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Come aprire Partita Iva in regime forfettario per personal trainer?

Posso aprire Partita Iva in regime forfettario per Personal Trainer. A oggi sono dipendente, ma sono in procinto di licenziarmi e la mia RAL attuale supera 35.000€.

 

Per adottare il Regime Forfettario per la sua Partita Iva come personal trainer, dovrà controllare per prima cosa di non ricadere in nessuna delle cause di esclusione che può trovare elencate qui:

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Limiti regime forfettario.

Nel suo caso specifico:

  • se nell’anno in corso ha percepito reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro, l’anno prossimo non potrà adottare il forfettario;
  • se, però, è in procinto di licenziarsi dal suo lavoro dipendente e nel caso in cui questo termini entro il 31/12, allora (fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti), l’anno seguente potrà adottare il forfettario.

Come personal trainer potrà adottare il seguente Codice Ateco:

  • 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

che include:

  • formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera);
  • centri e campi scuola per la formazione sportiva;
  • corsi di ginnastica;
  • corsi o scuole di equitazione;
  • corsi di nuoto;
  • istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi;
  • corsi di arti marziali;
  • corsi di giochi di carte (esempio bridge);
  • corsi di yoga.

Il coefficiente di redditività associato a tale Codice è del 78%. Questo va applicato ai ricavi conseguiti per ottenere il reddito imponibile su cui calcolare imposta e contributi da versare.

L’imposta sostitutiva è del 15%, con la possibilità di applicare la riduzione al 5% per i primi 5 anni di attività se ne rispetta le condizioni:

Regime forfettario imposta sostitutiva 5 %

Nel momento in cui fatturerà verso palestre, associazioni, ASD, ecc., dovrà versare i contributi all’Ex-Enpals. Se fatturerà nei confronti di soggetti privati, dovrà iscriversi e versare i contributi alla Gestione Separata Inps per il 26,07% del suo reddito.

Per quanto riguarda la riforma dello sport è stato confermato quanto riportato nel primo Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n.163. Deve prendere in considerazione l’Articolo 24 al punto 6 (la parte rossa delle note) e l’Articolo 23 al punto 8 bis (la parte rossa delle note), dove viene confermato che:

  • superati i 5.000 euro, l’eccedenza andrà a formare la parte imponibile su cui calcolare i contributi da versare, i quali saranno ridotti del 50% fino al 2027;
  • superati i 15.000 euro, l’eccedenza andrà a formare la parte imponibile su cui calcolare l’imposta.

La riforma dello sport prevede inoltre i soli contributi Inps e pertanto dal 1° Luglio 2023 coloro i quali effettuano prestazioni nell’ambito dello sport non sono più soggetti all’Ex-Enpals.

Possiamo inserirle i collegamenti ai nostri due articoli dedicati alla riforma dello sport sperando possano esserle d’aiuto:

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