Professionisti iscritti a Casse dedicate: 600 euro COVID-19

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Data pubblicazione: 28 marzo 2020

Data ultimo aggiornamento: 31 marzo 2020

Professionisti iscritti a Casse dedicate: 600 euro COVID-19

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali insieme al Ministro dell’economia e delle finanze ha firmato un Decreto che prevede che i professionisti titolari di Partite Iva iscritti ad Ordini/Albi o che comunque versano i contributi a casse previdenziali specifiche (esclusi dalla possibilità di richiedere l’indennità all’Inps), potranno anche loro percepire un sostegno di 600 euro per il mese di marzo.

In questo articolo vi daremo le prime informazioni contenute nel Decreto (non ancora pubblicato) in merito ai 600 euro per Professionisti iscritti a Casse dedicate.

La circolare n. 49 del 30 Marzo dell’Inps, ha chiarito che gli Agenti di Commercio dovranno richiedere l’indennità direttamente all’Inps e non all’Enasarco.

Nota Bene: per informazioni dettagliate rivolgiti alla Cassa Previdenziale dedicata alla tua attività e alla quale versi i contributi.

Professionisti iscritti a Casse dedicate: 600 euro COVID-19: requisiti

Il sostegno al reddito, costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro è riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

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  • ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Definizioni importanti per tale punto:

Cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

  • L’indennità, corrisposta secondo le modalità di cui all’articolo 3, non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’indennità è altre sì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

600 euro professionisti iscritti a Casse: domande frequenti

Qual è il reddito a cui devo fare riferimento?

Devi sommare i seguenti importi della Dichiarazione dei redditi afferente all’anno 2018:

  • Redditi soggetti ad Irpef – Rigo RN1
  • Reddito forfettario – Rigo LM34

Se rientro nella fascia di reddito dai 35.000 ai 50.000?

In questo caso, accedi comunque all’indennità nei casi in cui:

  • Hai cessato l’attività nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 marzo.
  • Hai avuto una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre del 2020 rispetto al primo trimestre 2019 (principio di cassa).

Quando posso presentare la domanda?

Il Decreto che offre specifiche in merito (ma che non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale) indica che le domande potranno essere presentate da mercoledì 1° aprile.

Dove e come posso presentare la domanda?

La domanda dovrai inoltrarla secondo le procedure che saranno disposte dalla Cassa Previdenziale alla quale sei iscritto. Per tutte le informazioni specifiche su tale bonus, fai riferimento alla tua Cassa Previdenziale.

Di seguito troverai le disposizioni generali che il Decreto stabilisce per la presentazione della domanda, saranno poi le Casse previdenziali specifiche a disporre le modalità di invio.

Professionisti iscritti a Casse dedicate: presentare domanda per 600 euro COVID-19

Specifiche sulla modalità di presentazione della domanda:

  • Le domande del sostegno di 600 euro trattate in questo articolo, potranno essere presentate a partire dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza a cui si è obbligatoriamente iscritti. Tali enti provvederanno a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato.
  • L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
  • L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata, sotto la propria responsabilità:
    • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
    • di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
    • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b); (condizioni indicate nel primo paragrafo di questo nostro articolo)
  • di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a); (condizioni indicate nel primo paragrafo di questo nostro articolo)
  • All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
  • Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020. (condizioni indicate nel primo paragrafo di questo nostro articolo)
  • Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell’articolo 4, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall’articolo 4.
  • Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità di cui all’articolo 1 all’Agenzia delle entrate e all’INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.

Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività

Ai fini dell’analisi del rispetto dei requisiti, vengono definite:

  • Cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

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