Qual è il miglior Regime fiscale se voglio aprire P. Iva per realizzare siti e fare pubblicità online?

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Vorrei sapere qual è il miglior Regime fiscale per realizzare siti web e fare della pubblicità online. Vorrei avere anche dei collaboratori e pagarli in prestazione occasionale.

Qual è il miglior Regime fiscale per fare siti e pubblicità online? 

Di seguito le forniamo la nostra analisi in merito alle attività da lei svolte, proprio in base alle caratteristiche secondo le quali le effettuerà.

Sviluppo APP per committenti

Il Codice Ateco da utilizzare è il:

  • 62.01.00 -Produzione di software non connesso all’edizione
    che include:

    • progettazione della struttura e dei contenuti e/o la compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti), database, pagine web
    • personalizzazione di software, esempio modificando e configurando un’applicazione esistente in modo che essa sia funzionale all’ambiente del sistema informativo dei clienti

Si può effettuare attività di programmazione per la creazione o personalizzazione dei software commissionati da terzi, una volta sviluppate si viene compensati dal committente e non si effettuano azioni volte alla commercializzazione del software prodotto.

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In tal caso è richiesta l’iscrizione in Camera di Commercio nell’Albo artigiani (a meno che non presenti altre attività prevalenti)

Sviluppo APP e commercializzazione su store online

Il Codice Ateco da utilizzare è il:

  • 58.29.00 – Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
    che include:

    • edizione, anche on-line di software non personalizzati, inclusa la traduzione o l’adattamento di software non personalizzati per un particolare mercato: sistemi operativi, applicazioni commerciali e di altro tipo con eventuale connessa produzione
    • concessione di licenze d’uso di software non personalizzato

Questo Codice Ateco indica l’attività di sviluppo software con conseguente gestione delle azioni che permettano la fruibilità della APP creata da parte degli utenti, ovvero la commercializzazione della APP negli store online (App store, Google play).

In tal caso è richiesta l’iscrizione in Camera di Commercio come commercianti.

Sviluppo APP per committenti + Sviluppo APP e commercializzazione su store online

Si utilizzeranno entrambi i Codici Ateco sopra citati e a seconda dell’attività prevalente si verrà iscritti all’Albo Artigiani o nella sezione commercio.

Evidenziamo che è sempre consigliato contattare la propria Camera di Commercio prima di procedere con l’invio della pratica di apertura così che si possano reperire informazioni specifiche in merito alla documentazione richiesta per la corretta accettazione dell’iscrizione.

Nel momento in cui si effettua della pubblicità online, ovvero si creano affiliazioni o si conducono campagne di marketing, sarà necessario adottare anche il seguente Codice Ateco:

  • 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
    che include:

    • conduzione di campagne pubblicitarie: collocazione di pubblicità in giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione
    • conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari mirati ad attirare e ad assicurare la fedeltà dei clienti
    • promozione dei prodotti
    • realizzazione di pubblicità aerea
    • distribuzione o consegna di materiale pubblicitario o di campioni
    • consulenza sulla disposizione dei prodotti all’interno del punto vendita
    • realizzazione di pubblicità postale

Tale attività prevede l’iscrizione in Camera di Commercio ed il versamento dei contributi alla Gestione Commercianti Inps.

Quale Regime fiscale adottare?

Nel momento in cui apre la Partita Iva individuale, può applicare due Regimi fiscali a seconda della sua situazione:

  • il Regime forfettario se rispetta tutte le condizioni che trova illustrate qui: Limiti regime forfettario.
  • Il regime ordinario: tale Regime si applica se non si rispettano le condizioni per l’applicazione del Regime forfettario, oppure se non si ritiene quest’ultimo conveniente per la propria situazione.

Non possiamo dirle se per lei il Regime forfettario sia conveniente o meno rispetto a quello ordinario in quanto non effettuiamo calcoli così complessi per ogni singola situazione (non ci è possibile farlo in questo contesto), ma possiamo fornirle alcuni spunti di riflessione.

La differenza sostanziale che si ha tra i due Regimi è l’imposta dovuta allo Stato e il modo in cui si calcola il reddito imponibile.

Infatti, mentre nel Regime ordinario si pagano IRPEF, addizionali, ecc. e il reddito imponibile si calcola deducendo i costi dai ricavi ottenuti, nel Regime forfettario si paga solo l’imposta sostitutiva e il reddito imponibile viene calcolato applicando il coefficiente di redditività previsto per la propria attività ai ricavi conseguiti.

In particolare, per valutare la convenienza del Regime forfettario per la sua situazione deve verificare che il vantaggio derivante dall’applicazione del 15% (o 5%) dell’imposta sostitutiva al posto che Irpef, Irap, addizionali, ecc. non venga vanificato:

  • dal minore importo delle spese forfettarie riconosciute per la sua attività rispetto a quelle effettivamente sostenute per lo svolgimento della stessa. Per esempio se per la sua attività è previsto un coefficiente di redditività del 78% (per il Codice Ateco 73.11.02), ovvero è stimato che per avere 1000 euro di ricavi ne spende 220. Se, invece, ne spende effettivamente di più il Regime forfettario potrebbe non essere per lei conveniente;
  • dalla perdita della possibilità di dedurre/detrarre altre tipologie di spese dal reddito imponibile. Infatti dal reddito imponibile (determinato con l’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi) possono essere dedotti unicamente i contributi obbligatori pagati l’anno precedente e si perderà quindi la possibilità di dedurre/detrarre le altre tipologie di spese (carichi familiari, spese mediche, spese ristrutturazione, ecc.). Tali spese potranno essere dedotte/detratte da eventuali altri redditi soggetti ad Irpef.

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