Ravvedimento operoso Iva

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Iva Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso per l’Iva  è uno strumento che come contribuente puoi utilizzare per rimediare ai mancati versamenti, in questo caso dell’Iva. Potrai quindi porvi rimedio in modo autonomo, prima che l’Agenzia delle Entrate si accorga del mancato versamento dei tributi.

Il vantaggio è quello di poter rimediare ai mancati versamenti attraverso delle sanzioni ridotte, che possono variare a seconda del tempo intercorso tra il mancato versamento e il ravvedimento.

Potrai porvi rimedio (per importi errati, omissioni o importi carenti) eseguendo il pagamento di:

  • imposta dovuta (in questo caso l’Iva);
  • interessi, che verranno calcolati dal tasso del giorno nel quale avresti dovuto provvedere al versamento, al giorno in cui effettivamente lo farai;
  • sanzioni in misura ridotta.
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In questo modo potrai rimediare alla violazione versando contestualmente l’imposta e gli interessi.

Ravvedimento operoso Iva: sanzioni ridotte e interessi

Come abbiamo riportato nel paragrafo precedente, la sanzione sarà commisurata rispetto alla distanza che intercorrerà tra la data di scadenza e il momento in cui effettuerai il ravvedimento. In questo caso, più provvederai ai versamenti in prossimità della data di scadenza, e tanto più potrai godere della riduzione.

Il Decreto n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni: infatti, se provvederai ai versamenti entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta dal 30% al 15%, commisurata ai giorni di ritardo.

Di seguito riporteremo uno schema delle sanzioni a seconda dei giorni di ritardo e le relative riduzioni:

  • ravvedimento Sprint: fino a 14 giorni dalla scadenza del versamento. La sanzione sarà pari ad 1/15 per giorno di ritardo rispetto alla sanzione ridotta del 15%. Quindi sarà pari allo 0,1% giornaliero, fino ad un massimo dell’1,4%;
  • ravvedimento breve: dai 15 ai 30 giorni. La sanzione sarà pari ad 1/10 per giorno di ritardo rispetto alla sanzione ridotta del 15%. Quindi sarà pari all’1,15% giornaliero, oltre all’interesse del tasso legale del 5%;
  • ravvedimento intermedio: dai 31 ai 90 giorni. La sanzione sarà pari ad 1/9 per giorno di ritardo rispetto alla sanzione ridotta del 15%. Quindi sarà pari all’1,67% giornaliero, oltre all’interesse del tasso legale del 5%;
  • ravvedimento lungo: dai 91 giorni a un anno o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione. La sanzione sarà pari ad 1/8 per giorno di ritardo rispetto alla sanzione del 30%. Quindi sarà al 3,75% giornaliero, oltre all’interesse del tasso legale del 5%;
  • ravvedimento biennale: entro due anni o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione. La sanzione sarà pari ad 1/7 per giorno di ritardo rispetto alla sanzione del 30%. Quindi sarà al 4,29% giornaliero, oltre all’interesse del tasso legale del 5%;
  • ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: oltre i due anni o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. La sanzione sarà pari ad 1/6 per giorno di ritardo rispetto alla sanzione del 30%. Quindi sarà al 5% giornaliero, oltre all’interesse del tasso legale del 5%;
  • se il ravvedimento avviene dopo il processo verbale di constatazione (“PVC”), la sanzione sarà pari ad 1/5 per giorno di ritardo rispetto alla sanzione del 30%. Quindi sarà al 6% giornaliero, oltre all’interesse del tasso legale del 5%.

Dovrai effettuare i vari versamenti attraverso F24 con codici tributo Iva diversi a seconda del tipo di versamento.

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