto: 16.080 euro
Aliquota imposta sostitutiva: 15%
Imposta sostitutiva dovuta: 2.412 euro (16.080X15%)
Sergio deve allo Stato 2.412 euro di imposta sostitutiva.
Esiste però un’altra semplificazione all’interno del Regime forfettario.
In specifici casi l’aliquota dell’imposta sostitutiva può essere ridotta al 5%, come spiegheremo nel prossimo paragrafo.
Regime forfettario 2019 aliquota al 5%
Se adotti il Regime forfettario 2019 e rispetti alcune precise condizioni, puoi accedere ad un ulteriore vantaggio riservato alle nuove Partite Iva (spesso dette start-up): la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni di attività.
Ma quali sono le condizioni che devi rispettare?
- L’attività che andrai a svolgere con la nuova Partita Iva non deve essere una “mera prosecuzione” di una svolta in precedenza;
- Nei tre anni precedenti non devi avere svolto alcuna attività d’impresa;
- Se prosegui un’attività che prima apparteneva ad un altro soggetto, devi assicurarti che essa rispetti tutte le condizioni per poter accedere al forfettario.
Il nostro articolo sull’aliquota al 5% per le nuove imprese ti consentirà di approfondire l’argomento.
Regime forfettario 2019 per Artigiani e Commercianti
Se rispetti le caratteristiche fino a qui illustrate, puoi applicare il Regime forfettario sia se la tua è un’attività già attiva da anni, sia se hai intenzione di aprire una nuova Partita Iva.
Se svolgi l’attività di artigiano o commerciante, il Regime forfettario 2019 può permetterti di gestire la tua attività con molta più semplicità.
Il Regime forfettario 2019, a chi lo adotta, permette di accedere a differenti semplificazioni contabili.
Ad esempio non avrai più l’obbligo della registrazione delle fatture, che dovranno solo essere conservate.
Dovrai continuare comunque a compilare il registro dei corrispettiviI corrispettivi sono ricavi conseguiti dai commercianti, per i quali non vi è l’obbligo di emissione fattura, a meno che questa non sia richiesta espressamente dal cliente.....
I Regime forfettario 2019 è un Regime esente Iva, ovvero non dovrai applicare tale imposta nelle tue fatture e, di conseguenza, non sarai più obbligato ad inviare le Dichiarazioni Iva trimestrali.
È vero che non potrai più richiedere l’Iva che pagherai sugli acquisti, ma non dovrai neanche più restituire nulla sui tuoi incassi.
Scopri in modo più dettagliato quali possono essere I vantaggi del Regime forfettario.
Tutte le semplificazioni contabili comportano meno adempimenti da dover effettuare ogni anno e il nostro servizio ti offre la gestione della contabilità 2019 e l’apertura della Partita Iva come Artigiani e Commercianti, assicurandoti assistenza, efficienza e risparmio.
Regime forfettario 2019 per Professionisti
Se sei un professionista e vuoi accedere al Regime forfettario 2019, ti consigliamo di scoprire nel nostro articolo I vantaggi del Regime forfettario, così da poter valutare se risulta per te essere un Regime conveniente.
Importante semplificazione è quella che prevede che aderendo al forfettario, non sarai più soggetto alle ritenute d’accontoPercentuali trattenute dalla fattura da parte dell’emittente. Rappresentano un anticipo sulle imposte che il professionista dovrà pagare. Trattandosi di un acconto, in sede di dichiarazione dei redditi,... effettuate sulle tue prestazioni.
Se il Regime forfettario 2019 ti sembra un ottimo compromessoÈ il contratto con cui le parti assumono l'impegno a concludere la compravendita. per iniziare a svolgere la tua attività professionale, la gestione della contabilità 2019 e l’apertura della Partita Iva come Professionisti, è il nostro abbonamento giusto per te!
Contributi nel Regime forfettario 2019
Il Regime forfettario prevede due “costi” principali, ovvero:
- L’imposta sostitutiva, che come abbiamo visto nei paragrafi precedenti sostituisce tutte le altre imposte solitamente pagate negli altri Regimi fiscali;
- I contributi previdenziali, che andranno pagati alla propria Gestione o Cassa alla quale deve essere iscritta la propria tipologia di attività.
I contributi da versare dipendono dalla tipologia di attività da te svolta.
Nei prossimi tre paragrafi analizzeremo tre differenti situazioni:
- Artigiani e Commercianti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps;
- Professionisti iscritti alla Gestione SeparataGestione Inps a cui hanno l’obbligo di iscriversi tutti i contribuenti la cui attività non prevede una cassa previdenziale specifica. Sono tenuti all’iscrizione in questa apposita gestione...
- Professionisti iscritti alla loro Cassa Previdenziale Specifica.
Regime forfettario 2019: contributi artigiani e commercianti
Se la tua attività è di tipo artigianale o commerciale, sarai soggetto all’iscrizione obbligatoria in Camera di CommercioLa Camera di Commercio è un ente autonomo di diritto pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese nazionali. La Camera di Commercio... e dovrai versare i contributi alla Gestione Artigiani e Commercianti.
Come funziona la contribuzione alla Gestione Artigiani e Commercianti?
I contributi da versare a tale Gestione dipendono dal Reddito prodotto, ovvero:
NB: il reddito imponibile per il calcolo dei contributi, è l’importo che si ottiene dall’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti.
- Da 0 a 15.710 euro di reddito (definito Reddito minimale) dovrai pagare la contribuzione minima fissa di circa 3.800 euro. Quindi, anche se non produrrai alcun reddito, sarai comunque obbligato a pagare la quota fissa di circa 3.800 euro.
- Per il reddito maggiore ai 15.710 euro, dovrai versare la percentuale del 24% circa.
Tutti coloro che applicano il Regime forfettario 2019 e sono iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS da versare, argomento approfondito nel prossimo paragrafo.
Riduzione 35% contributi Regime forfettario 2019
Se sei un Artigiano o un Commerciante e adotti il Regime forfettario 2019, puoi applicare alla tua attività la contribuzione agevolata, ovvero ridotta del 35% rispetto a quella “standard”.
Per accedere a tale riduzione, dovrai presentare apposita richiesta all’INPS entro fine Febbraio oppure al momento dell’apertura della tua attività.
Possono richiedere la contribuzione ridotta sia coloro che hanno Partite Iva già attive da tempo che coloro che ne aprono per la prima volta una.
A quale importo si applica la riduzione del 35% dei contributi?
La riduzione del 35% dei contributi INPS da versare verrà applicata sia alla parte di contribuzione fissa che alla parte di contribuzione da versare sul reddito eccedente a quello minimale. Sarà quindi applicata sul totale dei contributi da dover versare.
Se richiedo la riduzione del 35% INPS, diminuisce la mia pensione?
La risposta a questa domanda dipende da quale sarà il tuo reddito (non ricavo, quindi l’importo dopo aver applicato il coefficiente di redditività ai tuoi ricavi) infatti se:
- Con la riduzione del 35% INPS non arriverai a versare la quota di contribuzione fissa sul minimale, ovvero circa 3.800 euro, ti saranno accreditate 33,8 settimane al posto che 52 ai fini pensionistici;
- Con la riduzione del 35% INPS arriverai a versare comunque la quota di contribuzione fissa sul minimale, ovvero circa 3.800 euro, non ti verranno ridotte le settimane accreditate ai fini pensionistici che saranno quindi 52.
Se hai bisogno di maggiori informazioni sull’argomento, potrai trovarle qui: Regime forfettario riduzione contributi Artigiani e Commercianti, dove ti indicheremo anche in che modalità presentare la domanda.
Regime forfettario 2019: contributi Gestione Separata
La Gestione Separata è la Gestione alla quale devi versare i tuoi contributi se la tua attività è di tipo professionale e non prevede nessuna Cassa Previdenziale specifica.
Ad esempio, sei soggetto all’iscrizione alla Gestione Separata se sei un fisioterapista, un consulente di Marketing, o più in generale se svolgi attività di consulenza senza essere iscritto ad alcun AlboOrdine costituito dai professionisti ad esso appartenente. Ogni albo professionale si riferisce ad una precisa attività professionale come ad esempio l’Albo dei commercialisti o dei geometri. Esso... professionale.
La Gestione Separata non prevede il pagamento di nessuna quota fissa, quindi in caso di reddito nullo non pagherai alcun contributo fisso.
La Gestione Separata prevede il pagamento di un’aliquota del 25,72% (nel 2018) sul reddito prodotto.
Con reddito s’intende l’importo che risulterà dall’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti.
In Regime forfettario Gestione Separata, troverai approfondimenti sulla Gestione Separata.
Regime forfettario 2019: contributi Casse Previdenziali
Se sei un Professionista iscritto ad un Albo o ad un Ordine professionale, oppure la tua attività prevede il pagamento dei contributi ad una Cassa Previdenziale Specifica, non dovrai versare i contributi all’INPS (Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione Separata).
Al momento, in Italia, sono molte le Casse Previdenziali attive ed ognuna di esse ha una propria Disciplina interna per quanto riguarda il calcolo della contribuzione dovuta.
Sarebbe impossibile elencare le regole di tutte le Casse Previdenziali esistenti, ti consigliamo di raccogliere le informazioni sulla modalità e la quantità di contributi che dovrai versare direttamente sul sito della tua Cassa.
Fac Simile Fatture in Regime Forfettario
Il Regime forfettario 2019, come già anticipato nei precedenti paragrafi, è un Regime che permette di avere differenti semplificazioni nella gestione della Partita Iva individuale.
Questo paragrafo ha l’obiettivo di illustrarti in quale modo dovrai emettere le fatture se adotti il Regime forfettario qualunque sia la tua tipologia di attività.
I contribuenti forfettari sono esonerati dalla fatturazione elettronica, potranno quindi continuare ad emettere fatturaDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. in modalità cartacea. Anche i soggetti che non sono forfettari e hanno l’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente accettare come valide le fatture cartacee dei contribuenti forfettari. Per i nostri consigli su come gestire il ciclo passivo, ovvero le fatture elettroniche ricevute, puoi leggere il seguente articolo dedicato sulla fattura elettronica nel Regime Forfettario.
Adesso, vedremo nel dettaglio gli esempi di fatture che dovrai emettere se adotti il Regime forfettario 2019, a seconda della tua tipologia di attività.
Artigiani e commercianti
La tua attività è di tipo artigianale o commerciale e adotti il Regime forfettario 2019? Dovrai emettere la fattura come indicato nell’esempio contenuto nella seguente immagine, ovvero inserendo la marca da bolloLa marca da bollo è simile a un francobollo ed è utilizzato per attestare l’avvenuto pagamento dei documenti pubblici. Sono acquistabili presso i tabaccai. Sono presenti marche... se l’importo della fattura è superiore ai 77,47 euro e indicando le diciture obbligatorie previste dalla Legge
Agenti di Commercio
Se sei un Agente di Commercio e hai scelto il Regime forfettario 2019 come Regime fiscaleIl Regime fiscale rappresenta l’insieme di documenti e comportamenti da tenere, previsti dalla normativa, che garantiscono il rispetto delle regole fiscali. Nell’ordinamento italiano sono presenti un regime..., nelle fatture oltre che a inserire l’apposita marca da bollo se la fattura è superiore ai 77,47 euro e indicare le corrette diciture, dovrai anche inserire l’aliquota ENASARCOEnte Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) nato nel 1938. È oggi un soggetto di diritto privato che persegue finalità di pubblico... a tuo carico, ovvero l’8,25%.
Professionisti in Gestione Separata
Svolgi un’attività professionale e applichi il Regime forfettario 2019? Nelle fatture dovrai indicare le diciture corrette per indicare la tua natura di contribuente forfettario e quindi la non applicazione di Iva e ritenuta d’acconto e dovrai inoltre inserire la marca da bollo nelle fatture con importo complessivo maggiore di 77,47 euro.
Inoltre, per coloro iscritti alla Gestione Separata INPS è prevista la possibilità di inserire in fattura la rivalsa del 4% INPS.
Professionisti con Cassa Previdenziale specifica
Hai scelto il Regime forfettario 2019 e non sei iscritto all’INPS ma versi i contributi ad una specifica Cassa previdenziale? Quando emetti le tue fatture, oltre ad indicare le diciture obbligatorie ed applicare l’imposta di bolloRappresenta un’imposta da pagare per determinati documenti, versata tramite l’acquisto della marca da bollo. L’imposta di bollo rappresenta un’imposta indiretta che va a colpire i consumi. Il..., dovrai verificare l’aliquota di contribuzione da applicare nella fattura direttamente presso la tua Cassa Previdenziale.
Scopri maggiori dettagli su come emettere le fatture in Regime Forfettario
L’imposta di bollo nel Regime forfettario 2019
Il Regime forfettario 2019, come abbiamo detto nei precedenti paragrafi, è un Regime fiscale che prevedere l’esonero dall’Iva per i contribuenti che lo applicano.
Data la mancanza dell’Iva, nelle fatture maggiori ai 77,47 euro, dovrai obbligatoriamente inserire l’imposta di bollo.
L’imposta di bollo nelle fatture forfettarie dovrai assolverla attraverso l’applicazione di una marca da bollo dal valore di 2 euro (acquistabile dai tabaccai) che dovrà avere data precedente a quella di emissione della fattura.
L’imposta di bollo deve essere addebitata nella fattura, per esempio se si è offerta una prestazione del valore di 400 euro, l’importo totale della fattura dovrà essere di 402 euro.
Per approfondire l’argomento, puoi leggere il nostro seguente articolo dedicato: ai bolli nelle Fatture in Regime Forfettario.
Regime forfettario 2019: acquisti e vendite in Europa
Applicando per la tua attività il Regime forfettario 2019, nel caso in cui effettui operazioni con soggetti residenti nell’Unione Europea sarai tenuto ad alcuni adempimenti specifici, tra cui la compilazione dei Modelli IntrastatSistema di rilevazione dei dati statistici fiscali riguardanti lo scambio di merci tra i Paesi membri dell'Unione europea. Prevede l'obbligo, a carico dei soggetti Iva che effettuano....
Il Modello Intrastat è il documento che permette all’Agenzia delle DoganeÈ un ente pubblico, che gode di personalità giuridica con ampia autonomia che gestisce il sistema doganale italiano. Regolamenta inoltre il comparto del gioco pubblico italiano, contrastando... di ricevere tutte le informazioni riguardanti le operazioni effettuate sul territorio comunitario tra i soggetti titolari di Partita Iva.
Per conoscere nello specifico a quali obblighi sarai soggetto se applichi il Regime forfettario 2019 e operi con soggetti dell’Unione Europea, puoi consultare il nostro seguente articolo: sui modelli Intrastat.
Se, invece, hai rapporti con soggetti che non risiedono in uno Stato membro dell’Unione Europea troverai maggiori informazioni nel prossimo paragrafo.
Regime forfettario 2019 gli acquisti e le vendite fuori dall’Europa
Sei un contribuente che applica il Regime forfettario 2019 e sostieni rapporti commerciali con Partite Ive estere e non residenti nell’Unione Europea? Gli obblighi a cui dovrai adempiere dipendono se effettui acquisti o vendite di beni o servizi.
Come ben saprai il Regime forfettario non prevede l’applicazione dell’Iva ma nel caso di operazioni con soggetti esteri, dovrai emettere le fatture secondo precise regole.
Il Regime forfettario 2019, conviene?
Una delle domande più frequenti che ci si pone quando si sta valutando la possibilità di applicare il Regime forfettario 2019, è se tale Regime assicuri veramente un vantaggio per la propria attività.
Il vantaggio più importante da dover valutare, ovviamente, deve essere quello economico.
I fattori da valutare per poter essere sicuri che il Regime forfettario sia vantaggioso per la propria attività, sono differenti e spesso di carattere soggettivo.
Non esistono quindi regole predefinite o fogli di calcolo che possano fornire una risposta a questo quesito in maniera scientifica e matematica.
Anche se la convenienza all’utilizzo del Regime forfettario 2019 deve essere valutata caso per caso, di seguito cercheremo di fornirti alcuni spunti di riflessione per riuscire a darti una risposta a questa domanda.
Perché entrare in Regime forfettario
Il più grande vantaggio del Regime forfettario 2019 è che si è soggetti ad un’unica imposta sostitutiva con aliquota del 15% (o ancora meglio del 5%) che risulta essere molto più bassa di quella pagata per le imposte negli altri Regimi fiscali.
Dovrai però valutare due fattori principali, ovvero se il vantaggio derivante dall’applicazione dell’aliquota più bassa di imposta sostitutiva non venga vanificato da:
- I maggiori costi che effettivamente sostieni rispetto a quelli che ti vengono riconosciuti con il coefficiente di redditività. Se per esempio il tuo coefficiente di redditività è del 78%, significa che se hai 100 euro di ricavi, come costo ti vengono riconosciuti 22 euro e quindi l’importo soggetto all’imposta sarà 78. Come è facile intuire, se i costi che effettivamente sostieni sono più alti di 22, andrai a pagare le imposte anche sulla parte dei ricavi che in realtà per te sono stati costi, quindi il Regime forfettario 2019 potrebbe essere per te non tanto conveniente.
- Se applichi il Regime forfettario 2019 e non hai altri redditi soggetti ad Irpef, perderai la possibilità di dedurre o detrarre tutte le tipologie di spese. Infatti, nel Regime forfettario 2019, il reddito imponibile viene calcolato attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività ai tuoi ricavi e all’importo ottenuto potrai dedurre unicamente i contributi obbligatori pagati in corso d’anno secondo il principio di cassa. Se hai importanti spese sanitarie, per ristrutturazione, mutuo, ecc. probabilmente il Regime forfettario 2019 non risulterà per te vantaggioso.
Scopri se il Regime Forfettario conviene.
Come passare dall’ordinario al Regime forfettario 2019
Fino al 2018 hai applicato alla tua Partita Iva individuale il Regime ordinarioRegime fiscale ma che prevede l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge. Si differenzia dai regimi agevolati che consentono l’applicazione di vantaggi sia a livello contabile... (o semplificato) ma nel 2019 vuoi aderire al Regime forfettario 2019 perché ne possiedi tutte le caratteristiche? Effettuare tale passaggio è molto semplice.
Se rispetti tutte le caratteristiche per adottare il Regime forfettario 2019, tale Regime risulterà per te il Regime naturale di appartenenza e quindi per adottarlo, ti basterà iniziare a comportarti come un contribuente forfettario a tutti gli effetti (emettere fatture senza Iva, senza ritenuta d’acconto, ecc.)
Dovrai, inoltre, comunicare al commercialista che ha gestito la tua attività del 2018, la tua volontà di applicare il Regime forfettario 2019, così che possa procedere con la rettifica IvaLa rettifica dell’Iva rappresenta un passaggio fondamentale per un soggetto che passa dal Regime ordinario al Regime forfettario o viceversa, in quanto le regole in materia di... nell’ultima Dichiarazione Iva dell’anno 2018.
Spiegazioni su cos’è la rettifica Iva e informazioni approfondite su come effettuare il passaggio dal Regime ordinario (o semplificato) al Regime forfettario 2019, potrai trovarle nel nostro seguente articolo dedicato: Passare al Regime forfettario dal Regime semplificato
Come passare dai minimi(v. Regime dei minimi) al Regime forfettario 2019
Se il 2018 è stato il tuo ultimo anno nel Regime dei minimiRegime fiscale agevolato ormai non più in vigore. Per questo particolare tipo di regime fiscale era prevista solamente un’imposta sostitutiva di aliquota pari al 20% come forma..., ti starai chiedendo se puoi passare al Regime forfettario 2019.
La risposta è sì, ovviamente se rispetti tutte le caratteristiche richieste analizzate nei primi paragrafi di questo articolo.
Se vuoi effettuare tale passaggio e possiedi tutte le caratteristiche per adottare il Regime forfettario 2019, non dovrai effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in quanto il Regime forfettario 2019 risulterà essere il tuo Regime fiscale naturale.
Per avere maggiori informazioni su come effettuare il passaggio e, ad esempio, se puoi continuare ad utilizzare l’aliquota del 5%, ti consigliamo di leggere Passare al forfettario dal Regime dei minimi.
Costo commercialista in Regime Forfettario 2019
Tutte le semplificazioni del Regime forfettario 2019, permettono di avere una notevole diminuzione degli adempimenti da effettuare per la propria attività.
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Buongiorno..
Io gia da un anno fatturo al mio datore di lavoro per dei lavori che non rientrano nelle mie mansioni da lavoratore assunto. Se tutto restasse come ora, dal primo gennaio non potrei piu farlo?
esempio: sono assunto come salumiere, ma ho una ditta di pulizie.. la sera pulisco, e fatturo il lavoro di pulizia a parte da cio che é il mio stipendio di salumiere.. Da gennaio come dovrei fare?
Grazie!
Giorgio
Buonasera Giorgio,
La causa di incompatibilità all’applicazione del Regime forfettario contenuta nel Testo che è stato presentato dal Governo per la discussione in Parlamento, afferma che non possono avvalersi del Regime forfettario:
“i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente […], e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.”
Il focus di questa frase è sul destinatario delle fatture emesse, non sulla natura della prestazione effettuata.
Pertanto, se il Testo sopra citato verrà approvato dal Parlamento senza modifiche, dal 2019 (se vuole continuare ad applicare il Regime forfettario) le sarà impossibile fatturare prevalentemente nei confronti del suo datore di lavoro anche se per attività diverse da quelle che svolge da contratto di lavoro dipendente.
Buonasera ,
a mio avviso il focus del testo è doppio , ovvero da una parte si parla di reddito dipendente legato al datore di lavoro ma in seguito viene riportata anche la natura , ovvero “.. e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni ..” . Nel caso di Giorgio il reddito da dipendente è probabilmente legato a un attività impiegatizia , e quindi non di impresa o professione . In questo caso a mio avviso con la sua partita iva potrebbe rientrare nel regime forfettario , fermo restando il regime fiscale da dipendente che non subirebbe invece variazioni .
Trovate possa essere una lettura potenzialmente corretta ?
Buonasera Marco,
La causa di esclusione in questione aggiornata con l’approvazione della Legge di Bilancio, è la seguente:
“d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”
Pertanto non riusciamo a comprendere dove lei trovi il doppio focus.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buongiorno e grazie per tutti i chiarimenti sopra esposti,
attualmente sono nel regime dei minimi (L. 2007) che prevede un’aliquota unica del 5% e limite di tassazione di 30000 euro annui; per quanto riguarda il 2019 non sono ancora certo di superare tale limite (ho delle collaborazioni in sviluppo ma non ancora confermate) per cui pensavo di continuare col regime attuale e, nel caso di superamento entro il 50% del limite, eventualmente aderire al forfettario nel 2020. E’ un ragionamento corretto o, in caso di qualsiasi caso di superamento del limite, l’anno successivo bisogna per forza aderire al regime ordinario?
Questa è l’unica traccia che ho trovato in rete:
“ATTENZIONE
Il contribuente che fuoriesce dal regime dei minimi non può optare per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000.”
Grazie mille e buon lavoro
Buongiorno Riccardo,
Non sappiamo dove lei abbia preso l’informazione che ha riportato.
L’Agenzia delle entrate con la risposta n.72 del 2018, ha già provveduto a risolvere il quesito che lei ha presentato, indicando che i contribuenti che abbiano aderito al Regime dei minimi possono applicare il Regime forfettario qualora ne rispettino tutte le condizioni richieste.
E’stato anche chiarito che nel caso di passaggio dal Regime dei minimi al Regime forfettario, si potrà procedere con l’utilizzo dell’aliquota ridotta al 5% dell’imposta sostitutiva per i periodi rimanenti.
Le riporto di seguito il link alla risposta all’Agenzia delle Entrate: Risposta n.72 del 2018
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno,
ho aperto P.IVA quest’anno con regime forfettario, ma ho continuato a lavorare come consulente per l’azienda dove ero assunto come dipendente.
Rispetto al totale del fatturato, pesa circa il 55-60 % di quanto incassato durante l’anno.
Rischio di essere estromesso? Non posso più lavorare con questa azienda nel 2019? Oppure posso farlo ma sotto certi limiti?
Come è da intendersi quel “prevalentemente” a livello numerico?
Grazie mille.
Buongiorno Enrico,
Ad oggi non disponiamo di informazioni su come dovrà essere calcolato il criterio di prevalenza.
Se non sarà specificato nulla in merito, si dovrà ipotizzare che il superamento del 50% dell’incasso derivante da uno dei precedenti datori di lavoro del biennio precedente sia causa di esclusione dal Regime.
Confidiamo che possano essere fornite istruzioni che permettano di ampliare questa percentuale.
Dovremo comunque attendere il Testo definitivo del Decreto presentato in Parlamento per poterle dare una risposta definitiva.
Buongiorno, la conseguenza per una partita IVA forfettaria che presta servizio per un’azienda, dove era assunto come dipendente nei precedenti due anni, sarebbe l’estromissione dal regime di vantaggio a partire dall’anno successivo. Ma quali sarebbero le conseguenze per l’azienda che dovesse pagare le eventuali prestazioni di un ex dipendente nel frattempo diventato forfettario?
Grazie mille.
Buongiorno Alberto,
L’azienda che paga un professionista non è tenuta a controllare il Regime fiscale che dallo stesso applicato.
Se paga le sue fatture nelle quali viene inserita la dicitura che permette di identificare il professionista come forfettario, non c’è nessun tipo di problema per l’azienda in quanto, la scelta del Regime fiscale ricade sul professionista e l’azienda on può sapere se detto professionista fatturi o meno per lei in modo prevalente.
In questo contesto non analizziamo, ovviamente, le questioni inerenti la “genuinità” del rapporto di lavoro.
la ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buonasera,
ho una ditta individuale per lo sviluppo di app. Attualmente appartengo ancora al vecchio regime dei minimi al 5% dal 2013. Nel 2018 ho già oltrepassato i 30k, dunque nel 2019 non potrò più usare il vecchio regime (tra l’altro compirò 35 anni nel 2019, dunque sarei comunque stata esclusa). Nel caso in cui venisse confermato il Testo, già da gennaio 2019 potrei aderire al nuovo regime forfettario al 15%?
Grazie
Sara
Buonasera Sara,
Da quello che ci scrive a nostro parere potrà applicare il Regime forfettario 2019 senza problemi se rispetta anche tutte le altre caratteristiche descritte nell’articolo.
L’appartenenza al Regime dei minimi non implica nessun problema per l’accesso al Regime forfettario 2019.
Buonasera,
ho una partita iva nel regime forfettario da due anni e godo anche del beneficio di “start-up”. Dal 1 gennaio 2019 potrò godere dell’ampliamento del fatturato a € 65.000 alle stesse condizioni?
Grazie
Danny
Buonasera Danny,
Il limite dei ricavi per poter accedere al Regime forfettario 2019 sarà ampliato fino a 65.000 euro, nessuna modifica è prevista in merito alle condizioni per potersi avvalere dell’aliquota di imposta sostitutiva ridotta al 5%.
Pertanto, a nostro parere potrà continuare ad utilizzare l’aliquota agevolata fino al quinto anno della sua attività.
Si dovrà comunque attendere il Testo definitivo della normativa.
Buonasera, sono un forfettario professionista al 5%.
Quest’anno (2018) ho superato i 30.000 e arriverò a fatturare 80.000 euro.
Il pagamento di questi 80.000 è sempre al 5%?
Anno prossimo rientrerò nel forfettario a 65.000 o dovrò applicare Iva e connessi?.
Grazie
Buonasera Francesco,
Nel caso in cui si superi il limite degli incassi previsti dalla Disciplina del Regime forfettario, si viene esclusi dall’applicazione di tale Regime l’anno successivo.
Pertanto lei per i redditi conseguiti quest’anno pagherà l’imposta sostitutiva come previsto dal Regime forfettario.
Dato che oltre a superare il vincolo dei ricavi conseguibili previsto per la sua attività nel 2018, ha anche superato l’importo di 65.000 euro (vincolo previsto per il 2019), il prossimo anno non potrà più avvalersi del Regime forfettario e conseguentemente dovrà tenere la sua contabilità con il metodo ordinario (semplificata).
Buongiorno,
nel 2018 ho aderito al regime forfettario al 5% (35 anni compiuti). Leggendo la nuona riforma per il 2019 si apprende che solo gli under 35 e gli over 55 possono aderire all’agevolazione del 5%. Cosa cambia per chi ha gia la partita iva con regime agevolato? Ci sarà un passaggio al 15% (premesso che vengano mantenuti tutti i limiti richiesti)? O si potrà usufruire delle agevolazioni per i 5 anni successivi?
Buonasera Giuseppe,
Dal Testo della Legge di Bilancio presentata in Parlamento, non risulta che nel 2019 sarà inserito un vincolo di età per l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5% di imposta sostitutiva.
Quindi, sempre che il Testo presentato in Parlamento non venga approvato con modifiche, dalla nostra interpretazione potrà continuare ad utilizzare l’aliquota ridotta al 5% per le annualità rimanenti.
Buonasera,
vorrei aprire la partita Iva con regime forfettario a breve, e mi domandavo se aprendola durante l’anno per esempio a marzo, si devono pagare lo stesso tutti i contributi Inps per l’anno intero come se aprissi la partita Iva a gennaio?
Inoltre per la partita Iva in regime forfettario settore commercio (e-commerce) bisogna pagare sia i contributi Inps fissi che i contributi a percentuale?
Grazie mille
Buonasera Francesca,
Dato che la sua attività si configura nel settore commercio, avrà l’obbligo di iscriversi alla Gestione commercianti. La disciplina di tale Gestione prevede il pagamento di un contributo fisso annuale per ricavi da 0 a 15.710 euro (reddito minimale) che nel 2018 risulta essere 3.791,98 euro, se si conseguono ricavi maggiori di 15.710 euro, oltre al contributo fisso si dovrà pagare una percentuale calcolata sulla parte di reddito eccedente.
La quota di contribuzione fissa si deve pagare in base ai mesi di attività, pertanto il contributo fisso da lei dovuto sarà di 3.791,98/12 per i mesi di attività (un solo giorno di apertura nel mese fa scattare il contributo per tutto il mese).
La quota sul ricavo eccedente il reddito minimale essendo una percentuale sarà proporzionale ai ricavi ottenuti e ai giorni di apertura, dovrà quindi effettuare la seguente operazione 15.710/12 per numero mesi apertura e otterrà così il reddito sul quale avrà già coperto la contribuzione mediante il pagamento delle rate fisse. Sul reddito eccedente dovrà versare l’aliquota prevista.
Nel 2019 dovrà ovviamente utilizzare le aliquote che verranno comunicate.
Se la sua attività sarà tenuta con il Regime forfettario, potrà chiedere la riduzione del 35% della contribuzione Inps con conseguente accredito ridotto delle settimane utili ai fini pensionistici.
Davvero grazie mille per la risposta esaustiva
Buongiorno,
ho aperto partita Iva nel 2012 come minimo, nel 2014 a giugno sono stato assunto e ho continuato ad avere p.iva con regime dei minimi fino al 2017, poi alla scadenza sono diventato forfettario.
A giugno 2017 ho inoltre smesso con il datore di lavoro (come dipendente) per poi riprendere a luglio 2017, sempre con loro (ex datore ci lavoro) però come forfettario. Il prossimo anno probabilmente il fatturato con loro sarà del 20-30% sul totale. Potrò avere la possibilità di rientrare nel regime forfetario nel 2019.
Grazie anticipatamente.
Marco
Buonasera Marco,
La nuova causa di esclusione prevista per il Regime forfettario 2019 non permette di avvalersi di tale Regime ai soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed esercitano attività d’impresa prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro avuti nel biennio precedente.
Quindi, lei con la sua Partita Iva non potrà applicare il Regime forfettario nel 2019 nel caso in cui fatturerà prevalentemente a un datore di lavoro avuto tra il 2017 e il 2018.
L’esatto significato del termine “prevalentemente” non è ancora stato chiarito, se nulla verrà menzionato in merito si presuppone una prevalenza matematica di più del 50% dei ricavi della sua Partita Iva individuale.
Ad oggi, non abbiamo una risposta certa e definitiva alla sua domanda ma a nostro parere, essendo che lei fattura nei confronti del suo precedente datore di lavoro solo il 20/30% molto probabilmente potrà continuare ad applicare il Regime forfettario nel 2019.
Le consigliamo di rimanere aggiornato su tutte le novità che verranno annunciate nei prossimi mesi attraverso i nostri articoli.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buongiorno,
innanzitutto vi ringrazio per la risposta precedente.
Ipotizzando “prevalentemente” come < 50%, questa soglia ( o altra , si vedrà), dovrà essere già rispettata nel 2018 o sarà considerata solo a partire dalle fatture incassate nel 2019?
Mi conferma che vale sempre il principio di cassa per il regime forfettario?
Grazie
Buongiorno Enrico,
A nostro parere, dato il significato letterale della norma:
“che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”
Tale requisito dovrà essere rispettato a partire dal prossimo anno.
Ovviamente è solo una nostra interpretazione, per avere una risposta definitiva si deve aspettare che la Legge di Bilancio 2019 venga approvata dal Parlamento.
Nel Regime forfettario continuerà a valere il principio di cassa.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno
sono un professionista e ad inizio 2017 sono uscito dai vecchi minimi per decorrenza dei 5 anni e sono entrato in semplificato, in quanto nel 2016 ho fatturato più di 30.000.
Ci sono rimasto fino ad oggi, nonostante già nel 2017 non ho superato i 30.000, e non la supero neanche nel 2018.
Posso dal 01/01/2019 accedere al regime forfettario? O devo attendere i tre anni? non riesco a capire bene da quello che leggo.
Grazie
Buonasera Fabio,
Con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti per chi, come lei, voglia passare dal Regime semplificato al Regime forfettario avendo espresso precedente opzione.
Nello specifico spiega che coloro che hanno optato per il Regime di contabilità semplificata ma che sono in possesso dei requisiti necessari per l’accesso al Regime forfettario possono comunque accedere a detto Regime ma saranno sanzionabili per omessa comunicazione, nella Dichiarazione Iva, del Regime di determinazione dell’imposta, ovvero del Regime contabile adottato.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buongiorno,
fino al 2017 ero nel regime dei minimi, sono “uscita” nel 2018 fatturando circa 40mila euro, da gennaio 2019 potrò rientrare nel nuovo regime forfettario?
Faccio questa domanda perchè in uno degli articoli che mi sono ritrovata a leggere sembrerebbe che per questo primo anno possa rientrare solo chi rispetta i vecchi requisiti economici, ovvero nel mio caso il limite di 30mila€, anche se francamente mi sembra davvero strano possa essere così.
Vi ringrazio molto
Valentina
Buongiorno Valentina,
Per applicare il Regime forfettario nel 2019 dovrà avere ricavi minori di 65.000 euro nel 2018, non dovrà rispettare il vecchio limite previsto per la sua attività di 30.000 euro.
Ovviamente dovrà anche accertarsi di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione previste per l’accesso a tale Regime.
Sarebbe utile per noi sapere il titolo dell’articolo che le ha creato questa confusione, così da procedere con eventuali miglioramenti.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buona sera, vorrei chiederVi se, secondo Voi, un soggetto procacciatore d’affari (con codice ateco 461902) può rientrare nel regime forfettario 2019, oppure è tra le attività esonerate?
Buongiorno Daniele,
Le confermiamo che, con la sua attività di procacciatore d’affari con Codice ATECO 46.19.02, può rientrare nel Regime forfettario se ne rispetta i requisiti previsti ed elencati nel nostro articolo.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buonasera, un forfettario che nel 2018 ha sforato il fatturato massimo ma che rientra nei 65 mila può utilizzare la flat tax 2019?
Buongiorno Aldo,
Per applicare il Regime forfettario nel 2019 dovrà avere ricavi minori di 65.000 euro nel 2018, non dovrà rispettare il vecchio limite previsto per la sua attività.
Ovviamente dovrà anche accertarsi di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione previste per l’accesso a tale Regime.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buogiorno,
da qualche anno ho una mia partita iva come artigiano e sono forfettario. Detengo ( sempre da qualche anno ) anche una quota in una società consortile a responsabilità limitata. ( siamo un gruppo di artigiani che collabrano). Leggo nel disegno di legge che, chi ha quote di srl, non potrà aprire una partita iva come forfettario. Nel mio caso io sono già forfettario da anni, ma le quote che possiedo della socità mi obbligheranno ad uscire dal regime o vale solo per le nuove aperture?
Buongiorno Vincenzo,
I cambiamenti che verranno approvati alla Disciplina del Regime forfettario, saranno validi dal 1 Gennaio 2019 per tutti i contribuenti che intendono applicare il Regime forfettario.
Anche chi, come nel suo caso, applica già nel 2018 il Regime forfettario, sarà tenuto a rispettare le nuove regole.
Quindi, se il Testo della Legge di Bilancio verrà approvato senza modifiche, il suo possesso di quote di S.r.l la renderà incompatibile con il Regime forfettario.
Una soluzione sarebbe quella di cedere le quote in suo possesso entro il 31/12/2019.
Le consigliamo di attendere che la Legge di Bilancio 2019 venga approvata definitivamente dal Parlamento.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Scusate ma ho letto da più parti che la cessione, in caso, andrebbe fatta entro il 31.12.2018 per usufruire del regime nel 2019. Come mai avete indicato il 31.12.2019? Interpretazione estensiva o c’è qualche risposta dell’AdE?
Grazie
Buonasera Luca,
Nell’anno 2018 il possesso di quote di srl non trasparenti rende possibile l’applicazione del Regime forfettario.
La norma verrebbe cambiata dal primo Gennaio 2019, pertanto, è nostro parere che dal primo gennaio 2019 venga data disposizione di quale dovrà essere il comportamento per continuare o iniziare ad applicare il Regime forfettario per chi si trova in questa fattispecie.
Inoltre, le srl che non hanno optato per il Regime di trasparenza non producono reddito d’impresa imputabile al socio come tale, quindi, non si creerebbe la situazione per la quale verrebbero a coesistere due redditi di attività d’impresa o di lavoro autonomo tassati in modo differente nello stesso periodo d’imposta.
Per queste motivazioni riteniamo che, salvo specifiche istruzioni che l’Agenzia delle Entrate potrà fornire dopo l’approvazione del Testo definitivo della Legge di Bilancio 2019, le quote delle srl che non abbiano optato per il Regime della trasparenza possano essere cedute nel corso del 2019.
Il nostro parere è inoltre confortato dalla circolare n.10/E del 4 Aprile 2016 dell’Agenzia delle entrate di cui le riporto stralcio del Testo:
“Pertanto, in coerenza con quanto affermato anche nella relazione
illustrativa, se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel
quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera,
perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione,
che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio”
(pag. 15)
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Salve, ho alcune domande da porre:
– chi aderisce al regime forfettario a partire dal 2019, è esonerato dall’obbligo della fatturazione elettronica se mantiene il fatturato annuo sotto i 65k?
– per i ricavi dalla vendita di applicazioni mobile sugli store di Apple e Amazon, è obbligatoria la comunicazione intrastat ?
Grazie 🙂
Buongiorno Sara,
Risponderemo alle sue domande per punti:
– I contribuenti forfettari sono esonerati dall’obbligo di emissione di fatture elettroniche. Ovviamente tale esonero viene meno se si viene esclusi da tale Regime per non aver rispettato una delle condizioni previste (limite 65.000 euro ricavi, fatturazione prevalente ad un datore di lavoro del biennio precedente, ecc.). Noi consigliamo comunque l’iscrizione a Fisconline per poter gestire il ciclo passivo in modo gratuito.
– In questo caso c’è da fare una distinzione:
Vendita servizi a soggetti UE
In questo caso si ha l’obbligo di iscrizione al VIES e di compilazione del Modello Intrastat. La fattura dovrà essere emessa senza Iva, inserendo nel documento la dicitura che indichi l’assenza di Iva ai sensi dell’Art. 7 del D.P.R. 6333 del 1972.
Vendita beni a soggetti UE
Tali operazioni non sono considerate cessioni Intracomunitarie e quindi non si ha l’obbligo di iscrizione al VIES e di compilazione del Modello Intrastat. Dovrà essere inserita la dicitura che indichi che si tratta di un’operazione non considerata Intracomunitaria ai sensi dell’Articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331 del 93.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buonasera
mi trovo nel regime dei minimi da 7 anni, ma chiuderò il 2018 con circa 35.000 euro e dal 2019 dovrei passare al regime forfettario.
Nel modello unico del 2019 relativo ai redditi 2018, sarà applicata già l’aliquota del forfettario al 15%? Dunque se nel 2018 ho fatto spese per la mia attività, non potrò più detrarle avendo superato i 30.000? Oppure sarà applicata a partire dai redditi del 2019, sull’unico del 2020?
Grazie mille
Evaristo
Buongiorno Evaristo,
Nel Modello unico del 2019 relativo all’attività che lei ha svolto dal 1/01/2018 al 31/12/2018 verranno ancora applicate le regole del Regime dei minimi, potrà quindi detrarre le sue spese e ad utilizzare l’aliquota del 5%.
Se dal 1/01/2019 si avvarrà del Regime forfettario, nel Modello Unico che farà nel 2020 per l’attività del 2019 verranno applicate tutte le regole che caratterizzano il Regime forfettario.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno sono un libero professionista che dal 2016 lavora presso la stessa pubblica amministrazione in qualità di consulente. Sono sempre rimasto nel regime forfettario in quanto non ho mai superato il limite dei 30000 euro. Vorrei sapere se con l’ultimo emendamento al nuovo regime 2019 verrei escluso in quanto da più di due anni ho lavorato come libero professionista sempre e solo per la stessa azienda. Ribadisco che non ho mai avuto contratti di lavoro dipendente ne ho mai esercitato attività di impresa con questa azienda. Grazie, Silvio
Buongiorno Silvio,
La nuova causa di esclusione prevista per il Regime forfettario 2019 è stata inserita per evitare l’apertura massiva di Partite Iva che in realtà nascondono veri e propri rapporti di subordinazione.
Infatti, tale causa di esclusione, afferma che non si potrà esercitare l’attività d’impresa con Partita Iva individuale in modo prevalente nei confronti di datori di lavoro dei due anni precedenti.
Parla solo di rapporti con datori di lavoro, pertanto se lei ha sempre avuto un rapporto professionale con l’azienda per cui lavora e non è mai stato dipendente presso la stessa, non rientra nella causa di esclusione in esame e può continuare ad applicare il Regime forfettario (sempre che ne rispetti anche tutte le altre condizioni di accesso).
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Grazie per la professionalità e celerità di risposta. Offrite un ottimo servizio
Buongiorno,
se non ho capito male, la causa di esclusione previsata dal comma 57 lettera d-bis della legge 190/2014 (Soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro) sarebbe abrogata. Se così fosse un medico che opera in extramoenia, e quindi è anche dipendente della ASL, che però nel 2018 non dovesse superare i 65.000 euro di fatturato da libera professione, può accedere al regime forfettario nel 2019 qualunque sia il suo reddito da lavoro dipendente?
Grazie per la cortese attenzione.
Buonasera Michele,
La Legge di Bilancio 2019 presentata in Parlamento (non ancora approvata in via definitiva) prevede che nel 2019 potranno applicare il Regime forfettario i titolari di Partite Iva individuali che abbiano percepito ricavi o compensi minori di 65.000 euro nel 2018.
Da questo punto di vista, dati i ricavi professionali inferiori ai 65.000 euro nel 2018, il contribuente da lei presentato potrebbe applicare il Regime forfettario nel 2019.
Il reddito di lavoro dipendente non rappresenta di per sé causa ostativa al regime forfettario, in quanto dal 2019 è prevista l’eliminazione dell’esclusione per coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ai 30.000 euro.
Il medico potrà quindi avvalersi del suddetto Regime anche se ha redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, a condizione che con la sua Partita Iva individuale non fatturi prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro avuti nei due anni precedenti (2017 e 2018).
Il significato esatto del termine “prevalentemente” non è ancora stato chiarito, se nulla verrà menzionato in merito si presuppone il superamento matematico del 50% dei ricavi.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buongiorno,
attualmente sono dipendente di due società e fatturo ad una terza.
tutt’e tre le società sono possedute dagli stessi soci.
Stante così la norma, non capisco se posso avvalermi del regime forfettario o meno, perchè, se è pur vero che fatturerei prevalentemente a soggetti di cui ero (indirettamente) dipendente, è altrettanto vero che il mio rapporto di lavoro non è cessato
grazie per eventuali suggerimenti
Buongiorno Davide,
La nuova causa di esclusione prevista per chi percepisce, contemporaneamente all’attività d’impresa con Partita Iva individuale, redditi di lavoro dipendente non lascia dubbi, soprattutto con il nuovo emendamento approvato. Infatti non potranno avvalersi del Regime forfettario:
“d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”
Pertanto, a nostro parere, dato che lei fattura prevalentemente nei confronti di soggetti riconducibili ai suoi attuali datori di lavoro sarà incompatibile con il Regime forfettario.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno , approfitto della vs gentilezza: mio fratello lavora come dipendente in inghilterra per un’azienda inglese. Tornerà in Italia a breve e ha trovato l’accordo con la stessa azienda di fare da consulente per loro (aprendo P.IVA). Gli ho annunciato la buona novella del regime forfettario, ma mi è sorto un dubbio: si applicherebbe nel suo caso la clausola di non poter fatturare all’ex datore di lavoro?
Buongiorno Michelangelo,
La nuova causa di esclusione inserita, prevede che non si possa applicare il Regime forfettario nel caso in cui si eserciti l’attività d’impresa prevalentemente nei confronti di datori di lavoro del biennio precedente. Non viene specificato “datori di lavoro residenti nel territorio italiano”.
Suo fratello, dato che ha lavorato nei due anni precedenti presso l’azienda alla quale andrebbe a fatturare in prevalenza con la Partita Iva individuale, rientrerebbe nella causa di esclusione in esame.
Pertanto, a nostro parere, risulterebbe incompatibile con il Regime forfettario.
Si dovranno comunque attendere approfondimenti in merito, in quanto essendo una nuova riformulazione della norma, per alcune casistiche sarà necessario ricevere maggiori chiarimenti da parte del Legislatore.
La ringraziamo e le auguriamo buona domenica.
Buongiorno,
vorrei sapere se uno rientra nei limiti dei € 65.000 per la sua attività e nel 2019 vorrebbe creare una startup srl ed entrare come socio-amministratore sarebbe escluso dai forfettari anche se nei primi 3 anni la società non potrà distribuire dividendi e come amministratore non prenderà alcun compenso?
Grazie
Buongiorno Luca,
La causa di esclusione introdotta afferma che non potranno applicare il Regime forfettario i soci di srl.
Quindi, se non verranno approvate modifiche in merito, dato che lei sarà un amministratore ma anche un socio della sua srl non potrà applicare il Regime forfettario, nonostante l’assenza di compensi e dividendi nei suoi confronti.
La ringraziamo e le auguriamo una buona domenica.
Buongiorno, ritengo la discussione interessante e di ottimo livello, ho anche io alcune domande sperando che siano un chiarimento utile anche ad altri nella mia situazione. Son un libero professionista che da anni è nel regime semplificato. Nel 2017 sono rimasto al di sotto dei 65000 € ed anche nel 2018 riesco a mantenere il fatturato sotto i 65000 €. Come prima domanda chiedevo se a superare questa soglia eventualmente concorrono anche le spese sostenute esenti iva (art. 15) che nel mio caso sono circa 5000 € annui e consistono principalmente in bolli e diritti di segreteria per presentazione di pratiche edilizie e catastali che mi faccio rimborsare in fattura.
In questo caso dovrei stare al di sotto di 60000 €?
La seconda domanda riguarda i redditi da società di persone, sono socio al 33% di una società semplice agricola (s.s.) , il reddito annuale è modestissimo in quanto trattasi di azienda agricola (la mia quota di reddito è sui 500€), questo reddito potrebbe essere motivo di esclusione dall’ingresso nel forfettario?
Grazie per la risposta.
Buongiorno Christian,
Risponderemo alle sue due domande per punti:
1) Riguardo alle spese esenti Iva che lei anticipa per conto dei clienti, dette spese non rientrano nel reddito qualora siano motivate come anticipazioni conto clienti e siano riconducibili e documentate per il cliente per il quale le ha sostenute e costituiscano quindi, nella fattura, la voce “esposti” non imponibili art. 15 DPR 633/72. Quindi se le spese sono state trattate in tale modo non dovrebbero già oggi rientrare nel suo quadro di reddito Modello Unico RE e pertanto non sarebbero conteggiate ai fini della verifica del limite di 65.000 euro per l’ingresso nel Regime forfettario.
Qualora le spese fossero invece addebitate forfettariamente al cliente e poi si provvedesse a dedurne il costo, esse dovrebbero essere inserite come ricavo nel quadro RE e poi comparire come voce di costo. In questo caso esse contribuirebbero alla formazione dei 65.000 euro del limite dei ricavi per poter applicare il Regime forfettario.
Il fatto che lei ci scriva che le spese siano “esenti” Iva ci fa presupporre che si trovi nella prima situazione descritta e che quindi il suo reddito sia già al netto di queste spese.
2) Riguardo alla sua partecipazione ad una società semplice agricola, se la società rientra nei limiti dell’articolo 32 del TUIR (ovvero il reddito della società viene determinato attraverso l’applicazione delle tariffe d’estimo), per espressa previsione della circolare 10 E dell’Agenzia delle Entrate, la sua condizione di socio non sarà ostativa all’applicazione del Regime forfettario e potrà applicare quindi tale Regime per la sua attività professionale. Se, invece, l’attività agricola di cui lei è socio non rientra nei limiti dell’art. 32 del TUIR non potrà applicare il Regime forfettario alla sua attività professionale.
La ringraziamo e le auguriamo una buona domenica.
Buongiorno vorrei sapere se per chi ha una attività commerciale ed e ai regimi minimi e non supera i 65000 rientra alla fine dell’ anno 2018 ….da come so e di 50.000 aggiornato il 10 dicembre
Buongiorno Sergio,
Per poter rimanere nel Regime forfettario anche nel 2019, non dovrà superare i 65.000 euro di ricavi nel 2018.
Anche se nel 2018 il limite per la sua attività è di 50.000 euro e dovesse superarlo entro la soglia di 65.000 euro, potrà applicare il Regime forfettario anche per il 2018 sempre che questo sia il Regime al quale lei ha fatto riferimento durante l’attività del 2018.
La ringraziamo e le auguriamo una buona domenica.
Buongiorno, ho usufruito del regime forfettario nel 2016 come artigiana, poi nel 2017 ho chiuso la partita Iva.
Se nel 2019 aprirò nuovamente la partita iva potrò usufruire ancora del regime forfettario visto che non sono ancora decorsi i 3 anni necessari?
Buongiorno Francesca,
L’esclusione per chi ha esercitato attività d’impresa nei 3 anni precedenti a quello di riferimento, riguarda l’applicazione per i primi 5 anni dell’aliquota ridotta al 5% dell’imposta sostitutiva e non l’accesso al Regime forfettario in generale.
Pertanto, anche se non sono decorsi 3 anni dalla sua ultima attività d’impresa può applicare (ovviamente se ne rispetta anche le altre caratteristiche richieste) il Regime forfettario ma con l’aliquota standard del 15% fin dal primo anno di attività.
La ringraziamo e le auguriamo una buona domenica.
Buongiorno,
innanzitutto volevo farvi i complimenti per il supporto che date agli utenti, volevo chiedervi questo:
Esempio: come dipendente ho un reddito annuo lordo di 35.000€ ed in più fatturo 40.000€ tramite partita IVA, con quest’ultima rimarrei quindi al di sotto dei 65.000€ ma sforerei se si dovessero sommare i 2 redditi.
La mia domanda è questa: il limite di 65.000€ è da considerarsi la sommatoria dei ricavi da lavoratore dipendente più quanto fatturato da partita IVA, oppure ciò che conta è che i redditi da partita IVA stiano sotto la soglia dei 65.000€?
Grazie mille ancora.
Paolo.
Buongiorno Paolo,
Per verificare il limite dei 65.000 euro di ricavi per poter applicare il Regime forfettario si devono considerare unicamente i redditi d’impresa, ovvero quelli conseguiti con Partita Iva. Non andranno quindi presi in considerazione i redditi di lavoro dipendente.
La situazione che ci ha esposto, sarebbe compatibile con il Regime forfettario dato che i ricavi con Partita Iva risultano essere 40.000 euro.
Dovrà ovviamente verificare di rispettare anche le altre condizioni di accesso al Regime forfettario.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno, con datori di lavoro in questa frase cosa si intende? “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”
Io è dal 2014 che ho una partita IVA con il regime dei minimi, e ho sempre fatturato più della metà del mio reddito a un’azienda, che rappresenta il mio maggior cliente. Non ho mai avuto contratti di lavoro dipendente con nessuno, in quanto ho da subito iniziato a lavorare con la partita IVA come consulente informatico.
Nel 2017 ad esempio, il 66,6% del fatturato è stato fatto con l’azienda in questione, mentre quest’anno il 60%.
In queste condizioni è possibile accedere al forfettario? O avendo sempre fatturato maggiormente con questa azienda allora non vi posso accedervi, perché viene inquadrata come “datore di lavoro”?
Buongiorno Davide,
La sua situazione non rientra nella causa di esclusione per chi fattura prevalentemente a datori di lavoro avuti nel biennio precedente.
Infatti, un soggetto è considerabile un proprio datore di lavoro (attuale o passato) se con esso si sono avuti rapporti di lavoro subordinati con busta paga.
Dato che lei non ha mai avuto rapporti di lavoro con i soggetti verso i quali fattura prevalentemente, non rientra nella causa di esclusione in esame.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Salve,
Ho 2 domande è : 1-
un medico che lavora con la P.IVA per un’unica ASL dal 2017 verrà escluso dal regime forfettario?
2-con un reddito del 2018 di 35000 pagherà il 15% oppure i 38%IRPEF ciòè regime semplificato?
Grazie della risposta.
Buongiorno Jo’o,
Se il medico ha tutte le caratteristiche per applicare il regime forfettario, il fatto che lavori con Partita Iva per l’Asl dal 2017, non costituisce causa ostativa per l’accesso al regime forfettario.
Lavorare per un unico committente, qualora questo non rivesta la qualifica di datore di lavoro, non rientra tra le cause di esclusione all’applicazione del regime forfettario.
Se nel 2018 ha tenuto la contabilità in modo ordinario, la dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 dovrà essere fatta rispettando le regole del regime ordinario.
Dovrà quindi pagare l’Irpef e non l’imposta sostitutiva al 15%, le aliquote di riferimento saranno quelle a scaglioni previste per l’Irpef ordinaria.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva al 15% potrà essere applicata a partire dall’anno 2019 qualora, avendone tutte le caratteristiche, si decida di applicare il regime forfettario.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno,
Ecco il mio caso:
– il 2018 è mio ultimo anno di regime nei minimi (aperta nel 2014 e ho oggi 36 anni)
– nel 2018 ho avuto anche un contratto co.co.co con un ente pubblico di 33.600 euro lordi, e anche nel 2019 avrò un contratto di 33.600 uguale.
– nel 2018 ho fatturato 31.492 +4% come p.iva con cliente diversi.
Se passasse flat tax sul forfettario 65.000 euro max potrei accedervi?
Domanda: i 31.492 si sommano ai 33.600 e quindi nel caso andrei a 65.092…quindi sforerei il limite? Oppure non si sommano?
Perchè nel caso devo ancora emettere 2 fatture entro fine anno, una da 1.804 e una da 2.000 (già contate nei 31.492), e una delle due potrei rimandarla al 2019 nel caso per stare sotto al limite sommato.
Grazie mille per la vostra competenza
Buongiorno Andrea,
Per verificare il rispetto del vincolo dei 65.000 euro di ricavi per applicare il Regime forfettario, si devono prendere in considerazione unicamente i ricavi d’impresa (ricavi con Partita Iva individuale).
Il contratto di lavoro co.co.co è considerato reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, pertanto non si cumula (non si somma) ai suoi ricavi con Partita Iva individuale per la verifica del vincolo dei 65.000 euro.
Dati i suoi ricavi di 34.492 con Partita Iva nel 2018, da questo punto di vista risulta essere compatibile con il Regime forfettario.
Un’altra causa di esclusione per il Regime forfettario 2019 prevede che coloro che abbiano redditi di lavoro dipendente o assimilati (e quindi i suoi redditi derivanti da contratto co.co.co) possano applicare tale Regime ma a condizione che non fatturino prevalentemente nei confronti di datori di lavoro avuti nei due anni precedenti.
Lei potrà avvalersi del Regime forfettario dal 2019, se con la sua Partita Iva forfettaria non fatturerà prevalentemente allo stesso soggetto con il quale ha in essere il contratto co.co.co.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Salve,
due quesiti.
Finora sono stata in contabilità semplificata ma non nel forfettario perché intorno ai 40.000 euro di reddito.
Nel 2018 ho avuto spese mediche abbastanza rilevanti. Se a partire dal 2019 opto per il regime forfettario (divenuto ora automatico sotto i 65.000 euro) e inizio a emettere fatture senza Iva né ritenuta, nella dichiarazione 2019 si applicheranno ancora le aliquote e regole Irpef ordinarie e, quindi, potrò dedurre le spese mediche, se non ho capito male?
Inoltre, i costi per visure catastali o camerali o per marche da bollo che a volte sostengo per conto dei clienti saranno considerati reddito imponibile, se le imputo esattamente al singolo cliente (come faccio adesso per escluderle dall’Iva)?
Grazie anticipatamente
Buongiorno Stella,
Nella Dichiarazione dei redditi 2019, per l’attività svolta dal 01/01/2018 al 31/12/2018 verranno applicate le regole del Regime semplificato.
Se dal 01/01/2019 deciderà di avvalersi del Regime forfettario, le nuove regole si applicheranno per l’attività che andrà a svolgere dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
Quindi, nella Dichiarazione dei redditi relativa al 2018 tratterà il suo reddito dell’attività come imponibile Irpef e, di conseguenza, potrà detrarre le spese mediche sostenute nel 2018.
Gli esposti che già oggi lei inserisce come spese documentate (e quindi riconducibili al singolo cliente), continueranno a non far parte dei ricavi perché costituiscono anticipazioni conto clienti.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buon giorno, non sono sicuro sul pagamento inps; da artigiano che nel 2019 fatturerà 30k euro, avendo richiesto la riduzione del 35% sulle aliquote inps (circa il 16,5%) queste aliquote si calcolano sul fatturato moltiplicato per il coefficiente del 67% ? Grazie
Buongiorno Ivano,
I contributi devono essere calcolati sul reddito imponibile calcolato attraverso il coefficiente di redditività, per farle capire meglio di seguito le facciamo un ulteriore esempio su quale sarebbe la sua ipotetica situazione:
Ricavi: € 30.000
Coefficiente di redditività: 67%
Reddito imponibile: € 20.100
Contributi fissi Artigiani ridotti del 35% (sul reddito minimale di € 15.710): € 2.455,60 (3.777,84 – 35%)
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, ridotti del 35%: € 684,84 (20.100 – 15.710 = 4.390 x 24% = 1.053,60 – 35%)
Le ricordiamo che applicando la riduzione del 35% ai contributi dovuti, le verranno ridotte proporzionalmente anche le settimane accreditate nell’anno.
La ringraziamo e le auguriamo buone feste.
Salve
il mio caso è ancora più particolare di quelli già letti.
Faccio parte del consiglio di amministrazione di una Società per azioni con un compenso 6.000 euro lordi annui (pagati con versamento di contributi direttamente dalla società, come è consueto fare, ma, chiaramente, non si tratta di un rapporto di lavoro dipendente). Fatturo verso questa società per 1/3 e verso altre due società che posseggono quote della prima società per 2/3. Il compenso come consigliere viene assimilato a “rapporto di lavoro”? La prima società è un datore di lavoro? E, se si, il fatto di possedere delle quote della prima società da parte delle altre due le fa diventare “riconducibili al primo”?
Buongiorno Michele,
Il suo lavoro come consigliere è un rapporto di lavoro parasubordinato e non un rapporto di lavoro dipendente, manca infatti la figura del datore di lavoro che è esplicitamente indicata nella causa di esclusione.
Di conseguenza lei, se ne rispetta tutti gli altri requisiti potrà applicare il Regime forfettario.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno,
le sottopongo un caso che non trovo esemplificato con chiarezza, anche se credo non sia poi così strano; premesso che i requisiti per accedere al regime forfaitario inevitabilmente si basano sull’anno precedente, io dal 1.1.2019 posso entrare in tale regime perchè professionista con compensi percepiti (incassi) nel 2018 inferiori ai 65k. Naturalmente, però, su tali compensi salderò (a luglio 2019) secondo il vecchio regime, quindi IRPEF classica, mentre dovrei beneficiare del 15% per i redditi 2019. Questo (per quel che vale ad oggi) rimane vero e per così dire “diritto acquisito” anche se nel 2019 i compensi fossero superiori a 65k, a prescindere da qualsivoglia % di splafonamento? (salvo perdere ovviamente i requisiti dal 1.1.2020, ma per i redditi di tale anno, a meno chè arrivi la nuova soglia dei 100k al 20% e si rimanga in tale limite).
Viceversa, sempre ipotizzando che valgano le condizioni dell’attuale regime forfaitario, se esiste una % di splafonamento, che succede per l’IVA non versata? non le chiedo delle fatture, che non sarebbero state effettuate per via elettronica essendo a inizio anno esenti, novità per cui servirebbe una sfera di cristallo…
Grazie e tanti Auguri
Buongiorno Ivan,
Ammettiamo che non ci è molto chiara la sua richiesta.
Cercheremo comunque nei seguenti punti di risolvere i suoi quesiti:
1) Se dal 01/01/2019 si avvarrà del Regime forfettario, rispettandone tutti i requisiti, le regole di tale Regime si applicheranno unicamente per l’attività da lei svolta dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e non per l’attività del 2018.
2) Nel caso in cui durante il 2019 consegua ricavi maggiori di 65.000 euro o si ritrovi nella situazione di non rispettare più le condizioni richieste per l’accesso al Regime forfettario, per l’attività svolta nel 2019 continuerà comunque ad applicare le regole del Regime forfettario (anche sul reddito eccedente i 65.000 euro) ma l’anno successivo (2020) sarà impossibilitato all’applicazione di tale Regime e dovrà passare al Regime semplificato (o alla nuova “Flat Tax” al 20% fino a 100.000 euro). Non esiste una “% di splafonamento”.
3) Per quanto riguarda gli importi che verserà a titolo di “acconti Irpef” essi potranno essere utilizzati in compensazione per il pagamento dell’Imposta sostitutiva. Se ritiene che gli acconti che dovrà versare siano di un importo di molto superiore a quello che andrà a pagare come imposta sostitutiva può procedere con il loro ricalcolo in base alle sue previsioni.
Speriamo di essere riusciti a risolvere i suoi dubbi e le auguriamo una buona serata.
Buonasera, non riesco a capire una cosa in quanto trovo diversi post tra loro. Per accedere nel 2019 al regime forfettario, una ditta individuale nel 2018 non deve superare 65000 euro di fatturato (quindi compresa iva) oppure si intende 65000 iva esclusa? Grazie
Buongiorno Marco,
Per accedere al Regime forfettario nel 2019, non si deve aver superato il limite di 65.000 euro di ricavi nel 2018.
Tali ricavi sono da considerare al netto dell’Iva.
Per chiarire come verificare il rispetto del limite dei 65.000 euro di ricavi, abbiamo pubblicato un articolo sull’argomento, così da potervi aiutare per risolvere i vostri dubbi.
Tale articolo può trovarlo qui: Regime forfettario calcolo limite 65.000
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
grazie molte!
Buongiorno, mi unisco anche io ai complimenti per il servizio reso e per la sua qualità.
La mia domanda è la seguente: sono una lavoratrice dipendente che svolge anche attività si consulenza (competenze scientifiche) per soggetti altri rispetto al datore di lavoro, tutti preventivamente autorizzati da appositi nulla-osta. Per questi compensi mi avvalgo della ritenuta di acconto fino ai 5.000 euro; superata questa soglia nella nota di pagamento che invio a chi deve elargirmi dei compensi indico di praticarmi, in aggiunta alla ritenuta di acconto, una ulteriore ritenuta, pari 1/3 del 24% della somma per contributi INPS (gestione separata). In fase di dichiarazione di redditi vado poi a pagare la differenza tra la ritenuta e la mia aliquota di riferimento.
Se adesso, con le nuove regole, aprissi una partita iva in regime forfettario al 15%, da quanto leggo dovrei comunque continuare a versare quesi contributi. Mi chiedo allora se:
– avrei necessità di un nulla-osta per la’pertura della partita iva da parte della mia amministrazione (università)
– potrei recuperare in qualche modo almeno parte dei contributi versati per la gestione seprata, dal momento che verso abbondantemente all’INPS contributi da lavoro dipendente ogni mese
– se e che tipo di spese potrei scaricare grazie alla partita iva (per es. il costo dei mezzi pubblici o di benzina e parte dei costi dell’auto per raggiungere i posti in cui svolgo attività di consulenza scientifica?)
Un’ultima domanda: nel caso in cui, a conti fatti, procedessi all’apertura, il costo per avvalermi della vostra assistenza sarebbe pari a 269 euro annui iva inclusa, come da riquadro promozionale, per tutti gli adempimenti, compresa la fase di dichiarazione dei redditi?
Grazie e buona fine di anno
Francesca
Buongiorno Francesca,
Risponderemo ai suoi quesiti per punti:
1) La necessità di ottenere il nulla-osta per l’apertura della sua Partita Iva dovrà verificarlo direttamente con l’amministrazione presso la quale lavora;
2) La Gestione Separata, qualora siano già presenti contributi versati come lavoratore dipendente con conseguente pensione che si riceverà per detta contribuzione, provvederà ad erogare una pensione supplementare sulla scorta dei contributi versati. Si consiglia di approfondire la tematica presso l’Inps poiché, in questo contesto, ci occupiamo dell’aspetto fiscale.
3) Se aderirà al Regime forfettario non potrà dedurre/detrarre alcuna tipologia di spesa dal suo reddito imponibile. Per il calcolo dell’imposta sostitutiva potrà unicamente dedurre dal reddito imponibile i contributi obbligatori versati. Tenga presente che se però è già dipendente dette spese potrà dedurle da tale reddito soggetto ad Irpef.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno,
scrivo per chiedervi un chiarimento in merito ai criteri che possono impedire la possibilità di rimanere in regime forfettario nel 2019, nel dettaglio:
avendo aperto partita Iva nel gennaio del 2017 e avendo fatturato meno di 30000 euro sia nel 2017 che nel 2018, è possibile permanere nel regime forfettario nel 2019 se si fattura in via prevalente a quello che è stato il datore di lavoro fino al 2016?
Cioè come si conteggiato i “due anni precedenti” che la legge indica quale periodo in cui non si deve essere stati dipendenti di coloro a cui si fattura?
Grazie.
Buongiorno Alessandro,
La causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno avuto (o hanno) reddito di lavoro dipendente, contemporaneamente all’esercizio di attività con Partita Iva individuale, prevede che essi siano impossibilitati ad utilizzare il Regime forfettario nel caso in cui con la Partita Iva individuale fatturino prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro (attuali) o avuti nei due anni precedenti.
In poche parole, se lei vorrà applicare il Regime forfettario anche nel 2019, non dovrà fatturare prevalentemente nei confronti di datori di lavoro avuti nel 2017 e 2018.
Dato che lei ci ha indicato che il suo rapporto di lavoro dipendente è cessato nel 2016, non rientra in tale causa di esclusione e risulta quindi compatibile con il Regime forfettario (ovviamente se rispetta anche tutte le altre condizioni previste).
La ringraziamo e le auguriamo Buon Anno!
Salve io ho un bazar con giocattoli articoli da mare e vendita di giornali e riviste, avendo prodotti editoriali non potrei fare il forfettario ma il mio commercialista mi ha detto di fare 2 contabilità separate una per la parte edicola e una per tutta l altra merce in forfettario mettendolo in un altro rigo in unici. Ma è possibile? Perché leggendo l articolo non mi sembra. Spero vogliate aiutarmi non vorrei passare guai grazie e buon anno
Buongiorno Lorenzo,
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare 10 E del 4 Aprile 2016, afferma quanto segue (pag.13):
“L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta
ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso
al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.”
Pertanto, a nostro parere, per la sua situazione non è possibile applicare il Regime forfettario neanche per le altre attività da lei esercitate che non si avvalgono di Regime speciali Iva.
La ringraziamo e le auguriamo Buon Anno!
Buongiorno. Ho letto commenti vari e letto anche l’ultimo articolo sul calcolo dei 65000 per entrare nel regime forfettario, ma non credo di aver trovato la risposta. Sono stato dipendente fino a marzo 2018. Ad aprile 2018 ho aperto partita IVA in regime ordinario, con gestione semplificata per cassa. La rivalsa del 4% non l’ho mai introdotta nelle fatture nonostante potessi. Il CUD da dipendente riportava 31000 €. Ho fatturato per 77.000 €, ma ho incassato nel 2018 50.000 €. Il commercialista dice che non rientro nel regime forfettario perchè i miei 50.000€ incassati sono in 9 mesi e vanno dunque spalmati “nell’anno”, e quindi supererei la soglia dei 65.000. E’ vero? Oppure rientro nel regime forfettario? Come va fatto il calcolo quando la partita IVA non copre tutto l’anno ma solo parzialmente come nel mio caso? Grazie mille e buone feste!
Buongiorno Gabriele,
La normativa prevede esattamente che:
“I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.”
La norma prevede che i ricavi debbano essere ragguagliati ad anno, quindi nel caso di apertura della Partita Iva individuale ad Aprile 2018 (ipotizziamo 01/04/2018), per rientrare nel limite dei 65.000 euro di riavi non avrebbe dovuto superare 48.260,27 euro di ricavi (65.000/365 x 275 giorni di attività nell’anno).
La ringraziamo e le auguriamo Buon Anno!
Grazie. Non mi resta che confidare che confermino l’ampiamento ai 100.000€ (con imposta al 20% per i guadagni eccedenti i 65.000€) prevista per il 2020.
Buongiorno.
Sono un medico libero professionista, in regime di contabilità semplificata dal 2014, senza rapporti di lavoro dipendente. Nel 2018 sono rimasto entro il limite dei 65.000€ di ricavi, e vorrei pertanto passare al regime forfettario nel 2019.
Qualora nel 2019 dovessi superare tale limite di 65.000€, verrebbe comunque applicata l’aliquota unica al 15% sui ricavi totali (al netto del coefficiente di produttività)? Oppure rientrerei automaticamente nel regime semplificato già per l’anno corrente?
Inoltre, al calcolo dell’imponibile si dedurrà (come accade ora in semplificata) la cassa previdenziale di categoria?
Grazie e tanti auguri
Buongiorno Alberto,
Nel caso in cui durante il 2019 adotti il forfettario e avrà ricavi per 70.000 euro, superando il limite previsto, per l’attività del 2019 applicherà comunque le regole del Regime forfettario (e quindi imposta al 15% anche per i ricavi eccedenti i 65.000 euro) ma nel 2020 non potrà più applicare tale Regime e dovrà passare al Regime semplificato.
La Disciplina del Regime forfettario prevede la possibilità di dedurre, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, dal Reddito imponibile calcolato con il coefficiente di redditività unicamente i contributi obbligatori pagati alla propria Cassa o Gestione di previdenza.
La ringraziamo e le auguriamo Buon Anno!
Salve,
nel caso in cui nel 2019 dovessi avere ricavi superiori ai 65.000 euro ma inferiori ai 100.000, nell’anno 2019 applicherò l’imposta del 15% per tutti i ricavi fatturati giusto?
Ma se poi nel 2020 dovessi fatturare 150.000 euro, che imposta verrebbe applicata a questo importo? Essendo rimasta entro i limiti dei 100.000 euro nel 2019, posso usufruire nel 2020 di aliquota del 15% e del 20%? E se sì in che modalità? 15% fino a 65.000 euro e 20% da 65.000 a 150.000 euro?
In alternativa sarebbe più proficuo fatturare 150.000 euro nel 2019 su cui avrò imposta del 15% e nel 2020, pur essendo in regime ordinario, provare a rientrare nel limite dei 65.000 o 100.000 per l’anno successivo 2021 su cui quindi pagherò il 15% fino a 65.000 e il 20% solo fino a 100.000 euro?
Grazie,
Federica
Buongiorno Federica,
In questo momento risulta non costruttivo fare pianificazioni così a lungo periodo ma anzi si correrebbe il rischio di confondere ulteriormente le idee a chi ora intende valutare l’accesso al Regime forfettario 2019.
Ci sono già molti dubbi interpretativi sul Regime forfettario nel 2019 che pensare già alla Flat Tax del 2020 risulta complicato.
Quello che possiamo confermarle è che, se nel 2019 applicherà il Regime forfettario, avendone tutte le caratteristiche richieste, anche se dovesse superare i 65.000 euro di ricavi, per il 2019 applicherà comunque l’imposta sostitutiva del 15% su tutto il ricavo compresa la quota eccedente il limite.
La domanda che ci ha posto potrà essere esaminata quando saranno pubblicate delle circolari che chiariscano meglio l’applicazione della Flat Tax dal 2020.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Sono un professionista in Regime Forfetario da tre anni (legge. 190/2014). Ho registrato la PEC al sito Agenzia delle Entrate. Dal momento che sono esonerato dall’emissione della fattura elettronica tranne nei confronti delle P.A., dal 1° gennaio 2019 potrò continuare a consegnare ai clienti titolari e non di P. IVA la fattura cartacea con l’applicazione della marca da bollo di 2 euro senza incorrere in sanzioni? Grazie
Buongiorno Salvatore,
Dato che i contribuenti forfettari sono esonerati dall’emissione della fattura in formato elettronico, lei potrà continuare ad emettere fatture in formato cartaceo (ovviamente escluse le PA) anche nel 2019.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno
sono una partita iva da 25 anni iscritto alla gestione separara inps.Negli ultimi due anni ho fatturato per tre società diverse ma nell’ ultimo (2018)solo per una (mai avuto contratti da dipendente o assimilati)reddito entro i €65000,00.
Volevo cortesemente capire se posso avvalermi del nuovo regime forfettario o l’aver fatturato solo per un unico committente mi esclude da questo regime.
Grazie
Tommaso
Buongiorno Tommaso,
La causa di esclusione a cui lei si riferisce, opera solo nel momento in cui il soggetto a cui si fattura in prevalenza sia stato nei due anni precedenti (o è attualmente) un proprio datore di lavoro.
Pertanto la situazione che ci ha illustrato non rientra in tale esclusione e può, se rispetta anche le altre condizioni richieste, applicare il forfettario.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Si Salve,2 informazioni
Sono un agente di commercio che rientro nella flat tax con soglia a 65.000
Intanto mi assicura che sono esente dall’obbligo di fare fatturazione elettronica.
E poi mi chiedevo se in questo regime nelle fatture provvigionali devo sempre inserire la ritenuta d’acconto,oppure non va messa ?
Buongiorno Carlo,
Le confermo che i contribuenti forfettari sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
I contribuenti forfettari sono anche esonerati dall’applicazione che non dovrà più risultare in fattura.
La dicitura da inserire che indica tale esonero è la seguente:
“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014 e successive modificazioni”.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Salve,
dovendo aprire partita IVA in Gennaio 2019 mi chiedevo se potrò comunque aderire al regime di vantaggio dato che compirò i 35 anni a Settembre.
Nel caso, come immagino, il regime di vantaggio al 5% duri solo fino al compimento del 35esimo anno di età, sarò tenuto a rientrarare nel forfettario “standard” (comunicandone tale variazione all’AdE)?
Grazie.
Buongiorno Enrico,
Nel nostro articolo dedicato all’argomento, si spiega che per applicare la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5% si devono rispettare alcune condizioni e, tra di esse, non risultano vincoli di età.
Può leggere tale articolo qui: Regime forfettario 5%
Se, quindi, avrà le caratteristiche per poter applicare l’imposta sostitutiva al 5%, potrà farlo per i primi 5 anni di attività (anche con età superiore ai 35 anni) e successivamente dovrà iniziare ad applicare l’aliquota standard del 15%.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buonasera ,
anche i co.co.co. possono rientrare nel regime agevolato ?
grazie
Buonasera Marco,
I contratti co.co.co. sono trattati fiscalmente come redditi di lavoro dipendente e per percepire i compensi ricevono busta paga dal sostituto di imposta.
Se la domanda è se si possano trattare questi redditi con il Regime forfettario la risposta è assolutamente no!
Se la domanda è, invece, se i co.co.co possono, contemporaneamente a tale tipologia di rapporto di lavoro aprire una Partita Iva individuale ed applicare ad essa il regime forfettario, la risposta è SI se se ne rispettano anche gli altri limiti.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buongiorno , grazie per l’articolo , più esaustivo di altri , ho però 2 dubbi:
1) Sono entrato nel regime forfettario in febbraio del 2016 ; ora da quello che ho capito passo automaticamente a quello del 2019 con ricavi fino a 65 mila , corretto ? la tassazione è del 5% nel mio caso ( al posto del 15% ) , avendo aperto appunto nel 2016 come inizio attività essendo tassazione agevolata per i primi 5 anni ?
2) Negli anni scorsi non ho detratto nulla , non avendo fatto 730 et similari ; da quest’anno ho alcune spese mediche : con il nuovo forfettario è possibile la detrazione al 19% ?
Grazie
Buonasera Simone,
Risponderemo per punti alle sue richieste:
1) Il passaggio al nuovo forfettario è automatico in quanto sono state sostituite le regole di quello in vigore fino al 2018. Si potrà continuare ad applicare l’aliquota del 5% per le annualità rimanenti se si continuano a rispettare tutte le caratteristiche richieste.
2) Anche nel nuovo forfettario non sarà possibile detrarre alcuna spesa oltre i contributi obbligatori.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buongiorno, sono un agente di commercio monomandatario per una azienda di cui ne sono amministratore delegato ma non ho partecipazione.
quindi fatturo da agente di commercio per acquisizione di nuovi clienti oltre a percepire un compenso come co.co.co x amministrare l’azienda.
i redditi derivanti, sia con partita iva che da co.co.co, non superano le soglie dei 65.000.
questa condizione è attiva dal 2010. posso accedere al regime forfettario? con il reddito da partita iva?
Grazie.
Buonasera Guido,
Dato che lei risulta unicamente amministratore e non socio della società e non dipendente della stessa, lei è compatibile con il Regime forfettario per la sua attività individuale.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buongiorno,
sono un medico che lavora in asl come supplente di specialistica ambulatoriale (non sono dipendente fisso ma ricevo busta paga ogni fine mese con i compensi delle supplenze fatte il mese precedente, e non ho con la asl rapporto di lavoro di tipo professionale con partita iva).
Posso usufruire del regime forfettario per la mia attività libero professionale con partita iva nel mio studio privato (se con questa non supero la soglia dei 65000 eur di ricavi)?
Buonasera Fabio,
Dato che la ASL non risulta suo datore di lavoro attuale o avuto nei due anni precedenti, può applicare il Regime forfettario anche nel caso fatturi in prevalenza ad essa.
Lei riceve una busta paga ma nella stessa il suo reddito è trattato come lavoratore autonomo e non come dipendente.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Sono una insegnante a tempo pieno, ma svolgendo anche attività di avvocato ho optato per il regime forfettario, gia dal 2017 non superando neanche la soglia di 30.000 €. Posso continuare a rimanerci se la mia attività prevalente è quella scolastica.
grazie mille
MAGGIE
Buonasera Maggie,
Potrà continuare ad applicare il Regime forfettario per l’attività di avvocato anche se non risulta essere la sua attività prevalente.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Salve,
ci sono delle clausole di esclusione per il titolare di un bar caffè che ospita delle slot machines (apparecchi con vincite in denaro) per le quali riceve un compenso dal gestore?
Grazie per la cortese attenzione.
Buonasera Michele,
Se per l’attività in questione applica Regimi speciali Iva o regimi forfettari di determinazione del reddito non potrà applicare il Regime forfettario.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buongiorno,
grazie per la risposta.
Non ricordo vi sia un regime speciale per il compenso erogato dal gestore all’esercente.
Se non sbaglio per il campo I.V.A., il compenso ricevuto è esente da I.V.A. in base all’articolo 10 del D.P.R. 633/72 mentre per il campo reddituale è assoggettato ad imposta sui redditi come glia altri ricavi.
Grazie ancora.
Saluti.
Situazione:
– aprirò la partita IVA in questi giorni per poter partecipare ad un bando pubblico che prevede il possesso della p.IVA anche in fase di candidatura;
– l’incarico prevede tre anni di lavoro per 30.000 euro annui;
– il committente è un ente pubblico per il quale ho lavorato con un contratto co.co.co terminato lo scorso ottobre;
– tra la scadenza del co.co.co e l’apertura della partita IVA ho effettuato l’esame per l’ammissione ad un Albo professionale al quale mi iscriverò prima di aprire la partita IVA utilizzando il relativo codice ATECO;
Domanda:
– posso usufruire del regime agevolato?
Sono a conoscenza del fatto che sarebbero esclusi coloro che nei due anni precedenti hanno avuto rapporti di lavoro con datori dai quali riceveranno il cosiddetto “reddito prevalente” (ma cosa si intende esattamente per “prevalente”?), tuttavia mi chiedo: anche nel mio caso vale questo criterio di esclusione? Infatti, se tale criterio è stato introdotto per eliminare le “false partite IVA” tale rischio nel mio caso non esisterebbe, dato che prima di tutto il mio precedente contratto co.co.co è scaduto naturalmente ad ottobre (non sono stato, ne mi sono, licenziato…), ma soprattutto questo bando pubblico è ovviamente aperto a chiunque, e io potrei vincerlo o perderlo come chiunque altro.
In questo modo mi trovo nella situazione di dover scegliere a quale regime aderire senza neppure sapere se nel 2019 potrò fatturare anche un solo Euro…
Grazie.
Buongiorno Mattia,
La nuova formulazione della causa di esclusione in esame approvata in Parlamento afferma che sono esclusi dal Regime forfettario:
“d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”
Nella precedente formulazione si parlava di “redditi di lavoro dipendente e assimilati” pertanto mentre prima si poteva interpretare che fossero esclusi anche i redditi derivanti da lavoro parasubordinato come quelli percepiti con i co.co.co, ora è posto l’accento sulla figura del datore di lavoro.
Essendo le co.co.co parasubordinazioni, quindi l’azienda che eroga i compensi è definita “committente” e non datore di lavoro, anche in presenza di co.co.co precedentemente intercorse, le stesse non rilevano ai fini dell’esclusione.
In sostanza, si sarà esclusi dal Regime forfettario se si fattura prevalentemente nei confronti di un soggetto con il quale si sia avuto nel biennio precedente (o si ha attualmente) un rapporto di lavoro dipendente con contribuzione versata dal datore di lavoro nella Gestione Lavoratori Dipendenti, e non se si sono avute co.co.co.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
salve,
io attualmente sono nel regime ordinario, ma nell’anno precedente non ho superato la soglia dei 65.000, pertanto nell’anno 2019 rientro nel regime agevolato (Forfettario). La mia domanda è la seguente: se io ho una quota dell’1% in una società responsabilità limitata posso entrare ugualmente nel regime agevolato?
Buonasera Rita,
L’esclusione per chi partecipa in srl avviene solo nel momento in cui si eserciti il “controllo” della società e si svolga attività riconducibile a quella della società.
Nel suo caso non sussiste il “controllo” della società e pertanto risulta compatibile con il Regime forfettario.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Salve avendo optato per il regime ordinario nell’anno 2017, nel 2019 posso passare al regime forfettario avendo avuto nel 2018 ricavi inferiori a € 65.000, e avendo una rimanenza di magazzino devo versare l’iva dovuta?
Buongiorno Giuseppe,
A nostro parere le opzioni esercitate in passato non sono valide in quanto non si era a conoscenza delle nuove caratteristiche del Regime forfettario ad oggi in vigore.
Informazioni più dettagliate in merito all’argomento e anche sulla rettifica Iva che dovrà fare nel caso in cui passerà al forfettario, può trovarle nel nostro seguente articolo dedicato: Passare al Regime forfettario dal Regime semplificato
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno, da quello che ho letto e compreso sono escluse dal regime forfettario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”
Per “rapporti di lavoro” si intendono rapporti di lavoro dipendente o anche altre forme di rapporti di lavoro come ad esempio prestazioni occasionali oppure contratti di stage/tirocinio?
Grazie e cordiali saluti
Buonasera Giorgio,
La nuova formulazione della causa di esclusione in esame approvata in Parlamento afferma che sono esclusi dal Regime forfettario:
“d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”
Essendo espressamente richiamata la figura del datore di lavoro e, nello stage o nel tirocinio, detta figura è inesistente la sua situazione non rientra in tale causa di esclusione.
In sostanza, si sarà esclusi dal Regime forfettario se si fattura prevalentemente nei confronti di un soggetto con il quale si sia avuto nel biennio precedente (o si ha attualmente) un rapporto di lavoro dipendente con contribuzione versata dal datore di lavoro nella Gestione Lavoratori Dipendenti, e non se si sono avuti degli stage o tirocini che non prevedono contribuzione e non hanno come oggetto una prestazione lavorativa ma l’erogazione di formazione.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Salve, vorrei sapere se per l’attività di medico (professionista – guardia medica convenzionata con ASL) il limite di ricavi/compensi è da considerarsi al netto della ritenuta previdenziale (a carico del medico in misura del 9.625%). Al medico viene rilasciato cedolino nel quale viene riportato l’importo lordo, le ritenute fiscali (20%), le ritenute previdenziali (9.625%) e il netto.
Ad esempio: lordo 10.000 €, ritenute fiscali 2.000 €, ritenute previdenziali 962,50 €, importo netto (percepito e liquidato) 7.037,50 €.
In tal caso per il calcolo della soglia di 65.000 € devo considerare i € 10.000 oppure il netto di € 7.037,50?
Grazie
Buonasera Mosè,
Nell’esempio da lei fatto, l’importo da prendere in considerazione per la verifica del rispetto del limite dei 65.000 euro di ricavi è il lordo di 10.000 euro.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Un contribuente ha lavorato presso un azienda con prestazioni occasionali nel 2018, adesso la stessa l’azienda gli chiede di aprire la partita iva.
Può aderire al regime forfettario nel 2019 fatturando alla stessa azienda con la quale ha lavorato con ricevute per prestazioni occasionali?
Buonasera Francesco,
L’azienda per la quale il contribuente fatturerà prevalentemente non rappresenta un suo ex datore di lavoro, pertanto se rispetta anche tutti gli altri requisiti richiesti, il contribuente in questione può applicare il forfettario.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buonasera,
mi chiamo Enzo. Esercito’ contemporaneamente attivita’ professionale, con volume d’affari anno 2018 inferiore a 65.000, e attivita’ agricola regime speciale IVA art. 34 D.PR.633/72 con determinazione del reddito di natura fondiaria art. 32 TUIR. Vi sono cause di incompatibilita’ per l’adozione dal 2019 del regime forfait flat tax? Premesso che con le circolari 7E del 28.01.2008, 12/E del 19.02.2008, l’Agenzia Entrate ha ulteriormente specificato, in passato, che qualora l’attività agricola non producendo reddito d’impresa, ma
reddito fondiario ai sensi art 32 , è possibile accedere al regime dei contribuenti minimi per altre attività
d’impresa o di lavoro autonomo eventualmente svolte. Grazie per la risposta che vorrete dare
Buongiorno Vincenzo,
Dato che per l’attività agricola da lei esercitata il reddito viene stabilito con le tariffe d’estimo e non produce reddito d’impresa, lei non è escluso dal Regime forfettario e può applicare tale Regime per la sua attività professionale (da questo punto di vista nulla è cambiato rispetto gli scorsi anni).
La ringraziamo e le auguriamo una buona domenica.
Buongiorno,necessiamo di un ulteriore informazione,io un Pi attualmnte in regime ordinario semplificato,in quanto ho sempre superato la soglia del 30000 ecc.,attualemnte rientro nei requisiti richeisti 65000,lavoro per ditte Srl e Snc,come devo comportarmi al momento di effettuare una fattura?Posso continuarla ad inviarla cartacee mettendo la nota dell’escusione dell’iva ecc?Da parte Loro(ditte Snc e srl x cui lavoro),avendo l’obbiligo della fattura elettronica,come devono gestire la mia fattura?
Grazie mille
Buongiorno Max,
Può trovare risposta al suo quesito in questo nostro articolo: Regime forfettario fattura elettronica
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buonasera, sono titolare di una impresa artigianale individuale da circa 25 anni, con un collaboratore registrato con scrittura privata presso notaio, mio fratello. Sono sempre stato sotto i 50.000 euro di fatturato, mi chiedevo se potevo rientrare nel regime forfettario e se potevo avere dei vantaggi rispetto al regime ordinario, eseguo già rare fatture elettroniche per alcune PA e non ho problemi ad effettuare quelle per i privati. Tutte le spese private le scala la mia convivente che e’ dipendente compresi il carico dei figli, l’azienda fa le solite spese ordinarie e non prevedo investimenti futuri. Inoltre, se non sbaglio, il costo annuale del commercialista dovrebbe calare, vista l’esenzione IVA e altre agevolazioni…
Anticipatamente ringrazio.
Buonasera Luciano,
Se lei possiede tutte le caratteristiche per applicare il Regime forfettario, può tranquillamente adottare tale Regime.
Le fatture (oltre quelle verso la PA obbligatoriamente elettroniche) potrà scegliere se emetterle in modalità cartacea o elettronica. Ovviamente scelta una modalità dovrà utilizzare la stessa per tutto il periodo d’imposta.
Quanto alla sua convenienza nell’adottare il Regime forfettario avremmo bisogno di molte più informazioni sulla sua situazione, quindi non possiamo esprimerci in merito.
In questo nostro articolo, può trovare spunti di riflessione per valutare lei stesso la convenienza all’applicazione di tale Regime: Regime forfettario, conviene?.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Salve,
avrei bisogno di un chiarimento.
La norma (ho fato riferimento a testo della L. 30/12/2018 n.145) dice che non possono avvalersi del regime forfetario:
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero
che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione,
le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
ciò vuol dire che se l’attività svolta dal professionista in regime forfettario è diversa da quella svolta dalla società di persona o srl, (le due attività hanno diverso codice Ateco),
può lo stesso professionista accedere al forfettario anche se socio si società di persone (idraulico come società di persone e consulente come forfettario)
Grazie mille ma non mi era proprio chiaro anche leggendo i commenti precedenti
Buonasera Massimo,
L’ultima parte della causa di esclusione da lei citata riguarda unicamente coloro che partecipano in srl.
Se, invece, si hanno partecipazioni in società di persone si è esclusi dal forfettario qualsiasi sia l’attività svolta dalla società e dal contribuente.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buongiorno, l’anno 2018 un mio cliente Ditta individuale, è passato da regime semplificato a regime ordinario, può passare nel 2019 a regime forfettario o deve mantenere l’obbligo per il regime ordinario di durata tre anni?
Buongiorno Gianko,
A nostro parere, le opzioni esercitate precedentemente all’entrata in vigore della nuova Disciplina del Regime forfettario non hanno valore.
Il regime forfettario, a partire dal 2019, è stato profondamente modificato e, le opzioni triennali esercitate in precedenza, non potrebbero avere più valore perché, al momento in cui sono state esercitate, le regole per il regime forfettario erano diverse da quelle che entreranno in vigore nel 2019.
Per questo motivo riteniamo che, indipendentemente dalle opzioni precedentemente esercitate, si possa applicare il regime forfettario a partire da gennaio 2019.
La ringraziamo e le auguriamo una buona Domenica.
Buongiorno,
sono uno neolaureato in ingegneria edile, nel 2018 ho avuto contatti una società di progettazione:
– tirocinio curriculare, cioè effettuato tramite l’università poichè previsto dal piano di studi, retribuito della durata di 6 mesi;
– contratto di lavoro autonomo occasionale della durata di 3 mesi, retribuito tramite 2 ritenute d’acconto da me emesse;
Nel 2019 dovrei continuare a collaborare con la stessa società che risulterà il mio prevalente datore di lavoro.
Vorrei capire se ho la possibilità di rientrare nel forfettario, senza sorprese a fine anno, oppure i rapporti intrattenuti con il datore di lavoro sono causa di esclusione.
grazie mille
Buongiorno Razvan,
Se presso la società di progettazione non ha mai svolto attività di lavoro dipendente (il tirocinio non è considerato lavoro dipendente perchè manca la figura di datore di lavoro) può tranquillamente adottare il regime forfettario anche se fatturerà prevalentemente alla società presso la quale ha svolto il tirocinio o il lavoro occasionale.
La ringraziamo e le auguriamo una buona domenica.
Buongiorno, sono un ingegnere under 35 (ho 29 anni) che ha aperto la partita iva in regime forfettario nel 2018 con tassazione al 5%. La mia domanda è la seguente: con il nuovo regime forfettario 2019, se nel 2019 fatturassi più di 30.000 euro, rimanendo entro il limite dei 65.000 euro, potrei comunque godere della tassazione al 5% essendo ancora under 35 ed avendo aperto attività da solo un anno? O questo è possibile esclusivamente per chi apre una nuova partita iva nel suddetto regime nel 2019?
Grazie mille e buona giornata,
Andrea
Buongiorno Andrea,
Il nuovo Regime forfettario prevede l’ampliamento del limite dei ricavi a 65.000 euro per tutte le tipologie di attività.
Se lei nel 2019 continuerà a rispettare tutte le condizioni per applicare il Regime forfettario, il suo limite dei ricavi sarà automaticamente di 65.000 euro senza bisogno di effettuare alcuna comunicazione.
Inoltre, sempre che ne continui a rispettare tutte le condizioni, potrà continuare ad applicare l’aliquota del 5% per le annualità rimanenti (fino al 2022).
Non esistono vincoli di età per applicare l’aliquota del 5%.
La ringraziamo e le auguriamo una buona domenica.
Sono pensionata con un reddito lordo di circa 65mila euro. Nel al 2018 ho prestato un paio di consulenze di lavoro autonomo occasionale( circa 20mila euro ) – pagando ritenute d’acconto del 20% e contributi alla gestione separata INPS (1/3 del 24% previsto oltre i 5mila euro).Ovviamente in denuncia dei redditi dovro’ sborsare altri denari a conguaglio.
In previsione di ulteriori incarichi(ampiamente entro i 65mila euro) mi conviene pensare di aprire una partita Iva nuova in regime forfettario usufruendo dell’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni – poi 15%?
Mi spaventano le incombenze burocratiche ed eventuali altre incognite collegate … mi date qualche dritta?
Lilli
Buongiorno Lidia,
Nella sua casistica l’apertura di una Partita Iva alla quale applicare il Regime forfettario, risulta essere decisamente vantaggiosa rispetto a ricevute emesse per lavoro autonomo occasionale.
La gestione forfettaria della contabilità non ha particolari incombenze e risulta essere davvero semplificata.
La sua sarebbe un’attività di consulenza e, rispetto all’utilizzo agevolata al 5%, dovrà analizzare se le attività precedentemente esercitate, anche in forma occasionale, siano le medesime di quella che andrà a svolgere, in questo caso dovrà applicare l’aliquota del 15%.
Inoltre, dato che percepisce un reddito di pensione soggetto ad Inps, potrà continuare a dedurre/detrarre eventuali spese personali fino a capienza di detto reddito e usufruirà della non cumulabilità ai fini fiscali dl reddito professionale con quello di pensione.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno,
nel marzo 2018 ho aperto P.Iva, iscrivendomi ad albo professionale di appartenenza, con regime forfettario e un fatturato prevalente in favore della società presso cui ero stato dipendente fino a gennaio 2018, non essendo prevista come causa di esclusione.
Attualmente, una situazione di fatto come innanzi descritta sarebbe sicuramente causa di esclusione di accesso al regime agevolato.
Tuttavia, considerato che lo spirito della norma è quello di evitare l’apertura in massa di nuove partite Iva che nascondano rapporti di lavoro subordinati, è corretto ritenere che ove tale situazione già sussista per l’annualità precedente (perchè consentito in precedenza) l’esclusione di cui alla lettera d-bis) operi come causa di esclusione di accesso e non di permanenza nel regime forfettario?
Aggiungo, per completezza, che essendo iscritto all’albo degli avvocati, vi è presunzione assoluta di mancanza di subordinazione nei rapporti di lavoro che coinvolgono gli iscritti, in quanto la legge professionale forense dispone che, salvo il caso dei docenti, un avvocato non può essere mai dipendente.
Buongiorno Michele,
La nuova causa di esclusione introdotta, non contiene distinzioni tra Partite Iva di nuova apertura e Partite Iva già attive, pertanto tale esclusione è da considerarsi valida nei confronti di entrambe le situazioni.
Se con la propria Partita Iva individuale si opera prevalentemente nei confronti di un datore di lavoro avuto nei due anni precedenti (o che si ha attualmente) si viene esclusi dal Regime forfettario.
In sostanza, si sarà esclusi dal Regime forfettario se si fattura prevalentemente nei confronti di un soggetto con il quale si sia avuto nel biennio precedente (o si ha attualmente) un rapporto di lavoro dipendente con contribuzione versata dal datore di lavoro nella Gestione Lavoratori Dipendenti, e non se si sono avuti degli altri rapporti lavorativi che non prevedono contribuzione.
Essendo una norma di nuova introduzione, per averne un’interpretazione ufficiale e definitiva, si dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate pubblichi la circolare che dovrà essere diffusa entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno, avendo ancora a disposizione 2 anni di regime dei minimi in quanto non ancora compiuti i 35 anni di età e non avendo superato i 30000 di ricavi, potrei passare al regime forfetario conservando l’aliquota irpef del 5% fino al compimento dei 35 anni?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate che avete postato sembra riferirsi esclusivamente al regime di vantaggio e non ai minimi. Grazie
Buonasera Francesco,
Il Regime forfettario prevede la possibilità di ridurre l’aliquota di imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni di attività se si rispettano precise condizioni.
Nel caso in cui si effettui il passaggio dal Regime dei minimi al Regime forfettario, si potrà applicare l’aliquota del 5% se tale aliquota non si è già adoperata nel Regime dei minimi per i 5 anni previsti dall’agevolazione e se la partita Iva individuale non è aperta da più di 5 anni.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buongiorno.
Sono in regime forfettario dal 1 Gennaio 2019, precedentemente ero nel regime dei minimi. La commercalista nonostante ciò mi chiede comunque di continuare a portare le fatture di spese (compresa fattura elettronica carburante) anche se le spese nel forfettario non sono deducibili. Lei me le chiede solo per fini statistici. E’ normale tutto cio?
Grazie
Buongiorno Mirco,
Anche se le fatture di acquisto saranno più necessarie ai fini fiscali, esse sono molto importanti.
Infatti grazie ad un monitoraggio dei costi sostenuti durante lo svolgimento dell’attività sarà possibile sia essere a conoscenza dell’andamento economico dell’attività e sia valutare se i costi realmente sostenuti sono minori o maggiori di quelli che vengono riconosciuti con l’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi.
In tale modo potrà valutare con precisione se anche il prossimo anno il Regime forfettario risulterà essere quello più vantaggioso per lei.
In conclusione, monitorare i costi anche se si è in Regime forfettario non è per niente strano ma, anzi, è consigliabile.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Salve, dato che dal 1° gennaio 2019 il regime forfettario è il regime naturale, chi nel 2018 non superava i limiti di 65.000 euro e vuole restare nel regime ordinario, deve esercitare l’opzione per l’ordinario (o comportamento concludente) e se si tale opzione vincola per tre anni?
non parlo di una nuova attività ma di un professionista che rientra nei limiti ma vuol continuare con il regime ordinario, il problema è se può usufruire del regime forfettario eventualmente nel 2020 o deve attendere tre anni.
Grazie in anticipo per la risposta.
Buongiorno Pietro,
Fino a quando non verranno annunciate precise istruzioni in merito, supponiamo continueranno a valere, in merito alle opzioni, i criteri precedenti.
Quindi, se nel 2019 opterà per il Regime ordinario nonostante abbia tutti i requisiti per applicare il Regime forfettario, eserciterà un’opzione e sarà vincolato a permanere nel Regime ordinario per 3 anni.
La ringraziamo e le auguriamo una buona Domenica.
Buonasera. Innanzitutto complimenti per la disponibilità, la chiarezza e l’esaustivita’ delle risposte.
Ho lavorato come lavoratore dipendente presso una società per due anni. Per esubero del personale sono stato licenziato.
Contemporaneamente mi è stata offerta la possibilità di collaborare con p.i., con mansione completamente diversa e in un luogo diverso, in una diversa società del gruppo di cui fanno parte alcuni soci della precedente società e che presta servizi per questa ed altre società.
Posso usufruire del regime forfettario?
Grazie anticipatamente.
Buonasera Pietro,
La causa di esclusione da lei menzionata afferma che non possono applicare il Regime forfettario:
“d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”
Essendo una causa di esclusione di nuova introduzione, non è ancora stata data un’interpretazione ufficiale dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, non è ancora chiaro cosa s’intenda con “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.
Nel suo caso, potrebbe trovarsi in questa fattispecie ma, purtroppo, ad oggi non possiamo ancora darle una risposta definitiva al suo quesito.
La Disciplina del Regime forfettario, però, prevede che si venga esclusi da tale Regime l’anno successivo a quello in cui si verifica una delle cause di esclusione (e non nell’anno in corso). Quindi, se lei nel 2018 non ha fatturato in prevalenza ad un soggetto riconducibile al suo ex datore di lavoro, può applicare il forfettario nel 2019 e, nel caso in cui sopravvenga tale causa di esclusione per la sua attività, verrà escluso dal Regime forfettario a partire dal 2020.
Se, invece, lei già nel 2018 ha fatturato in prevalenza nei confronti di un soggetto che potrebbe essere considerato riconducibile al suo ex datore di lavoro, le consigliamo di attendere che ci siano notizie definitive a riguardo.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Salve
Ho già scritto in passato. Nel 2018 ho lavorato come dipendente part-time presso un’azienda e ho prevalentemente fatturato con un’ altra con lo stesso datore di lavoro. Per il 2018 i requisiti di permanenza nel regime forfetario li ho in quanto son rimasto sotto i 30000 euro di ricavi.
Per il 2019 se fatturerò prevalentemente con lo stesso datore di lavoro per il quale son anche dipendente lo scoprirò a Dicembre 2019 ( di solito è così ma ho altri clienti come p.iva).
Quindi per i ricavi del 2019 potrò applicare il regime fiscale agevolato ? saldo e anticipi del 2019 saranno calcolati e saldati secondo le regole e date del forfettario e non dovrò emettere fattura elettronica?
Se così fosse solo per i ricavi 2020 applicherò il regime ordinario, a patto che non chiuda la mia p IVA. il 31 dicembre 2019.
Buongiorno Enrico,
La causa di esclusione per chi fattura prevalentemente a datori di lavoro attuali o dei due anni precedenti, è di nuova introduzione e l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito un’interpretazione ufficiale delle stessa.
Pertanto, possiamo unicamente fornirle la nostra interpretazione.
A nostro parere se lei nel 2018 ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo datore di lavoro dei due anni precedenti, non può applicare il Regime forfettario nel 2019.
Non è però ancora chiaro al 100% se nel caso in cui nel 2018 si sia fatturato in prevalenza al proprio datore di lavoro (attuale o avuto nei due anni precedenti) si venga esclusi dal Regime forfettario nel 2019 oppure dato che tale causa di esclusione è stata introdotta quest’anno, si verrà esclusi dal 2020 se tale causa di esclusione si verificherà anche nel 2019.
Purtroppo, ad oggi non possiamo dare ancora una risposta definitiva alla sua domanda, sarà necessario attendere la circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca quale sarà l’anno da prendere da riferimento per tale esclusione.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Salve sono un socio e presidente di un’associazione non profit con p. Iva, e vorrei aprire un nuova partita iva come ditta individuale aderendo al regime forfettario al 5 %…
Mi domando posso continuare a mantenere la carica di presidente e di socio oppure devo essemi dimesso nel 2018?
Buongiorno Antonio,
Avere partecipazioni in un’associazione no profit NON comporta l’esclusione dal Regime forfettario (neanche far parte del consiglio direttivo).
Pertanto, se ne rispetta anche tutte le altre caratteristiche, può applicare il suddetto Regime alla sua attività con Partita Iva individuale.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno, ho un dubbio su:
Io sono un dipendente da oltre due anni della società x che ha deciso di licenziarsi e di aprire partita iva a regime forfettario.Tra i futuri clienti (continuativi) figurerà una società y il quale amministratore è socio della società x dove lavoravo.
Pertanto visto il punto d-bis), “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”, ho il dubbio di rientrare nell’esclusione. Cosa ne pensate?
Buongiorno Ricky,
Il concetto di “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”, essendo di nuova introduzione, non è ancora stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
La sua situazione, dato che fattura prevalentemente ad un soggetto che potrebbe essere considerato riconducibile ad un suo datore di lavoro dei due anni precedenti, potrebbe ricadere proprio nella fattispecie prevista dalla parte della parte finale della causa di esclusione.
Purtroppo, ad oggi non possiamo dare ancora una risposta definitiva alla sua domanda, sarà necessario attendere la circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate che fornisca parametri oggettivi per valutare la riconducibilità di un soggetto ad un datore di lavoro avuto nei due anni precedenti (o attuale).
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Salve, sto per acquistare in un paese Europeo, attualmente sono col il regime forfettario e già iscritto al VIES.
Il venditore mi ha già informato che emetterà fattura Esente IVA. Detto ciò vi porgo i miei dubbi, ho letto degli articoli ove scritto che se gli acquisti non superano i 10.000 euro non ho particolari obblighi e qualora dovessi superarlo devo procedere con l’iscrizione al VIES e versare le imposte con un F24 entro giorno 16 del mese successivo.
Essendo già iscritto al VIES sono obbligato a pagare le imposte fin da subito ? eliminando la regola dei 10.000 euro ?
Buongiorno, da luglio sono dipendente a tempo indeterminato per 10h. alla settimana di una Società (della quale ero dipendente a tempo indeterminato 30h. fino a luglio 2018, quando ho chiesto la riduzione di orario) e collaboro come professionista con la società di mio marito, una s.a.s. della quale sono socia al 5% e co-amministratrice. Vorremmo chiudere la partecipazione alla s.a.s. per poter aprire la mia p.iva in regime forfetario già nel 2019, è possibile? Leggendo i chiarimenti mi sembra di capire che avrei, invece, dovuto fuoriuscire dalla s.a.s. entro il 2018 per poter aprire in forfetario nel 2019, è corretto? La norma relativa è “retroattiva”, nel senso che è stata pubblicata nel 2019, ma vale anche per l’anno precedente, oppure è stata pubblicata prima ed è nostra negligenza non averlo saputo? Grazie infinite, buona giornata.
Buongiorno Elena,
Fino al 2018, nel caso in cui si avessero avuto partecipazioni ad una società di persone per poter applicare il Regime forfettario nello stesso anno, le quote della stessa potevano essere cedute nel corso dell’anno (entro il 31/12).
Questa nostra conclusione deriva dall’analisi della circolare n.10/E del 4 Aprile 2016 dell’Agenzia delle entrate di cui riportiamo lo stralcio del Testo:
“Pertanto, in coerenza con quanto affermato anche nella relazione illustrativa, se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio”
(pag. 15)
A Gennaio 2019, durante un forum con gli specialisti, l’Agenzia delle Entrate sembra però che abbia affermato che chi al 31/12/2018 fosse in possesso di quote di srl rientranti nella causa di esclusione, non possa applicare il Regime forfettario nel 2019.
Non si sa se questo tipo di regola verrà confermata per tutte le tipologie di partecipazioni in società (quindi anche quelle di persone) con un’altra circolare in forma scritta dell’Agenzia delle Entrate che sostituisca quanto detto nella precedente circolare 10 E del 2016.
Per avere una risposta definitiva si dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate diffonda l’interpretazione ufficiale delle nuove norme che hanno modificato la disciplina del Regime forfettario dal 01/01/2019.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Grazie infinite per la risposta completa e precisa.
Rimarrò in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate prima di aprire P.IVA.
Buon pomeriggio.
Elena
Buonasera
Mi chiamo Adriana , svolgo l’attività di avvocato e , navigando su internet, ho avuto modo di apprezzare la professionalità che vi distingue.
A partire dal 2019 nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa, rientro nel regime dei forfettari.
Gradirei avere qualche chiarimento:
1) Le spese art. 15 rifatturate al cliente con il nuovo regime costituiscono volume d’affari?
In sede di dichiarazione tali spese costituiscono imponibile ai fini delle imposte?
2) Nelle certificazioni C.U.2019 che riceverò, relative alle mie parcelle, nel rigo 4 e 7 della c.u. sarà riportato l’ammontare risultante dalla sommatoria dei compensi più le spese.
Il mio dubbio è il seguente:
Se le spese non costituiscono imponibile fiscale perché vengono certificate come se fossero compensi?
Non vorrei ricevere richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia per compensi non dichiarati o per fatturazione superiore al limite previsto dei 65.000 euro.
In attesa di un riscontro professionale
Cordiali saluti
Complimenti per la professionalità. Nel 2014 ho aperto partita Iva, regime agevolato, gestione Inps Commercianti. Nel 2018 sono passato al regime forfettario. Dal 2014 ad oggi, ho sempre fatto consulenza per un’unica società committente, che nel 2017, per particolari esigenze, mi ha assunto a tempo determinato per 8 mesi (da aprile a novembre), con retribuzione annua inferiore a 30.000 euro; scaduti gli 8 mesi, ho ripreso a collaborare con la medesima società per attività di consulenza. Nel 2018 ho superato la figlia dei 30.000 euro. Considerato che gli 8 mesi di lavoro dipendente rappresentano una breve parentesi rispetto sll’attiivita’ consulenziale con partita Iva svolta per la medesima società, e’ sostenibile l’inapplicabilità della causa di esclusione di cui alla lett. d) bis ? Qualora invece per il 2019 si ritenesse applicabile la suddetta clausola di esclusione, potrei rientrare nel 2020 nel regime forfettario, sempre che io ne abbia gli altri presupposti ? Grazie
Buongiorno Vincenzo,
Se la società per la quale ha fatturato prevalentemente nel 2019 ha rappresentato la figura di suo datore di lavoro nei due anni precedenti (anche per un breve periodo di 8 mesi), lei nel 2019 non può applicare il Regime forfettario.
Potrà rientrare nel Regime forfettario nel 2020 solo se nel 2019 non rientrerà in nessuna delle cause di esclusione.
Tale causa di esclusione è di nuova introduzione e, per avere un’interpretazione ufficiale della stessa, si dovrà attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Grazie per la solerte risposta. Mi viene però un dubbio. L’attuale normativa sul regime forfettario prevede che, qualora sopraggiunga una causa di esclusione, si esce dal regime l’anno successivo. Nel mio caso, essendosi verificata la causa di esclusione nel 2019 (per effetto dell’introduzione della previsione di cui alla lett. d) bis) potrei uscire nel 2020 ? (quando però saranno trascirsi tre anni rispetto all’anno, il 2017, in cui ho avuto un “datore di lavoro”. Grazie
Buonasera Vincenzo,
Anche su questo aspetto si dovranno attendere chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, non abbiamo elementi sufficienti per esprimere valutazioni in merito.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Buongiorno. Ci sono novità (istruzioni ufficiali) sull’applicazione della causa di esclusione costituita dal fatturare prevalentemente nei confronti del proprio ex datore di lavoro ? Grazie
Buongiorno Vincenzo,
L’Agenzia delle Entrate, purtroppo, non ha ancora fornito nessuna istruzione aggiuntiva in merito.
Possiamo unicamente ribadire che a nostro parere, per non rientrare nella causa di esclusione in esame, non si deve fatturare a datori di lavoro dei due anni precedenti (o a soggetti ad essi riconducibili) più del 50% dei ricavi.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Salve,
espongo questo caso:
Ho un contratto co.co.co con una società inhouse di un ente pubblico per il quale ho partecipato ad una selezione pubblica. Ho poi partecipato ad una ulteriore selezione per la stessa società inhouse che prevedeva l’obbligo di Partita IVA. Nel caso dovessi vincere la seconda selezione, sembra che si debba convertire il primo contratto da co.co.co a P.IVA. E’ cosi? Questa fattispecie mi consentirebbe di accedere al regime forfettario?
Grazie
Buonasera Giovanni,
La causa di esclusione in esame afferma che sono esclusi dal Regime forfettario:
“d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”
Essendo le co.co.co parasubordinazioni, quindi l’azienda che eroga i compensi è definita “committente” e non datore di lavoro, anche in presenza di co.co.co precedentemente intercorse, le stesse non rilevano ai fini dell’esclusione.
In sostanza, si sarà esclusi dal Regime forfettario se si fattura prevalentemente nei confronti di un soggetto con il quale si sia avuto nel biennio precedente (o si ha attualmente) un rapporto di lavoro dipendente con contribuzione versata dal datore di lavoro nella Gestione Lavoratori Dipendenti, e non se si sono avute co.co.co.
Essendo una nuova causa di esclusione si dovrà attendere una circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisca un’interpretazione ufficiale della stessa.
La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.
Salve, cosa cambia a riguardo a seguito dei chiarimenti dell’agenzia delle entrate del 4 aprile?
Buongiorno Giovanni,
La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito differenti punti riguardo tale fattispecie.
Abbiamo scritto un articolo dedicato all’argomento: Regime forfettario co.co.co
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno,
dopo aver terminato un rapporto di lavoro (dipendente a tempo indeterminato) nel corso del 2018, ho aperto Partita IVA a settembre 2018, esercitando come Ingegnere libero professionista. Rispettando i requisiti di accesso al regime forfettario vigenti in quel momento (reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno 2017 inferiore a 30000 euro, limite su beni strumentali posseduti, ecc), ho optato per tale opzione.
Nei primi mesi di attività ho avuto collaborazioni come consulente per l’ex datore di lavoro, ed al 31/12/2018 sulla base del fatturato dei primi tre mesi di attività tale rapporto risulta essere prevalente. Ho ragione di ritenere che con l’ampliamento della clientela il fatturato 2019 legato all’ex datore di lavoro sarà inferiore al 50% del totale.
Non mi è chiaro se la condizione di esclusione introdotta dal 2019 circa la non prevalenza del rapporto con ex datori di lavoro operi con riferimento al fatturato 2018 (nel mio caso circa 3 mesi di attività), come condizione di permanenza per il 2019 nel regime, o se la condizione sia da valutare “a posteriori” al 31/12/2019 sulla base dell’effettivo fatturato dell’anno in corso, con eventuale fuoriuscita dal regime dall’1 gennaio 2020. Ulteriore aspetto poco chiaro, se ed in che misura fornitori o clienti dell’ex datore di lavoro possano essere considerati “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili” allo stesso.
Vi ringrazio in anticipo di ogni chiarimento
Buongiorno Alessandro,
La causa di esclusione per chi fattura prevalentemente a datori di lavoro attuali o dei due anni precedenti, è di nuova introduzione e l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito un’interpretazione ufficiale delle stessa.
La nuova causa di esclusione prevista per il Regime forfettario afferma che non possono avvalersi di tale Regime i contribuenti che fatturano prevalentemente al loro attuale datore di lavoro o a datori di lavoro avuti nei due anni precedenti (non importa se svolgono attività diversa a quella per cui erano assunti).
A nostro parere se lei nel 2018 ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo datore avuto nei due anni precedenti, non può applicare il Regime forfettario nel 2019.
Non è però ancora chiaro al 100% se nel caso in cui nel 2018 si sia fatturato in prevalenza al proprio datore di lavoro (attuale o avuto nei due anni precedenti) si venga esclusi dal Regime forfettario nel 2019 oppure dato che tale causa di esclusione è stata introdotta quest’anno, si verrà esclusi dal 2020 se tale causa di esclusione si verificherà anche nel 2019.
Non è ancora stato chiarito neanche cosa s’intenda per soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro.
Purtroppo, ad oggi, non possiamo dare ancora una risposta definitiva alla sua domanda, sarà necessario attendere la circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca quale sarà l’anno da prendere da riferimento per tale esclusione.
Non appena avremo informazioni ufficiali e definitive aggiorneremo prontamente il nostro Blog.
La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.
Buongiorno.
Sono un medico che dal 2012 lavora come sostituto di specialistica ambulatoriale nei poliambulatori del SSN, il nostro rapporto di lavoro è inquadrato come autonomo ma di fatto la ASL è il nostro datore di lavoro col quale in ogni sostituzione firmiamo una accettazione incarico a dempo determinato secondo quanto previsto dall’ACN specialisti ambulatoriali (siamo tenuti a rispettare un orario di lavoro, abbiamo il badge elettronico, eseguiamo le visite nei tempi e nelle modalità previste e decise dalla ASL stessa). Ho sempre tenuto la contabilità di tale reddito separata da quella della mia attività libero professionale fin dal regime dei minimi al 5%. Posso continuare a farlo usufruendo del forfettario per la mia attività da libero professionista (con reddito inferiore a 65 mila eur) e assimilare i redditi ASL a quelli da lavoro dipendente con tassazione ordinaria?