Regime forfettario 2019

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Aggiornamento

Questo articolo è fa riferimento al Regime forfettario per l’anno 2019 e dunque presenta aliquote, limiti e altre informazioni non aggiornate. Se vuoi trovare delle informazioni sul Regime forfettario aggiornate a settembre 2023, puoi leggere uno dei seguenti articoli.

Approfondisci qui:
Regime Forfettario la guida Aggiornata
Limiti regime forfettario
Regime forfettario calcolo limite 65.000 euro di ricavi ora 85.000 euro
1 luglio obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari

Regime forfettario 2019: requisiti, imposte, esempi, Fac simile Fatture, vantaggi.

Se sei interessato a scoprire le novità del Regime Forfettario, ti suggeriamo il seguente articolo: Regime Forfettario.

In questo articolo analizzeremo i vantaggi del Regime forfettario 2019 e quali requisiti di accesso e cause di esclusione sono previste per poterlo adottare per la propria Partita Iva individuale.
Puoi scegliere il Regime forfettario 2019 sia che tu sia un Artigiano o Commerciante e sia che tu sia un Professionista, l’importante è che tu rispetti i limiti previsti dalla Legge.
I contribuenti che adottano il Regime forfettario 2019 sono soggetti a due tipologie di “spese”: imposta e sostitutiva e contributi.

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I contributi differiscono a seconda se la propria attività è artigianale, commerciale o professionale.
Prima di applicare il Regime forfettario 2019 alla propria attività è consigliabile valutare a fondo la sua convenienza per la propria specifica situazione.
Questi argomenti sul Regime forfettario 2019 potrete trovarli spiegati nel dettaglio nei prossimi paragrafi.
Per sapere invece tutte le novità del Regime Forfettario per il 2020, ti suggeriamo di leggere il nostro articolo: Regime Forfettario 2020.

I requisiti di accesso al Regime forfettario 2019

Per adottare il Regime forfettario 2019, quali caratteristiche devi avere?

La Disciplina del Regime forfettario 2019, afferma che:

  • I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

Quindi, se sei intenzionato ad adottare il Regime forfettario 2019, per prima cosa, dovrai verificare attentamente di rispettare l’unico requisito d’accesso previsto per il Regime forfettario 2019, che in parole semplici prevede che:

  • Nell’anno precedente a quello per il quale vuoi adottare il Regime forfettario 2019, non devi avere superato i 65.000 euro di ricavi con la tua Partita Iva individuale.

Se non ti è chiaro al 100% quale importo devi prendere in considerazione per verificare il limite dei ricavi per adottare il Regime forfettario 2019, ti suggeriamo di chiariti le idee con il calcolo dei  limite 65.000 euro  in questo modo potrai procedere con sicurezza a verificare di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione previste per il Regime forfettario che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Le cause di esclusione del Regime forfettario 2019

Anche se nell’anno precedente hai conseguito ricavi minori di 65.000 euro, esistono alcune situazioni che comunque ti escludono dalla possibilità di applicazione del Regime forfettario 2019.

Di seguito, analizzeremo tutte le cause di esclusione previste.

Non possono avvalersi del Regime forfettario 2019:

  • I soggetti che svolgono attività soggette a Regimi Speciali Iva o a Regimi forfettari di determinazione del reddito.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 10/E del 2016 ha fornito una lista delle attività escluse in quanto rientranti in tale causa di esclusione:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca;
  • Vendita sali e tabacchi;
  • Commercio dei fiammiferi;
  • Editoria;
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica;
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72;
  • Agenzie di viaggi e turismo;
  • Agriturismo;
  • Vendite a domicilio (porta a porta);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

NB: se svolgi due tipologie di attività e per una di queste ti avvali di un Regime speciale Iva, non ti sarà possibile applicare il Regime forfettario anche per le altre tue attività, anche se esse in realtà sarebbero compatibili con tale Regime.

  • I soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno stato che abbia speciali accordi con l’Italia e che comunque producano nel territorio italiano almeno il 75% dei redditi complessivi.
  • Soggetti che effettuano in via esclusiva, cessioni di:
    •  Fabbricati;
    • Terreni edificabili;
    • Mezzi di trasporto nuovi;
  • I soggetti che, contemporaneamente all’attività con Partita Iva, partecipano a: società di persone, imprese familiari oppure che “controllano” Società a responsabilità limitata o Associazioni in partecipazione e con la Partita Iva individuale esercitano attività economica riconducibile a quella della società (o associazione).

SRL e Regime forfettario

La causa di esclusione dal Regime forfettario 2019 per coloro che partecipano a SRL lascia spazio a differenti possibili interpretazioni, in quanto non fornisce parametri oggettivi per valutare se la propria specifica situazione rientri o meno nell’esclusione.

Se partecipi ad una SRL il nostro articolo Regime forfettario per soci di SRL, potrebbe aiutarti a capire come valutare l’eventuale incompatibilità con il Regime forfettario 2019.

Per un’analisi dettagliata sulle caratteristiche da rispettare per poter applicare il Regime forfettario 2019, ti consigliamo di approfondire l’argomento nel nostro seguente articolo: Sui Limiti per accedere al Regime Forfettario.

Se hai un’impresa familiare e rispetti il limite dei ricavi, non rientri in nessuna delle cause di esclusione appena elencate e non svolgi contemporaneamente altre attività, puoi tranquillamente adottare il Regime forfettario, per avere maggiori informazioni, puoi leggere il nostro seguente articolo sul Imprese Familiare in Regime Forfettario

Regime forfettario 2019: i coefficienti di redditività

Il Regime forfettario 2019 è caratterizzato da un particolare meccanismo per il calcolo del reddito imponibile e quindi dell’imposta sostitutiva e dei contributi Inps da dover versare.

Mentre negli altri Regimi fiscali il reddito imponibile sul quale calcolare imposte e contributi si ottiene sottraendo al fatturato lordo tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività ed è possibile inoltre detrarre o dedurre altre spese personali (come spese mediche), nel Regime forfettario 2019 invece si applica semplicemente il coefficiente di redditività ai ricavi ottenuti e non è possibile dedurre o detrarre alcuna altra tipologia di spesa (oltre i contributi obbligatori che si sono pagati nell’anno di attività).

Approfondisci qui: Coefficienti di redditività nel Regime Forfettario

Regime forfettario 2019: imposta sostitutiva

Chi aderisce al Regime forfettario 2019, deve versare allo Stato l’imposta sostitutiva.

Ma cos’è l’imposta sostitutiva?

Non è altro che una tipologia di imposta che racchiude in un’unica aliquota del 15% tutte le imposte solitamente pagate negli altri Regimi fiscali, come ad esempio IRPEFIRAP, addizionali, ecc.

Il calcolo dell’ammontare di imposta sostitutiva da dover versare allo Stato è semplice e intuitivo.

Per riuscire a spiegarlo al meglio, procediamo con un esempio concreto: Ipotizziamo che Sergio nel 2017 abbia conseguito ricavi per 24.000 euro e abbia un coefficiente di redditività del 67%.

Applicando il coefficiente di redditività ai ricavi ottenuti, si ottiene il reddito imponibile lordo di 16.080 euro.

NB: per semplicità ipotizziamo che Sergio nel 2017 non abbia versato contributi, altrimenti essi dovrebbero essere sottratti al Reddito imponibile lordo, così da ottenere il Reddito imponibile netto per il calcolo dell’imposta sostitutiva. Nel nostro caso, quindi, il reddito imponibile lordo coincide con il Reddito imponibile netto.

Come si calcola l’imposta sostitutiva al 15%?

Reddito imponibile netto16.080 euro
Aliquota imposta sostitutiva:15%
Imposta sostitutiva dovuta2.412 euro (16.080X15%)

Sergio deve allo Stato 2.412 euro di imposta sostitutiva.
Esiste però un’altra semplificazione all’interno del Regime forfettario.
In specifici casi l’aliquota dell’imposta sostitutiva può essere ridotta al 5%, come spiegheremo nel prossimo paragrafo.

Regime forfettario 2019 aliquota al 5%

Se adotti il Regime forfettario 2019 e rispetti alcune precise condizioni, puoi accedere ad un ulteriore vantaggio riservato alle nuove Partite Iva (spesso dette start-up): la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni di attività.

Ma quali sono le condizioni che devi rispettare?

  • L’attività che andrai a svolgere con la nuova Partita Iva non deve essere una “mera prosecuzione” di una svolta in precedenza;
  • Nei tre anni precedenti non devi avere svolto alcuna attività d’impresa;
  • Se prosegui un’attività che prima apparteneva ad un altro soggetto, devi assicurarti che essa rispetti tutte le condizioni per poter accedere al forfettario.

Il nostro articolo sull’aliquota al 5% per le nuove imprese ti consentirà di approfondire l’argomento.

Regime forfettario 2019 per Artigiani e Commercianti

Se rispetti le caratteristiche fino a qui illustrate, puoi applicare il Regime forfettario sia se la tua è un’attività già attiva da anni, sia se hai intenzione di aprire una nuova Partita Iva.

Se svolgi l’attività di artigiano o commerciante, il Regime forfettario 2019 può permetterti di gestire la tua attività con molta più semplicità.

Il Regime forfettario 2019, a chi lo adotta, permette di accedere a differenti semplificazioni contabili.

Ad esempio non avrai più l’obbligo della registrazione delle fatture, che dovranno solo essere conservate.

Dovrai continuare comunque a compilare il registro dei corrispettivi.

I Regime forfettario 2019 è un Regime esente Iva, ovvero non dovrai applicare tale imposta nelle tue fatture e, di conseguenza, non sarai più obbligato ad inviare le Dichiarazioni Iva trimestrali.

È vero che non potrai più richiedere l’Iva che pagherai sugli acquisti, ma non dovrai neanche più restituire nulla sui tuoi incassi.

Scopri in modo più dettagliato quali possono essere  I vantaggi del Regime forfettario.

Tutte le semplificazioni contabili comportano meno adempimenti da dover effettuare ogni anno e il nostro servizio ti offre la gestione della contabilità 2019 e l’apertura della Partita Iva come Artigiani e Commercianti, assicurandoti assistenza, efficienza e risparmio.

Regime forfettario 2019 per Professionisti

Se sei un professionista e vuoi accedere al Regime forfettario 2019, ti consigliamo di scoprire nel nostro articolo I vantaggi del Regime forfettario, così da poter valutare se risulta per te essere un Regime conveniente.

Importante semplificazione è quella che prevede che aderendo al forfettario, non sarai più soggetto alle ritenute d’acconto effettuate sulle tue prestazioni.

Se il Regime forfettario 2019 ti sembra un ottimo compromesso per iniziare a svolgere la tua attività professionale, la gestione della contabilità 2019 e l’apertura della Partita Iva come Professionisti, è il nostro abbonamento giusto per te!

Contributi nel Regime forfettario 2019

Il Regime forfettario prevede due “costi” principali, ovvero:

  • L’imposta sostitutiva, che come abbiamo visto nei paragrafi precedenti sostituisce tutte le altre imposte solitamente pagate negli altri Regimi fiscali;
  • I contributi previdenziali, che andranno pagati alla propria Gestione o Cassa alla quale deve essere iscritta la propria tipologia di attività.

I contributi da versare dipendono dalla tipologia di attività da te svolta.

Nei prossimi tre paragrafi analizzeremo tre differenti situazioni:

  • Artigiani e Commercianti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps;
  • Professionisti iscritti alla Gestione Separata
  • Professionisti iscritti alla loro Cassa Previdenziale Specifica.

Regime forfettario 2019: contributi artigiani e commercianti

Se la tua attività è di tipo artigianale o commerciale, sarai soggetto all’iscrizione obbligatoria in Camera di Commercio e dovrai versare i contributi alla Gestione Artigiani e Commercianti.

Come funziona la contribuzione alla Gestione Artigiani e Commercianti?

I contributi da versare a tale Gestione dipendono dal Reddito prodotto, ovvero:

NB: il reddito imponibile per il calcolo dei contributi, è l’importo che si ottiene dall’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti.

  • Da 0 a 15.710 euro di reddito (definito Reddito minimale) dovrai pagare la contribuzione minima fissa di circa 3.800 euro. Quindi, anche se non produrrai alcun reddito, sarai comunque obbligato a pagare la quota fissa di circa 3.800 euro.
  • Per il reddito maggiore ai 15.710 euro, dovrai versare la percentuale del 24% circa.

Tutti coloro che applicano il Regime forfettario 2019 e sono iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS da versare, argomento approfondito nel prossimo paragrafo.

Riduzione 35% contributi Regime forfettario 2019

Se sei un Artigiano o un Commerciante e adotti il Regime forfettario 2019, puoi applicare alla tua attività la contribuzione agevolata, ovvero ridotta del 35% rispetto a quella “standard”.

Per accedere a tale riduzione, dovrai presentare apposita richiesta all’INPS entro fine Febbraio oppure al momento dell’apertura della tua attività.

Possono richiedere la contribuzione ridotta sia coloro che hanno Partite Iva già attive da tempo che coloro che ne aprono per la prima volta una.

A quale importo si applica la riduzione del 35% dei contributi?

La riduzione del 35% dei contributi INPS da versare verrà applicata sia alla parte di contribuzione fissa che alla parte di contribuzione da versare sul reddito eccedente a quello minimale. Sarà quindi applicata sul totale dei contributi da dover versare.

Se richiedo la riduzione del 35% INPS, diminuisce la mia pensione?

La risposta a questa domanda dipende da quale sarà il tuo reddito (non ricavo, quindi l’importo dopo aver applicato il coefficiente di redditività ai tuoi ricavi) infatti se:

  • Con la riduzione del 35% INPS non arriverai a versare la quota di contribuzione fissa sul minimale, ovvero circa 3.800 euro, ti saranno accreditate 33,8 settimane al posto che 52 ai fini pensionistici;
  • Con la riduzione del 35% INPS arriverai a versare comunque la quota di contribuzione fissa sul minimale, ovvero circa 3.800 euro, non ti verranno ridotte le settimane accreditate ai fini pensionistici che saranno quindi 52.

Se hai bisogno di maggiori informazioni sull’argomento, potrai trovarle qui: Regime forfettario riduzione contributi Artigiani e Commercianti, dove ti indicheremo anche in che modalità presentare la domanda.

Regime forfettario 2019: contributi Gestione Separata

La Gestione Separata è la Gestione alla quale devi versare i tuoi contributi se la tua attività è di tipo professionale e non prevede nessuna Cassa Previdenziale specifica.

Ad esempio, sei soggetto all’iscrizione alla Gestione Separata se sei un fisioterapista, un consulente di Marketing, o più in generale se svolgi attività di consulenza senza essere iscritto ad alcun Albo professionale.

La Gestione Separata non prevede il pagamento di nessuna quota fissa, quindi in caso di reddito nullo non pagherai alcun contributo fisso.

La Gestione Separata prevede il pagamento di un’aliquota del 25,72% (nel 2018) sul reddito prodotto.

Con reddito s’intende l’importo che risulterà dall’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti.

In Regime forfettario Gestione Separata, troverai approfondimenti sulla Gestione Separata.

Regime forfettario 2019: contributi Casse Previdenziali

Se sei un Professionista iscritto ad un Albo o ad un Ordine professionale, oppure la tua attività prevede il pagamento dei contributi ad una Cassa Previdenziale Specifica, non dovrai versare i contributi all’INPS (Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione Separata).

Al momento, in Italia, sono molte le Casse Previdenziali attive ed ognuna di esse ha una propria Disciplina interna per quanto riguarda il calcolo della contribuzione dovuta.

Sarebbe impossibile elencare le regole di tutte le Casse Previdenziali esistenti, ti consigliamo di raccogliere le informazioni sulla modalità e la quantità di contributi che dovrai versare direttamente sul sito della tua Cassa.

Fac Simile Fatture in Regime Forfettario

Il Regime forfettario 2019, come già anticipato nei precedenti paragrafi, è un Regime che permette di avere differenti semplificazioni nella gestione della Partita Iva individuale.

Questo paragrafo ha l’obiettivo di illustrarti in quale modo dovrai emettere le fatture se adotti il Regime forfettario qualunque sia la tua tipologia di attività.

I contribuenti forfettari sono esonerati dalla fatturazione elettronica, potranno quindi continuare ad emettere fattura in modalità cartacea. Anche i soggetti che non sono forfettari e hanno l’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente accettare come valide le fatture cartacee dei contribuenti forfettari. Per i nostri consigli su come gestire il ciclo passivo, ovvero le fatture elettroniche ricevute, puoi leggere il seguente articolo dedicato sulla fattura elettronica nel Regime Forfettario.

Adesso, vedremo nel dettaglio gli esempi di fatture che dovrai emettere se adotti il Regime forfettario 2019, a seconda della tua tipologia di attività.

Artigiani e commercianti

La tua attività è di tipo artigianale o commerciale e adotti il Regime forfettario 2019? Dovrai emettere la fattura come indicato nell’esempio contenuto nella seguente immagine, ovvero inserendo la marca da bollo se l’importo della fattura è superiore ai 77,47 euro e indicando le diciture obbligatorie previste dalla Legge

Fac simile fattura forfettario commercianti

Agenti di Commercio

Se sei un Agente di Commercio e hai scelto il Regime forfettario 2019 come Regime fiscale, nelle fatture oltre che a inserire l’apposita marca da bollo se la fattura è superiore ai 77,47 euro e indicare le corrette diciture, dovrai anche inserire l’aliquota ENASARCO a tuo carico, ovvero l’8,25%.

Fac simile fattura agenti di commercio

Professionisti in Gestione Separata

Svolgi un’attività professionale e applichi il Regime forfettario 2019? Nelle fatture dovrai indicare le diciture corrette per indicare la tua natura di contribuente forfettario e quindi la non applicazione di Iva e ritenuta d’acconto e dovrai inoltre inserire la marca da bollo nelle fatture con importo complessivo maggiore di 77,47 euro.

Inoltre, per coloro iscritti alla Gestione Separata INPS è prevista la possibilità di inserire in fattura la rivalsa del 4% INPS.

 

Professionisti con Cassa Previdenziale specifica

Hai scelto il Regime forfettario 2019 e non sei iscritto all’INPS ma versi i contributi ad una specifica Cassa previdenziale? Quando emetti le tue fatture, oltre ad indicare le diciture obbligatorie ed applicare l’imposta di bollo, dovrai verificare l’aliquota di contribuzione da applicare nella fattura direttamente presso la tua Cassa Previdenziale.

Fac simile fattura forfettario professionisti

Scopri maggiori dettagli su come emettere le fatture in Regime Forfettario

L’imposta di bollo nel Regime forfettario 2019

Il Regime forfettario 2019, come abbiamo detto nei precedenti paragrafi, è un Regime fiscale che prevedere l’esonero dall’Iva per i contribuenti che lo applicano.

Data la mancanza dell’Iva, nelle fatture maggiori ai 77,47 euro, dovrai obbligatoriamente inserire l’imposta di bollo.

L’imposta di bollo nelle fatture forfettarie dovrai assolverla attraverso l’applicazione di una marca da bollo dal valore di 2 euro (acquistabile dai tabaccai) che dovrà avere data precedente a quella di emissione della fattura.

L’imposta di bollo deve essere addebitata nella fattura, per esempio se si è offerta una prestazione del valore di 400 euro, l’importo totale della fattura dovrà essere di 402 euro.

Per approfondire l’argomento, puoi leggere il nostro seguente articolo dedicato: ai bolli nelle Fatture in Regime Forfettario.

Regime forfettario 2019: acquisti e vendite in Europa

Applicando per la tua attività il Regime forfettario 2019, nel caso in cui effettui operazioni con soggetti residenti nell’Unione Europea sarai tenuto ad alcuni adempimenti specifici, tra cui la compilazione dei Modelli Intrastat.

Il Modello Intrastat è il documento che permette all’Agenzia delle Dogane di ricevere tutte le informazioni riguardanti le operazioni effettuate sul territorio comunitario tra i soggetti titolari di Partita Iva.

Per conoscere nello specifico a quali obblighi sarai soggetto se applichi il Regime forfettario 2019 e operi con soggetti dell’Unione Europea, puoi consultare il nostro seguente articolo: sui modelli Intrastat.

Se, invece, hai rapporti con soggetti che non risiedono in uno Stato membro dell’Unione Europea troverai maggiori informazioni nel prossimo paragrafo.

Regime forfettario 2019 gli acquisti e le vendite fuori dall’Europa

Sei un contribuente che applica il Regime forfettario 2019 e sostieni rapporti commerciali con Partite Ive estere e non residenti nell’Unione Europea? Gli obblighi a cui dovrai adempiere dipendono se effettui acquisti o vendite di beni o servizi.

Come ben saprai il Regime forfettario non prevede l’applicazione dell’Iva ma nel caso di operazioni con soggetti esteri, dovrai emettere le fatture secondo precise regole.

Il Regime forfettario 2019, conviene?

Una delle domande più frequenti che ci si pone quando si sta valutando la possibilità di applicare il Regime forfettario 2019, è se tale Regime assicuri veramente un vantaggio per la propria attività.

Il vantaggio più importante da dover valutare, ovviamente, deve essere quello economico.

I fattori da valutare per poter essere sicuri che il Regime forfettario sia vantaggioso per la propria attività, sono differenti e spesso di carattere soggettivo.

Non esistono quindi regole predefinite o fogli di calcolo che possano fornire una risposta a questo quesito in maniera scientifica e matematica.

Anche se la convenienza all’utilizzo del Regime forfettario 2019 deve essere valutata caso per caso, di seguito cercheremo di fornirti alcuni spunti di riflessione per riuscire a darti una risposta a questa domanda.

Perché entrare in Regime forfettario

Il più grande vantaggio del Regime forfettario 2019 è che si è soggetti ad un’unica imposta sostitutiva con aliquota del 15% (o ancora meglio del 5%) che risulta essere molto più bassa di quella pagata per le imposte negli altri Regimi fiscali.

Dovrai però valutare due fattori principali, ovvero se il vantaggio derivante dall’applicazione dell’aliquota più bassa di imposta sostitutiva non venga vanificato da:

  • I maggiori costi che effettivamente sostieni rispetto a quelli che ti vengono riconosciuti con il coefficiente di redditività. Se per esempio il tuo coefficiente di redditività è del 78%, significa che se hai 100 euro di ricavi, come costo ti vengono riconosciuti 22 euro e quindi l’importo soggetto all’imposta sarà 78. Come è facile intuire, se i costi che effettivamente sostieni sono più alti di 22, andrai a pagare le imposte anche sulla parte dei ricavi che in realtà per te sono stati costi, quindi il Regime forfettario 2019 potrebbe essere per te non tanto conveniente.
  • Se applichi il Regime forfettario 2019 e non hai altri redditi soggetti ad Irpef, perderai la possibilità di dedurre o detrarre tutte le tipologie di spese. Infatti, nel Regime forfettario 2019, il reddito imponibile viene calcolato attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività ai tuoi ricavi e all’importo ottenuto potrai dedurre unicamente i contributi obbligatori pagati in corso d’anno secondo il principio di cassa. Se hai importanti spese sanitarie, per ristrutturazione, mutuo, ecc. probabilmente il Regime forfettario 2019 non risulterà per te vantaggioso.

Scopri se il Regime Forfettario conviene.

Come passare dall’ordinario al Regime forfettario 2019

Fino al 2018 hai applicato alla tua Partita Iva individuale il Regime ordinario (o semplificato) ma nel 2019 vuoi aderire al Regime forfettario 2019 perché ne possiedi tutte le caratteristiche? Effettuare tale passaggio è molto semplice.

Se rispetti tutte le caratteristiche per adottare il Regime forfettario 2019, tale Regime risulterà per te il Regime naturale di appartenenza e quindi per adottarlo, ti basterà iniziare a comportarti come un contribuente forfettario a tutti gli effetti (emettere fatture senza Iva, senza ritenuta d’acconto, ecc.)

Dovrai, inoltre, comunicare al commercialista che ha gestito la tua attività del 2018, la tua volontà di applicare il Regime forfettario 2019, così che possa procedere con la rettifica Iva nell’ultima Dichiarazione Iva dell’anno 2018.

Spiegazioni su cos’è la rettifica Iva e informazioni approfondite su come effettuare il passaggio dal Regime ordinario (o semplificato) al Regime forfettario 2019, potrai trovarle nel nostro seguente articolo dedicato: Passare al Regime forfettario dal Regime semplificato

Come passare dai minimi al Regime forfettario 2019

Se il 2018 è stato il tuo ultimo anno nel Regime dei minimi, ti starai chiedendo se puoi passare al Regime forfettario 2019.

La risposta è sì, ovviamente se rispetti tutte le caratteristiche richieste analizzate nei primi paragrafi di questo articolo.

Se vuoi effettuare tale passaggio e possiedi tutte le caratteristiche per adottare il Regime forfettario 2019, non dovrai effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in quanto il Regime forfettario 2019 risulterà essere il tuo Regime fiscale naturale.

Per avere maggiori informazioni su come effettuare il passaggio e, ad esempio, se puoi continuare ad utilizzare l’aliquota del 5%, ti consigliamo di leggere  Passare al forfettario dal Regime dei minimi.

Costo commercialista in Regime Forfettario 2019

Tutte le semplificazioni del Regime forfettario 2019, permettono di avere una notevole diminuzione degli adempimenti da effettuare per la propria attività.

Di conseguenza è anche più basso il costo da sostenere per il commercialista che in media per una contabilità forfettaria richiede circa 500 euro i Iva.

Il nostro servizio Flex Tax offre la gestione della contabilità del Regime forfettario ad un prezzo altamente competitivo, reso possibile dall’utilizzo della tecnologia che ci permette di automatizzare e rendere più veloci diversi processi senza rinunciare alla qualità della nostra assistenza.

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173 commenti
"Regime forfettario 2019"

  1. Buongiorno.
    Sono un medico che dal 2012 lavora come sostituto di specialistica ambulatoriale nei poliambulatori del SSN, il nostro rapporto di lavoro è inquadrato come autonomo ma di fatto la ASL è il nostro datore di lavoro col quale in ogni sostituzione firmiamo una accettazione incarico a dempo determinato secondo quanto previsto dall’ACN specialisti ambulatoriali (siamo tenuti a rispettare un orario di lavoro, abbiamo il badge elettronico, eseguiamo le visite nei tempi e nelle modalità previste e decise dalla ASL stessa). Ho sempre tenuto la contabilità di tale reddito separata da quella della mia attività libero professionale fin dal regime dei minimi al 5%. Posso continuare a farlo usufruendo del forfettario per la mia attività da libero professionista (con reddito inferiore a 65 mila eur) e assimilare i redditi ASL a quelli da lavoro dipendente con tassazione ordinaria?

  2. Buongiorno,

    dopo aver terminato un rapporto di lavoro (dipendente a tempo indeterminato) nel corso del 2018, ho aperto Partita IVA a settembre 2018, esercitando come Ingegnere libero professionista. Rispettando i requisiti di accesso al regime forfettario vigenti in quel momento (reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno 2017 inferiore a 30000 euro, limite su beni strumentali posseduti, ecc), ho optato per tale opzione.

    Nei primi mesi di attività ho avuto collaborazioni come consulente per l’ex datore di lavoro, ed al 31/12/2018 sulla base del fatturato dei primi tre mesi di attività tale rapporto risulta essere prevalente. Ho ragione di ritenere che con l’ampliamento della clientela il fatturato 2019 legato all’ex datore di lavoro sarà inferiore al 50% del totale.

    Non mi è chiaro se la condizione di esclusione introdotta dal 2019 circa la non prevalenza del rapporto con ex datori di lavoro operi con riferimento al fatturato 2018 (nel mio caso circa 3 mesi di attività), come condizione di permanenza per il 2019 nel regime, o se la condizione sia da valutare “a posteriori” al 31/12/2019 sulla base dell’effettivo fatturato dell’anno in corso, con eventuale fuoriuscita dal regime dall’1 gennaio 2020. Ulteriore aspetto poco chiaro, se ed in che misura fornitori o clienti dell’ex datore di lavoro possano essere considerati “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili” allo stesso.

    Vi ringrazio in anticipo di ogni chiarimento

    1. Buongiorno Alessandro,

      La causa di esclusione per chi fattura prevalentemente a datori di lavoro attuali o dei due anni precedenti, è di nuova introduzione e l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito un’interpretazione ufficiale delle stessa.

      La nuova causa di esclusione prevista per il Regime forfettario afferma che non possono avvalersi di tale Regime i contribuenti che fatturano prevalentemente al loro attuale datore di lavoro o a datori di lavoro avuti nei due anni precedenti (non importa se svolgono attività diversa a quella per cui erano assunti).

      A nostro parere se lei nel 2018 ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo datore avuto nei due anni precedenti, non può applicare il Regime forfettario nel 2019.

      Non è però ancora chiaro al 100% se nel caso in cui nel 2018 si sia fatturato in prevalenza al proprio datore di lavoro (attuale o avuto nei due anni precedenti) si venga esclusi dal Regime forfettario nel 2019 oppure dato che tale causa di esclusione è stata introdotta quest’anno, si verrà esclusi dal 2020 se tale causa di esclusione si verificherà anche nel 2019.

      Non è ancora stato chiarito neanche cosa s’intenda per soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro.

      Purtroppo, ad oggi, non possiamo dare ancora una risposta definitiva alla sua domanda, sarà necessario attendere la circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca quale sarà l’anno da prendere da riferimento per tale esclusione.

      Non appena avremo informazioni ufficiali e definitive aggiorneremo prontamente il nostro Blog.

      La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.

  3. Salve,
    espongo questo caso:
    Ho un contratto co.co.co con una società inhouse di un ente pubblico per il quale ho partecipato ad una selezione pubblica. Ho poi partecipato ad una ulteriore selezione per la stessa società inhouse che prevedeva l’obbligo di Partita IVA. Nel caso dovessi vincere la seconda selezione, sembra che si debba convertire il primo contratto da co.co.co a P.IVA. E’ cosi? Questa fattispecie mi consentirebbe di accedere al regime forfettario?
    Grazie

    1. Buonasera Giovanni,

      La causa di esclusione in esame afferma che sono esclusi dal Regime forfettario:

      “d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”

      Essendo le co.co.co parasubordinazioni, quindi l’azienda che eroga i compensi è definita “committente” e non datore di lavoro, anche in presenza di co.co.co precedentemente intercorse, le stesse non rilevano ai fini dell’esclusione.

      In sostanza, si sarà esclusi dal Regime forfettario se si fattura prevalentemente nei confronti di un soggetto con il quale si sia avuto nel biennio precedente (o si ha attualmente) un rapporto di lavoro dipendente con contribuzione versata dal datore di lavoro nella Gestione Lavoratori Dipendenti, e non se si sono avute co.co.co.

      Essendo una nuova causa di esclusione si dovrà attendere una circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisca un’interpretazione ufficiale della stessa.

      La ringraziamo e le auguriamo una buona serata.

        1. Buongiorno Giovanni,

          La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito differenti punti riguardo tale fattispecie.

          Abbiamo scritto un articolo dedicato all’argomento: Regime forfettario co.co.co

          La ringraziamo e le auguriamo una buona giornata.

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