Partita Iva per artista

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Aprire Partita Iva per artista

Se vuoi aprire la tua Partita Iva per artista, la prima cosa da fare è adottare il codice Ateco relativo all’attività che vorrai svolgere in maniera autonoma e successivamente iscriverti presso la relativa Gestione previdenziale.

Devi sapere che in base a come svolgerai l’attività di artista potrai qualificarti come Professionista o come Artigiano iscritto in camera di Commercio: nel primo caso, verserai i contributi alla Gestione Separata Inps, nel secondo alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps.

Ma qual è la differenza tra questi due inquadramenti?

  • Professionista: potrai qualificarti così se prevale l’aspetto artistico delle tue opere, ovvero se realizzerai prodotti unici e non in serie se sei un pittore o sculture;
  • Artigiano in camera di Commercio: dovrai iscriverti presso questo ente e qualificarti come tale se realizzerai pezzi in serie e uguali tra loro ed in questo caso prevarrà l’aspetto artigianale della tua attività.

Come artista, potrai scegliere di adottare uno dei seguenti Codici Ateco:

  • 90.01.01 – Attività nel campo della recitazione, se esegui rappresentazioni di spettacoli teatrali dal vivo o attività di artisti individuali quali attori;
  • 90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche, se ti occupi di rappresentazioni di concerti, di opere liriche o di balletti e di altre produzioni artistiche: attività di gruppi, circhi o di compagnie, di orchestre o di complessi musicali, attività di artisti individuali quali ballerini, musicisti, cantanti, disk-jockey, conferenzieri o oratori, modelle;
  • 90.03.02 – Attività di conservazione e restauro di opere d’arte, se ti occupi di restauro finalizzato alla conservazione di opere d’arte quali: quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, materiale archeologico ecc.;
  • 90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie se svolgi attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografista ecc.; attività di scrittori individuali, che trattano qualsiasi argomento, inclusi gli scrittori di romanzi, di saggi ecc.; stesura di manuali tecnici; consulenza per l’allestimento di mostre di opere d’arte.

A questo punto dovrai scegliere il Regime Fiscale da adottare e la tua scelta potrà ricadere sul Forfettario o Ordinario semplificato.

Ma quali sono le differenze tra questi due regimi fiscali?

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Regime Forfettario

È considerato “agevolato” per i numerosi vantaggi fiscali e contabili che porta, prevede che:

  • Si paghi un’unica imposta, detta sostitutiva, che sostituisce appunto tutte le altre dell’Ordinario semplificato (Irpef, Irap, ecc.);
  • imposta e contributi si versino sul reddito imponibile, calcolato applicando il coefficiente di redditività associato al tuo Codice Ateco ai ricavi conseguiti;
  • le spese siano determinate in modo forfettario in base al coefficiente di redditività specifico associato al tuo Codice Ateco;
  • non si applichi la ritenuta d’acconto del 20% ai tuoi compensi;
  • non si abbia l’obbligo di fatturazione elettronica se si sono percepiti ricavi inferiori a 25.000 € nel 2021. Dal 2024, invece, tutti i contribuenti avranno l’obbligo di fatturazione elettronica;
  • non si invii lo spesometro;
  • non si applichi l’Iva sulle fatture ma soltanto un’imposta di bollo di 2 euro per tutte le fatture superiori ai 77,47 euro.

Per poter applicare questo regime fiscale bisogna rispettare determinati limiti, il più importante è non superare 85.000 euro di ricavi da Partita Iva all’anno.

Regime Ordinario Semplificato

Prevede che non si superino invece i 500.000 euro di ricavi all’anno se vendi servizi e 800.000 euro se svolgi un altro tipo di attività ed inoltre bisogna obbligatoriamente registrare:

  • beni ammortizzabili
  • incassi e pagamenti
  • fatture di vendita e di acquisto

Le caratteristiche del Regime Ordinario semplificato sono le seguenti:

  • Irpef da versare secondo il classico meccanismo a scaglioni;
  • si devono versare eventualmente anche Irap, addizionali regionali e comunali, ecc.;
  • versamento dell’Iva;
  • obbligo della fatturazione elettronica;
  • si deve inviare lo spesometro;
  • devi applicare la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi.

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