Domande e Risposte

Quali sono le scadenze IVA?

Ho una partita Iva aperta del 2023 per commercio elettronico (e-commerce). Ho iniziato a vendere online nel 2023. Quali sono le scadenze IVA? Ci sono altri adempimenti fiscali oltre il pagamento dell’IVA?

Secondo quanto da lei indicato, per rispondere alla sua domanda sulle scadenze Iva, presupponiamo che per la sua attività di e-commerce stia adottando il regime Semplificato.

Le indichiamo che i titolari di Partita Iva in regime Semplificato hanno l’obbligo di effettuare trimestralmente la liquidazione dell’Iva, nelle seguenti scadenze previste:

  • 1° trimestre entro il 31 maggio; 
  • 2° trimestre entro il 16 settembre; 
  • 3° trimestre entro il 30 novembre; 
  • 4° trimestre entro il 28 febbraio.

Gli altri adempimenti ai quali andrà incontro saranno:

  • versamento dei contributi dovuti con rate fisse durante l’anno (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio anno successivo); 
  • Calcola gratis le tasse da pagare e richiedi assistenza fiscale​

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  • l’imposta e i contributi eccedenti il minimale sono dovuti in sede della Dichiarazione dei Redditi.

In sede di Dichiarazione i versamenti saranno richiesti secondo il sistema di saldo e acconti:

30 giugno 2024

  • saldo imposte 2023
  • saldo eventuali contributi eccedenti il minimale 2023
  • 1° acconto 50% imposte 2024
  • 1° acconto 50% eventuali contributi eccedenti il minimale 2024

È possibile rateizzare l’importo dovuto fino a 6 rate, l’ultima dovrà essere obbligatoriamente versata entro il 16 novembre 2023.

30 novembre 2024

  • 2° acconto 50% imposte 2024
  • 2° acconto 50% eventuali contributi eccedenti il minimale 2024

Gli importi di novembre non possono essere rateizzati.

Se, invece, si riferisce all’Iva sulle fatture di acquisto, continuando a leggere troverà i relativi adempimenti.

Quando riceve una fattura dall’estero senza che sia riportata l’Iva, dovrà creare un’autofattura emessa in formato elettronico al Sistema di Interscambio.

L’autofattura va trasmessa al Sistema di interscambio entro il 15 del mese successivo.

L’obbligo non troverà luogo per:

  • operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale,
  • operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché
  • quelle, purché di importo non superiore a € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972. 

L’ultimo caso è relativo a alcune tipologie di operazioni estere poco frequenti, come cessioni di beni immobili, alberghi, ristoranti, acquisto carburante…

Quindi ricapitolando, in regime semplificato ha due possibilità:

  • se la fattura di acquisto (quella che le rilascia il fornitore) ha già l’Iva, la deve caricare come fattura di acquisto e non fare nulla; 
  • se la fattura di acquisto non ha l’Iva, deve creare un’autofattura inserendo l’Iva e trasmetterla come fa con le fatture elettroniche. Il gestionale la recapiterà dove ha le fatture di acquisto.

Quando poi farà la dichiarazione Iva, quella riportata nell’autofattura andrà in compensazione con quella da lei versata.

In regime Semplificato il reddito imponibile (il totale su cui andrà a versare imposta e contributi) sarà calcolato sottraendo ai ricavi (intesi come incasso e non fatturato):

  • i costi sostenuti;
  • eventuali oneri deducibili (contributi previdenziali, contributi per collaboratori domestici, donazioni a istituzioni religiose, etc.); 
  • l’ammontare delle imposte dovute (Irpef, addizionali, Irap), dopo aver sottratto alle stesse le eventuali detrazioni (per figli a carico, spese sanitarie, interessi sul mutuo, ristrutturazioni edilizie, etc.); 
  • l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’Inps o alla propria Cassa Previdenziale Specifica;

Inoltre il reddito da Partita Iva in regime Semplificato fa cumulo con gli altri redditi percepiti e soggetti ad Irpef.

Sarà soggetto al versamento dell’Irpef secondo il sistema a scaglioni, in base al reddito percepito:

  • 1° scaglione: reddito compreso tra 0 e 15.000 euro. Aliquota IRPEF pari al 23%;
  • 2° scaglione: reddito tra 15.001 euro e 28.000 euro. Aliquota IRPEF prevista del 25%;
  • 3° scaglione: redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro. Aliquota IRPEF pari al 35%;
  • 4° scaglione: oltre 50.000 euro. Aliquota IRPEF è del 43%.

Sarà soggetto al versamento dell’Iva trimestrale e al suo saldo annuale a seconda della compensazione tra Iva delle fatture di vendita e quelle di acquisto.

Potrà trovare informazioni inerenti la deducibilità delle spese nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) a questo link: Testo Unico 917.

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