Posso aprire Partita Iva in regime Forfettario come artista con codice Ateco 90.03.09?

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Lavoro come artista (pittura, scultura e disegno) Ateco 90.03.09 e sarei interessata ad aprire la partita IVA come professionista per vendere in Italia e all’estero le mie opere. Sarebbe la prima volta che apro un’attività professionale e ho bisogno di info sul regime Forfettario.

Per poter adottare il Regime Forfettario per la sua Partita Iva, dovrà controllare per prima cosa di non ricadere in nessuna delle cause di esclusione che può trovare elencate qui: Regime Forfettario 2022

Svolgendo lei l’attività di artista, il Codice Ateco da lei indicato è corretto, ovvero il:

  • 90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie

che include:

– attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografista eccetera
– attività di scrittori individuali, che trattano qualsiasi argomento, inclusi gli scrittori di romanzi, di saggi eccetera
– stesura di manuali tecnici
– consulenza per l’allestimento di mostre di opere d’arte

Il coefficiente di redditività associato a tale Codice è del 67%: questo va applicato ai ricavi conseguiti per ottenere il reddito imponibile su cui calcolare imposta e contributi da versare.

L’imposta sostitutiva è del 15%, con la possibilità di applicare la riduzione al 5% per i primi 5 anni di attività se ne rispetta le condizioni: Regime forfettario imposta sostitutiva 5 %

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Se creerà opere uniche e non in serie, potrà qualificarsi come libera Professionista e versare in questo caso i contributi alla Gestione Separata Inps per il 25,98% del suo reddito.

Se venderà l’oggetto d’arte all’estero, nella fattura che emetterà secondo le regole del Forfettario, dovrà riportare anche una dicitura aggiuntiva, in base al paese nel quale venderà l’opera:

  • Paese Europeo: dovrà aggiungere in fattura la dicitura “La cessione in oggetto non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”;
  • Paese extra Europeo: dovrà aggiungere in fattura la dicitura “Cessione non imponibile IVA”.

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