Proroga versamenti Dichiarazione 2021 ed esonero contributi

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Data ultimo aggiornamento: 28/09/2021

Proroga versamenti dichiarazione 2021 ed esonero contributi

Il 28 giugno 2021, con il comunicato n. 133 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata prorogata la scadenza dei versamenti della Dichiarazione dei Redditi del 30 giugno al 20 luglio 2021.

Successivamente, con la conversione in Legge del Decreto Sostegni-Bis è stata disciplinata una nuova proroga al 15 settembre per i versamenti della Dichiarazione dei Redditi.

Potrai quindi effettuare i versamenti derivanti dalla compilazione della Dichiarazione dei Redditi in scadenza originale al 30 giugno e poi prorogati al 20 luglio entro il 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione o applicazione di interessi. Evidenziamo che la proroga interessa anche i soggetti che applicano il Regime forfettario.

Se sei iscritto alla Gestione Separata Inps o alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps, tra i versamenti della Dichiarazione potrebbero essere presenti contributi dovuti per l’acconto anno 2021, per questo motivo nel prossimo paragrafo ti forniremo le informazioni ad oggi presenti sull’esonero contributivo 2021.

Esonero contributivo per l’anno 2021

Un altro importante argomento è quello relativo all’esonero contributivo per l’anno 2021 di cui si è tanto discusso.

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L’Inps con il messaggio n. 2418 conferma il differimento del versamento degli acconti dei contributi Inps 2021, proprio perché non era ancora presente il provvedimento attuativo per la richiesta dell’esonero.

Attenzione: dal contenuto del messaggio il differimento (a data ancora sconosciuta) del versamento del 1° acconto Inps 2021 è generalizzato, quindi è per tutti i soggetti che debbano effettuare tale versamento, indipendentemente dal rispetto delle condizioni richieste per fruire dell’esonero.

Maggiori informazioni sull’esonero contributivo, sono state fornite dall’Inps con la Circolare n° 124 del 06-08-2021, di seguito troverai tutte le novità ad oggi presenti.

Titolari di Partita Iva interessati all’esonero contributivo 2021

Soggetti con apertura Partita Iva entro il 31/12/2020:

  • iscritti alla Gestione Artigiani e commercianti Inps
  • iscritti alla Gestione Separata Inps
  • professionisti iscritti alle forme obbligatorie di previdenza (Inarcassa, Cipag, Enpam, ecc.)

Condizioni accesso esonero contributivo 2021

Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, si precisa che l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021. Sono di conseguenza esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso.

A) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Per verificare il rispetto di tale requisito devi considerare le fatture con data di emissione nei periodi dal 1°gennaio al 31 dicembre del 2019 e dal 1°gennaio al 31 dicembre del 2020, non ha alcuna rilevanza la data di incasso delle fatture.

Il requisito non deve essere rispettato dai soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.

Con il messaggio numero 3217, l’Inps ha chiarito che nel caso in cui l’apertura della Partita Iva sia avvenuta nel corso dell’anno 2019, la verifica del fatturato debba avvenire prendendo in considerazione l’ammontare medio mensile.

B) avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro.

Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche.

Il requisito non deve essere rispettato dai soggetti con apertura nel corso dell’anno 2020.

C) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

La normativa dispone che, ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

D) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato.

NB: Se nel corso del 2021 hai avuto un lavoro subordinato anche solo per una parte dell’anno, non puoi richiedere l’esonero contributivo (ad eccezione del contratto di lavoro intermittente).

E) non essere titolari di pensione diretta

I requisiti D e E devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021).

Attenzione: il possesso dei requisiti sopra descritti sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Importo esonero e quali contributi rientrano nell’esonero

In generale, i contributi dovuti per l’anno 2021 entro il 31 dicembre 2021, non sono quindi inclusi eventuali saldi contributivi 2020.

Per i professionisti che non versano i contributi all’Inps ma sono iscritti alle Casse di previdenza obbligatorie (Inarcassa, Cipag, Enpam, ecc.) l’esonero non riguarda i contributi integrativi.

L’importo massimo dell’esonero è previsto nella misura di € 3.000 per ciascun beneficiario ma è importante specificare che tale importo potrà essere oggetto di variazione nel caso in cui le risorse poste in essere per tale misura (1.500 milioni di euro) non fossero sufficienti a sostenere tutte le domande presentate dai contribuenti.

Il riconoscimento pieno dell’accredito ai fini della prestazione pensionistica è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

Di seguito specifiche sui contributi oggetto dell’esonero prima per Artigiani e Commercianti e poi per professionisti iscritti alla Gestione Separata.

Titolari di Partita Iva iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti Inps

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (Gestione Artigiani e Commercianti), l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale e si applica sulla contribuzione annuale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021. Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021 (rata febbraio 2022 di competenza 2021).

L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale
dell’AGO e presente nel nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare è previsto il riconoscimento dell’esonero nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

Limitatamente ai commercianti non obbligati al pagamento del contributo sul reddito minimale (affittacamere, assicuratori), l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite individuale massimo di 3.000 euro. Il reddito da utilizzare quale base imponibile per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello indicato all’interno del quadro RR, sezione I, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche anno d’imposta 2020.

Titolari di Partita Iva iscritti alla Gestione Separata Inps

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 26,23%. Per i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24%.

Sono esclusi, pertanto, i soli professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione diretta.

I contributi oggetto di esonero sono quelli dovuti a titolo di acconto per l’anno di imposta 2021 in scadenza nel medesimo anno e calcolati sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020 – primo e secondo acconto – sempre nel limite di 3.000 euro massimo individuale.

Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello indicato all’interno del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche anno d’imposta 2020 esposto con il codice 11.

Presentazione istanza

La scadenza per la presentazione della domanda era inizialmente prevista per il 31 luglio 2021 ma dato che entro tale data non era ancora possibile presentare l’istanza, con il Messaggio n° 2761 del 29-07-2021 l’Inps ha comunicato la proroga alla presentazione dell’istanza al 30 settembre 2021.

Ricordiamo che, invece, la scadenza per l’invio delle domande per coloro iscritti alle casse private dedicate alle professioni (Inarcassa, Cipag, ecc.) la scadenza è il 31 ottobre 2021.

Per tutti coloro iscritti alla Gestione Separata Inps o alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps dal 25 agosto, è possibile presentare la richiesta per l’esonero contributivo 2021. Potrai presentare la domanda in autonomia seguendo la nostra guida con illustrati tutti i passaggiGuida per la richiesta esonero contributivo 2021.

Se, invece, sei iscritto ad una Cassa previdenziale privata dedicata alla tua professione, come per esempio Inarcassa, Cipag, Enpam, Enpapi, ecc., per sapere come e da quando potrai presentare l’istanza, dovrai comunicare direttamente con la tua Cassa, non devi presentare l’istanza attraverso il sito dell’Inps. Ogni cassa previdenziale renderà disponibile una specifica procedura per richiedere l’esonero contributivo (non sappiamo con quali tempistiche).

6 commenti
"Proroga versamenti Dichiarazione 2021 ed esonero contributi"

    1. Elisa di FlexTax

      Buongiorno Sara,

      le conferiamo che la proroga dei versamenti e l’esonero contributivo vale anche per gli agenti di commercio, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti.

      Speriamo di averla aiutata e le auguriamo buona giornata!

  1. Buongiorno,
    Se ho chiuso la P IVA ind ata 31/12/2020 posso accedere a questo esonero?

    Grazie per i vostri articoli sempre chiari!
    Beatrice

    1. Elisa di FlexTax

      Buongiorno Beatrice,

      se ha chiuso la sua partita Iva in 31/12/2020, può procedere al ricalcolo degli acconti dovuti: avendo lei chiuso la Partita Iva, potrà infatti non versare gli acconti per il 2021, in quanto nel suddetto anno non sarà previsto fatturato da attività autonoma.

      Speriamo di averla aiutata e le auguriamo buona giornata!

  2. Buongiorno,

    Come deve essere effettuato il calcolo del fatturato se la partita IVA è stata aperta alla fine del 2019?

    1. Elisa di FlexTax

      Buongiorno Enrico,

      per chi ha aperto la Partita Iva nel corso del 2019, come nel suo caso da quanto ci descrive, non sono ancora state fornite istruzioni sulla modalità di calcolo della riduzione del fatturato; se nulla verrà specificato e non si riesce a dimostrare la riduzione del fatturato tra 2019 e 2020, non si può accedere all’esonero contributivo.

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      La ringraziamo e le auguriamo buona giornata!

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