Partita Iva con più codici Ateco: è possibile?

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Posso inserire più codici Ateco nella stessa Partita Iva?

Partita Iva con più Codici Ateco: è possibile? Questa è una domanda che viene posta frequentemente e che spesso genera qualche dubbio.
Cerchiamo dunque di fare assieme un po’ di chiarezza a riguardo.

Iniziamo subito con il dire che sì, è possibile inserire più codici Ateco nella stessa Partita Iva.

È possibile aggiungere più Codici Ateco sia al momento dell’apertura della Partita Iva stessa, sia in un secondo momento. Vediamo come:

Aggiunta Codice Ateco al momento dell’apertura della Partita Iva

Nel momento in cui deciderai di aprire la tua Partita Iva, dovrai presentare il modello AA9/12 (ovvero il modulo previsto per le imprese individuali e i lavoratori autonomi), rintracciabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale modello deve necessariamente essere presentato, correttamente compilato, entro 30 giorni dalla data di inizio attività.
All’interno del modello AA9/12 dovrai inserire i tuoi dati, i dati della tua attività e in questa circostanza avrai la possibilità di inserire più codice Ateco che convivranno sulla medesima Partita Iva.

Aggiunta del Codice Ateco successiva all’apertura

Qualora tu fossi già titolare di una Partita Iva e volessi semplicemente inserire uno o più nuovi Codici Ateco, potrai farlo sempre attraverso il modello AA9/12, da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Attraverso questo modulo comunicherai la tua intenzione di aggiunta di Codice Ateco all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il nuove Codice Ateco si riferisse ad un’attività che necessita della presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), allora dovrai richiederla al tuo Comune di riferimento, entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività.

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N.B. È possibile aggiungere più Codici Ateco ad una singola Partita Iva, ma non è possibile che questi seguano Regimi fiscali differenti: necessariamente dovranno seguire il medesimo Regime fiscale e saranno tassati secondo le regole previste da tale Regime.

Cosa accade se si aggiunge un nuovo Codice Ateco ad una Partita Iva che segue il Regime forfettario? Vediamolo di seguito.

Aggiunta di nuovi Codici Ateco e Partita Iva in Regime forfettario: cosa accade?

Fino ad ora abbiamo visto semplicemente se più Codici Ateco possono convivere sulla medesima Partita Iva, ma cosa accade se per tale Partita Iva si adotta il Regime forfettario?

Come sappiamo il Regime forfettario richiede che vengano rispettati alcuni requisiti per potervi accedere, il primo che solitamente viene menzionato è il limite di 65.000€ di ricavi durante l’anno. A tal proposito è importante segnalare che tutti i ricavi che conseguirai svolgendo le diverse attività, identificate attraverso i differenti Codici Ateco, concorreranno alla formazione dei ricavi, pertanto al raggiungimento del limite di 65.000€.

Il reddito imponibile (ovvero la base su cui si calcolano imposte e contributi) del Regime forfettario si ottiene, applicando ai ricavi, il cosiddetto coefficiente di redditività. Il coefficiente di redditività è una percentuale associata al Codice Ateco: può accadere che più attività, con Codice Ateco differente, appartengano allo stesso settore. Può altresì accadere che più attività non appartengano allo stesso settore.

In questi casi, cosa accade?

1) Se le attività appartengono allo stesso settore

Se le attività appartengono allo stesso settore avranno il medesimo coefficiente di redditività. In questo caso non è necessario distinguere le attività e, per ottenere il reddito imponibile, dovrai sommare i ricavi conseguiti con lo svolgimento delle attività appartenenti allo stesso settore e alla somma di essi applicherai il coefficiente di redditività previsto per quei Codici Ateco. Con il risultato ottenuto calcolerai l’imposta sostitutiva applicando l’aliquota del 15% o del 5% (se rispetterai tutti i requisiti per tale riduzione).

2) Se le attività appartengono a settori diversi

Se le attività appartengono a settori diversi, dovrai necessariamente distinguere i ricavi delle diverse attività e ad essi applicherai il rispettivo coefficiente di redditività. Ad ogni risultato ottenuto applicherai l’aliquota per il calcolo dell’imposta sostitutiva.

Mentre per i contributi, cosa accade?

Sappiamo che i contributi possono essere versati:

  • alla Gestione Separata Inps
  • alla Gestione Artigiani/Commercianti
  • ad una Cassa previdenziale specifica

Se le diverse attività prevedono l’iscrizione alla stessa Cassa previdenziale, non si pone alcun problema.

Se invece prevedono l’iscrizione a casse previdenziali differenti, si possono osservare diversi scenari.

In linea generale (dunque NON considerando le eccezioni che andrebbero analizzate singolarmente):

  • Se le attività che svolgi in Partita Iva prevedono l’iscrizione a diverse casse previdenziali (escluse le casse previdenziali specifiche) e se la Camera di Commercio “accetta” che le altre attività che svolgi possano essere iscritte in Camera di Commercio e conseguentemente alla Gestione Artigiani/Commercianti, verserai i contributi esclusivamente  alla Gestione Artigiani/Commercianti. Possiamo dire che la Camera di Commercio tende ad “attrarre” le attività secondarie che, pur prevedendo l’iscrizione alla Gestione Separata, possono essere iscritte anche in Camera di Commercio.
  • Se le attività che svolgi prevedono l’iscrizione a diverse casse previdenziali (escluse le casse previdenziali specifiche) MA la Camera di Commercio respinge la tua richiesta di iscrizione alla stessa di determinate attività che svolgi, allora dovrai versare i contributi ad entrambe le Gestioni previdenziali, sia alla Gestione Artigiani/Commercianti, sia alla Gestione Separata Inps.
  • Se anche solo una delle attività che svolgi in Partita Iva richiede l’iscrizione ad una Cassa Previdenziale Specifica, allora dovrai far riferimento alla Cassa Previdenziale Specifica al fine di comprendere in che modo dovrai versare i contributi e se la suddetta Cassa Specifica ti “accetterà” ancora come iscritto.

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