Domande e Risposte

Posso iscrivermi alla gestione separata temporaneamente e poi iscrivermi a un’altra cassa specifica?

posso iscrivermi alla gestione separata “temporaneamente” e in attesa di diventare consulente/libero professionista, dopo l’esame di stato, passare ad una altra cassa specifica (epap, inarcassa ecc..)? Se, invece, si torna al lavoro da dipendente, ci si può togliere dalla gestione separata? 

Posso iscrivermi in gestione separata e in seguito a un’altra cassa?

Nel momento in cui si apre la Partita Iva e si svolge un’attività professionale per la quale non è possibile iscriversi a nessuna Cassa Previdenziale dedicata alle specifiche professioni (Inarcassa, Enpam, ecc.) ci si deve iscrivere alla Gestione Separata come “professionisti”.

Nel momento in cui si iscrive successivamente (per esempio si supera l’esame di stato e ci si iscrive ad un Albo professionale), i contributi saranno dovuti alla Cassa Previdenziale specifica per la propria professione e non più alla Gestione Separata. Tale passaggio si effettua semplicemente iscrivendosi alla Cassa Previdenziale dedicata e per tutti ricavi conseguiti successivamente, i contributi non si dovranno più versare alla Gestione Separata.

Se si torna al lavoro dipendente, ci si può togliere dalla Gestione Separata?

Non è prevista alcuna procedura per la cancellazione dell’iscrizione alla Gestione Separata, si smetterà semplicemente di versare i contributi alla stessa.

Il rimanere iscritti alla Gestione Separata Inps non comporta né vincoli né problemi, in quanto nel momento in cui si iscriverà alla sua Cassa previdenziale specifica, verserà qui i suoi contributi e non più alla Gestione Separata.

Aprendo la sua Partita Iva, dovrà presentare a giugno dell’anno successivo la Dichiarazione dei redditi percepiti l’anno precedente ed effettuare i relativi versamenti.

I versamenti che si devono effettuare in Dichiarazione sono i saldi di imposta sostitutiva (se si adotta il Forfettario) e contributi per l’anno passato ed i rispettivi acconti per l’anno in corso.

Se si chiude successivamente la Partita Iva, si può procedere al ricalcolo degli acconti dovuti, in base al metodo previsionale, ma i saldi per l’anno precedente dovranno essere comunque versati.

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