Ho svolto per anni un’attività individuale in P.IVA come estetista in regime dei minimi che ho chiuso nel 2018. Dal 2020 e fino a gennaio 2021 (data in cui sono stata licenziata) ho svolto la stessa attività per un centro estetico come dipendente. Adesso avrei intenzione di riaprire la P.IVA in regime forfettario e volevo sapere se fossi nelle condizioni di beneficiare della tassazione al 5%, considerando che sono passati più di 3 anni da quando ho chiuso P.IVA.
Per adottare il Regime forfettario è necessario essere in possesso di tutti i requisiti richiesti: Limiti forfettario.
Se adotterà il forfettario, oltre ai contributiI contributi, come suggerisce il nome, sono una tipologia di tributo che viene richiesto obbligatoriamente al soggetto contribuente da parte della Pubblica Amministrazione. Quindi i contributi sono, verserà l’imposta sostitutivaImposta prevista per tutti i contribuenti soggetti al Regime Forfettario. È un’unica imposta che sostituisce tutte le altre pagate nei regimi ordinari, essa ha un’aliquota del 5% al 15% o al 5% per i primi 5 anni di attività, se rispetterà i 3 requisiti richiesti:
- Non bisogna aver svolto, nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, attività di impresaL’impresa è un’attività economica finalizzata alla produzione/distribuzione di beni o servizi. L’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore. Perché si possa parlare di attività d’impresa, questa attività deve presentare in forma associata o familiare
- L’attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomoEsercizio abituale di arti e professioni. che dipendente (eccezion fatta per i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni)
- Nel caso in cui venga rilevata un’attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l’ammontare di incassi generati l’anno precedente dall’attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.
Avendo lei chiuso la precedente Partita IvaCodice composto da 11 cifre che identifica precisamente una determinata impresa. La sequenza numerica è preceduta dalla sigla identificativa del Paese in cui si esercita l’attività d’impresa nel 2018, dunque più di 3 anni fa, rispetterà il punto 1 relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa nei tre anni precedenti l’apertura della sua nuova Partita IvaImposta sul Valore Aggiunto. Imposta indiretta che colpisce il consumatore finale. Attualmente è l’imposta in Italia che assicura il maggior prelievo fiscale. Questa particolare tipologia di tributo.
Per la sua situazione inoltre, in base alle informazioni che abbiamo, bisogna prestare attenzione al punto 2. ovvero quello relativo alla mera prosecuzione.
In merito si è espressa l’Agenzia delle EntrateAgenzia pubblica italiana che si occupa della gestione delle entrate fiscali italiane. Può in qualsiasi momento svolgere controlli ed accertamenti per verificare il rispetto delle norme di, attraverso la CIRCOLARE N. 10/E del 4 aprile 2016, indicando quanto segue:
“la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento“
e ancora
“la continuità non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio.”
Affinché non vi sia una mera prosecuzione è necessario provare che le due attività svolte richiedono effettivamente competenze differenti: anche se in qualità di dipendente ha svolto l’attività per un periodo inferiore alla metà del triennio, a nostro parere rientra comunque nella mera prosecuzione in quanto l’attività svolta con la precedente Partita Iva (chiusa nel 2018) è la medesima che ha svolto come dipendente e che desidera nuovamente svolgere con la nuova Partita Iva.
Ne consegue che dovrà applicare sin da subito l’impostaL’imposta è un tributo che prevede il prelevamento coattivo di denaro ad un soggetto per il finanziamento della spesa pubblica in generale. Lo Stato impone il pagamento sostitutiva al 15%.