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Vorrei aprire partita iva come infermiera/infermiera coordinatrice in libera professione. Attualmente lavoro come dipendente presso un ente pubblico come coordinatrice infermieristica e mi sto domandando se da infermiera posso adottare il Forfettario.

Da infermiera posso adottare il forfettario?

Se vorrà per adottare adottare il Regime Forfettario per la sua Partita Iva come infermiera, dovrà sincerarsi di rispettare tutti i requisiti da esso previsti:

Limiti regime forfettario

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Per l’attività di infermiera potrà adottare il seguente codice Ateco:

  • 86.94.01 – Attività infermieristiche

che include:

– attività di infermieri indipendenti, che lavorano nei propri ambulatori o a casa dei pazienti
– attività di assistenza infermieristica palliativa per pazienti ambulatoriali

Al suddetto codice Ateco è associato un coefficiente di redditività del 78%. Il coefficiente di redditività si applica ai ricavi conseguiti per ottenere il reddito imponibile su cui calcolare imposta e contributi da versare.

Il suddetto codice Ateco prevede:

  • il possesso della laurea e dell’abilitazione necessaria per svolgere l’attività;
  • l’iscrizione presso l’Enpapi, la cassa previdenziale specifica, verso la quale dovrà versare i contributi.

Approfondisci qui:
Enpapi – Ente di previdenza e assistenza alla professione infermieristica.

Adottando il forfettario, oltre ai contributi, verserà anche l’imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi 5 anni di attività. Per applicare l’imposta sostitutiva al 5%, deve verificare di rispettare tutti i requisiti:

  1. Non bisogna aver svolto, nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, attività di impresa in forma associata o familiare
  2. L’attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente (eccezion fatta per i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni)
  3. Nel caso in cui venga rilevata un’attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l’ammontare di incassi generati l’anno precedente dall’attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.

Nel suo caso specifico dovrà porre particolare attenzione al punto numero 2.

Con “mera prosecuzione” ci si riferisce allo svolgimento della medesima attività svolta in precedenza verso il medesimo mercato di riferimento, anche se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per cause non relative alla volontà del dipendente.

Riportiamo uno stralcio della CIRCOLARE 10E dell’Agenzia delle Entrate:

“Si rammenta, altresì, che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività.
Restano, peraltro, valide tutte le considerazioni già svolte con riguardo ai precedenti regimi, nel senso che la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. Si ritiene che la prosecuzione rilevi anche quando la cessazione del rapporto di
lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente […]”.

Ne consegue che, avendo già svolto attività di infermiera, non potrà beneficiare dell’imposta al 5%, ma dovrà versarla fin da subito nella forma del 15%.

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