Le risposte alle domande sul fisco inviate dai nostri utenti Qual è il codice ateco per affitti brevi a studenti?

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Vorrei aprire una Partita Iva in regime forfettario per gestire in sublocazione alcuni appartamenti destinati ad affitti brevi per studenti, e per fatturare servizi correlati (check-in, pulizie, consulenze) svolti per altre società, sempre nell’ambito della locazione a studenti.

Qual è il codice Ateco per affitti brevi a studenti? Se desidera aprire Partita Iva in regime forfettario per gestire appartamenti destinati a studenti, è fondamentale scegliere il codice Ateco corretto in base alla natura dell’attività: proprietà diretta, gestione per conto terzi o fornitura di servizi accessori. Di seguito le spieghiamo qual è il codice Ateco è più adatto e perché.

Se non è proprietario degli appartamenti, ma li gestisce in sublocazione o per conto di terzi (es. tramite contratti con agenzie o proprietari), il codice Ateco corretto, secondo la classificazione Ateco 2025 è:

68.32.01 – Gestione di beni immobili per conto terzi

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  • property management a fini turistici o per studenti/lavoratori;
  • amministrazione di immobili, anche per soggiorni inferiori a un anno;
  • attività connesse alla riscossione di canoni e organizzazione dei servizi accessori (check-in, pulizie, ecc.).

Codici Ateco non idonei in questo caso
55.20.41 – Bed and breakfast → solo se l’attività avviene nell’abitazione del titolare, con residenza e dimora abituale. Questo codice Ateco è riservato a chi gestisce un’attività di B&B all’interno della propria abitazione, dove ha sia la residenza che la dimora abituale. Nel suo caso non si tratta di un’attività esercitata nella sua abitazione, ma di appartamenti di terzi gestiti in sublocazione. Non può indicare il suo domicilio fiscale come sede dell’attività se non vi si svolge effettivamente l’attività di ospitalità. Quindi non rispetta la condizione essenziale del rapporto tra struttura e titolare, richiesta dal codice 55.20.41.

55.90.20 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi alberghieri. Questo codice si applica solo a strutture ricettive dedicate e non gestioni per conto terzi. Questo codice è infatti pensato per: strutture ricettive vere e proprie, come studentati, residence o foresterie che offrono servizi di tipo alberghiero (es. reception, pulizia giornaliera, lavanderia). Nel suo caso: Non possiede né gestisce direttamente strutture dedicate a questo scopo. L’attività è focalizzata su gestione in sublocazione o per conto terzi, non su erogazione diretta di ospitalità in una struttura ricettiva. I servizi aggiuntivi che fornisce (check-in, pulizie, consulenza) non configurano un servizio alberghiero continuativo.

Il codice 68.32.01 è perfetto per chi:

  • gestisce immobili per altri soggetti (proprietari o agenzie);
  • opera come property manager o gestore in ambito turistico, anche con affitti brevi e studenti;
  • fattura anche servizi correlati (accoglienza, pulizie, assistenza, consulenze, ecc.).

Se vorrà adottare il regime Forfettario per la sua Partita Iva dovrà sincerarsi di rispettare tutti i requisiti da esso previsti: Limiti regime forfettario

Nel caso in cui decidesse di aprire Partita Iva in corso d’anno, il limite dei 85.000 euro di ricavi previsti dal regime Forfettario andranno riproporzionati ai giorni di attività: (85.000/365)*giorni di attività.

Se potrà adottare il regime Forfettario, il reddito imponibile si calcolerà applicando ai ricavi dell’anno (intesi come fatture incassate) il coefficiente di redditività. Il coefficiente di redditività è una percentuale associata al suo codice Ateco che in questo caso è del 78%.

Il suddetto codice Ateco prevede l’iscrizione alla Gestione Separata Inps verso la quale dovrà versare i contributi nella misura del 26,07% del suo reddito.

Il regime Forfettario prevede inoltre il versamento di un’unica imposta con aliquota al 15%, che potrà essere ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se rispetta alcune condizioni: Regime forfettario imposta sostitutiva 5%

Attenzione: i cinque anni di imposta sostitutiva si calcolano in anni fiscali (non solari), quindi: se apre la Partita Iva a novembre, il primo anno si concluderà comunque il 31 dicembre dello stesso anno e verrà considerato come anno intero ai fini del conteggio del quinquennio agevolato.

 

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