Le risposte alle domande sul fisco inviate dai nostri utenti Posso passare al Forfettario da un regime di determinazione d’imposta

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Posso passare al forfettario se ho esercitato l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta l’anno scorso?

Supponiamo che la sua domanda riguardi l’opzione da lei esercitata l’anno scorso nel momento in cui ha adottato il regime Ordinario Semplificato nonostante rispettasse tutte le condizioni per l’applicazione del Forfettario.

Per rispondere alla sua domanda “Passare al Forfettario da un regime di determinazione d’imposta“, le riportiamo la circolare n. 9 del 10/04/2019 (citando la risoluzione 64 E del 2018) dell’Agenzia delle Entrate, che specifica (da pag. 5):

Di regola, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. Tuttavia, con risoluzione n. 64/E del 2018, è stato chiarito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali dei  contribuenti minori. […]

Pertanto, i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfetario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione. In tal caso, infatti, il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale.”

Il vincolo triennale potrebbe persistere per coloro che abbiano  optato per la determinazione del reddito con il criterio del “registrato” ma anche in tal caso l’Agenzia delle Entrate non esclude la possibilità di passaggio al forfettario.

In merito a tale ultimo punto non risulta certezza dalla normativa, pertanto se vorrà avere sicurezze per la sua situazione potrà richiedere informazioni direttamente all’Agenzia delle Entrate.

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Di regola, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. Tuttavia, con risoluzione n. 64/E del 2018, è stato chiarito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali dei  contribuenti minori. […]

Pertanto, i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfetario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione. In tal caso, infatti, il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale.”

Il vincolo triennale potrebbe persistere per coloro che abbiano  optato per la determinazione del reddito con il criterio del “registrato” ma anche in tal caso l’Agenzia delle Entrate non esclude la possibilità di passaggio al forfettario.

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