Approvazione emendamento forfettario 6/12/2018

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Approvazione emendamento forfettario 6/12/2018

Presentazione emendamento forfettario 2/12/2018

Ieri sono stati presentati diversi emendamenti per la Legge di Bilancio.

Ma quali di questi cambiamenti riguardano l’articolo 4 della Legge di Bilancio, ovvero il punto nel quale vengono presentate le modifiche alla Disciplina del Regime forfettario (articolo n.90 del 23 Dicembre 2014)?

Presentazione emendamento forfettario 2/12/2018, cosa cambia?

ATTENZIONE: L’emendamento è stato approvato il 6/12/2018, quindi se la Legge di Bilancio verrà approvata senza ulteriori cambiamenti, la lettera d-bis) sarà riformulata come sotto descritto.

L’unico emendamento presentato sul Regime forfettario è quello che prevede la modifica del comma 57, che sancisce le cause di esclusione dal Regime forfettario.

Il cambiamento di tale parte della Disciplina del Regime forfettario, era già previsto dal Testo della Legge di Bilancio presentata in Parlamento il 31 ottobre 2018, che aggiungeva alle cause di esclusione la seguente:

“d-bis) i soggetti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.”

Domenica 2 Dicembre, è stato invece presentato (approvato) un emendamento che elimina e sostituisce tale lettera d-bis) con il seguente testo:

“d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”

Anche se la formulazione della frase appare molto diversa, la seconda è solo una precisazione della prima.

Infatti nella sostituzione proposta si precisa ancora meglio, senza dare spazio a differenti interpretazioni, che chi percepisce o ha percepito redditi di lavoro dipendente, per poter applicare il Regime forfettario, non deve esercitare la sua attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro avuti nei due anni precedenti.

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Non è stato rivoluzionato nulla, è solo stata precisata l’intenzione della causa di esclusione, ovvero quella di evitare l’apertura di false Partite Iva che in realtà nascondano veri e propri rapporti di subordinazione.

Bollettino camera

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