Limiti Flat Tax

Flat Tax Flat Tax

Limiti Flat Tax

Quali sono i limiti e le cause di esclusione della Flat Tax 2023?

La flat tax è una tassazione agevolata rivolta ai titolari di Partita Iva individuale.

Permette di essere assoggettati ad un’unica imposta sostitutiva del 15% (o del 5%, rispettando alcune condizioni, per i primi cinque anni di attività).

In Regime ordinario, saresti soggetto alle aliquote ordinarie Irpef, che vanno dal 23% al 43% sulla base degli scaglioni di reddito, alle addizionali regionali e comunali e, eventualmente, all’Irap.

Se invece rientri nella flat tax o Regime forfettario puoi usufruire di numerose semplificazioni dal punto di vista contabile e fiscale.

Per poter accedere, tuttavia, devi rispettare alcune condizioni:

  • non devi aver superato nell’anno precedente il limite di 85.000 euro di ricavi; 
  • non devi far parte di nessuna delle cause di esclusione previste dalla Normativa.
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Analizziamole in questo articolo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Limiti Flat Tax: ricavi non superiori a 85.000 euro

Nel corso degli anni i limiti per rientrare nella flat tax sono stati diversi, nel 2019 l’unico limite da rispettare era quello di non aver conseguito nell’anno precedente ricavi superiori a 65.000 euro.

Fino al 2018, invece, bisognava sottostare a diversi limiti:

  • non si dovevano possedere beni strumentali per un valore superiore a 20.000 euro;

Tali limiti, dal 2019 sono stati eliminati.

Inoltre, fino al 2018 il limite di ricavi cambiava a seconda della tipologia di attività svolta, e andava dai 30.000 ai 50.000 euro.

Nel 2019 il limite di ricavi imposto era di 65.000 euro per qualsiasi tipologia di attività svolta con Partita Iva ed è stato lo stesso fino al 2022, dal 2023 il limite reddituale diventa di 85.000 euro.

Quello che cambia a seconda della tipologia di attività (in particolare a seconda del Codice ATECO assegnato all’attività) è il coefficiente di redditività, ossia la percentuale da applicare ai ricavi per ottenere il reddito a cui si applicano imposta sostitutiva e contributi.

Se non hai chiaro come funziona il meccanismo del coefficiente di redditività, approfondisci qui: Flat Tax coefficiente di redditività.

COME SI CALCOLA IL LIMITE DI 85.000 EURO?

Nel calcolo di tale limite dovrai prendere in considerazione unicamente i ricavi e compensi provenienti dalla/e tua attività con Partita Iva.

Non dovrai prendere in considerazione altri eventuali redditi percepiti, come ad esempio quelli da lavoro dipendente, da pensione, etc..

Tale limite, inoltre, deve essere ragguagliato ad anno nel caso di apertura della Partita Iva in corso d’anno.

Ad esempio, se hai aperto la Partita Iva il 1° dicembre 2022, il limite di ricavi da considerare per poter accedere essere soggetto alla flat tax sarà pari a (85.000 x 31) / 365 = 7.219,17 euro.

Per approfondire l’argomento, guarda il nostro articolo dedicato: calcolo limite 85.000 euro di ricavi.

Limiti Flat Tax: le cause di esclusione

Dopo aver verificato di non aver conseguito nell’anno precedente ricavi superiori a 85.000 euro, dovrai infine assicurarti di non far parte di nessuna delle cause di esclusione previste dalla Legge.

Non possono essere soggetti alla flat tax:

  • le persone fisiche che si avvalgono di Regimi Speciali Iva o di Regimi forfettari di determinazione del reddito, quali:
      • agricoltura e attività connesse e pesca;
      • vendita sali e tabacchi;
      • commercio dei fiammiferi;
      • editoria;
      • gestione di servizi di telefonia pubblica;
      • rivendita di servizi di telefonia pubblica;
      • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
      • intrattenimenti, giochi e altre attività Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72;
      • agenzie di viaggi e turismo;
      • agriturismo;
      • vendite a domicilio;
      • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
      • agenzia di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione;

NB: se svolgi più tipologie di attività e una di queste è un Regime speciale Iva, non ti sarà possibile accedere nemmeno per le altre tue attività, anche se sarebbero compatibili con tale Regime.

NB: l’attività di produzione agricola, se rispetta i limiti previsti dall’Articolo 32 del TUIR, è considerata reddito fondiario, non attività d’impresa, quindi in questo caso non opera la causa di esclusione.

  • i soggetti non residenti, ad eccezione:
      • dei soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (Norvegia, Islanda, Liechtenstein);
      • che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di:
      • fabbricati o porzioni di fabbricato;
      • terreni edificabili;
      • mezzi di trasporto nuovi;
  • i soggetti che, contemporaneamente alle attività con Partita Iva:
      • partecipano a società di personeassociazioni o imprese familiari;
      • controllano, direttamente o indirettamente, Società a responsabilità limitata o Associazioni in partecipazione, che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta con la Partita Iva individuale;
  • i soggetti che esercitano le attività con Partita Iva prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con il quale sono in corso rapporti di lavoro dipendente o erano intercorsi nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Mentre le prime tre cause di esclusione sono rimaste invariate rispetto alla precedente Normativa, le ultime due cause di esclusione sono state modificate o introdotte con la Legge di Bilancio 2023.

Vediamo allora nel dettaglio queste ultime due cause di esclusione, che sono sicuramente anche quelle che creano maggiori dubbi e incertezze.

Limiti Flat Tax: soci società di persone e soci Srl

La causa di esclusione riguardante i soci di società di persone e di Srl è divisa in due parti.

SOCI SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI O IMPRESE FAMILIARI

La prima parte della disposizione esclude dalla flat tax tutti coloro che possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari.

Quindi chi possiede una partecipazione in una società di persone sarà escluso dalla flat tax, indipendentemente dal livello della partecipazione o dall’attività svolta dalla società.

Ad esempio, se possiedi il 5% delle quote di partecipazione di una SAS o in una SNC, sarai escluso dalla flat tax.

NB: non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, a meno che non producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa.

NB: non può accedere alla flat tax chi possiede una partecipazione in una impresa familiare (o anche azienda coniugale), mentre è possibile usufruire della flat tax per la propria impresa familiare (o azienda coniugale).

QUANDO DEVO VERIFICARE LA CAUSA DI ESCLUSIONE SOCI SOCIETÀ DI PERSONE?

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per poter accedere alla flat tax dovrai cedere tali quote entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Ad esempio, dovrai cedere tali quote entro il 31 dicembre 2022 per poter accedere al Regime agevolato nel 2023.

SOCI SRL

La seconda parte della Normativa esclude dalla flat tax coloro che controllano, direttamente o indirettamente, Srl o Associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta con Partita Iva individuale.

Dunque per quanto riguarda le Srl e le Associazioni in partecipazione, perché operi la causa di esclusione devono invece essere presenti contemporaneamente due condizioni:

  • il controllo diretto o indiretto;
  • le attività economiche svolte con Partita Iva e dalla Srl o Associazione in partecipazione devono essere direttamente o indirettamente riconducibili.

QUANDO C’È CONTROLLO DIRETTO?

Secondo la Legge, il controllo diretto avviene se disponi:

  • della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto);
  • di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto);
  • influenza dominante in un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale).

Per quanto riguarda il controllo di diritto la valutazione è semplice, dato che è sufficiente verificare il possesso di almeno il 51% del capitale della Srl.

Per le altre due situazioni (controllo di fatto e contrattuale), invece, bisogna valutare caso per caso.

Ad esempio l’Agenzia delle Entrate considera controllo di fatto anche solo il possesso del 50% delle quote di una Srl, mentre il controllo contrattuale può avvenire anche in assenza di partecipazioni.

QUANDO C’È CONTROLLO INDIRETTO?

La Legge definisce il controllo indiretto in questo modo:

  • ai fini dell’applicazione dei primi due punti (controllo di diritto e di fatto) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Nelle persone interposte, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, vanno ricompresi i familiari, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Ad esempio, secondo l’Agenzia delle Entrate, se la moglie di un contribuente in flat tax possiede il 50% delle quote di una Srl (che svolge attività economica riconducibile a quella del contribuente in flat tax), il contribuente sarà escluso dalla flat tax.

COSA SIGNIFICA ATTIVITÀ ECONOMICA RICONDUCIBILE?

Non basta quindi che ci sia controllo diretto o indiretto perché operi la causa di esclusione, ma è anche necessario che l’attività economica svolta dalla Srl sia direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta con Partita Iva.

Per avere parametri oggettivi di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’attività economica è riconducibile quando si verificano contemporaneamente tre condizioni:

  • i Codici ATECO dell’attività della Srl e del contribuente (attribuibili sulla base delle attività effettivamente esercitate, indipendentemente da quelli formalmente dichiarati) devono appartenere alla medesima sezione ATECO;
  • il contribuente fattura alla Srl (effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva, compreso il servizio di amministratore, alla Srl);
  • tali costi sono fiscalmente deducibili per la Srl.

Se manca anche solo una di queste condizioni, l’attività economica non è considerata riconducibile e quindi non opera la causa di esclusione.

Ad esempio, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, un contribuente svolge un’attività che ricade nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche).

La causa di esclusione non opera se la Srl controllata svolge invece un’attività che ricade nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione), anche se il contribuente dovesse fatturare alla Srl e tali costi fossero deducibili per la Srl.

QUANDO DEVO VERIFICARE LA CAUSA DI ESCLUSIONE SOCI SRL?

Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate tale causa di esclusione deve essere verificata nello stesso anno di applicazione della flat tax.

Perché solo al termine dell’anno si potrà verificare se l’attività è riconducibile o meno.

Quindi in assenza delle altre cause di esclusione, puoi comunque accedere alla flat tax, anche se hai una partecipazione di controllo in una Srl che svolge attività economica riconducibile alla tua.

Tuttavia, se nel 2022 rientri in questa causa di esclusione, nel 2023 sarai escluso dalla flat tax.

A meno che, afferma l’Agenzia delle Entrate negli interpelli relativi ai soci Srl, tu smetta di fatturare a partire dal 10 aprile 2022 nei confronti della Srl controllata (data di uscita della Circolare N. 9), o sei amministratore della società ed entro fine anno cessi dalla carica di amministratore.

In questi casi potrai accedere alla flat tax anche nel 2023.

Per approfondire l’argomento, guarda il nostro articolo: Flat Tax soci Srl.

Limiti Flat Tax: attuale o ex datore di lavoro

La causa di esclusione riguardante l’ex o attuale datore di lavoro afferma che sono esclusi dalla flat tax:

  • i soggetti che esercitano le attività con Partita Iva prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con il quale sono in corso rapporti di lavoro dipendente o erano intercorsi nei due anni precedenti, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

COSA SIGNIFICA PREVALENTEMENTE?

La prevalenza si verifica quando percepisci ricavi o compensi (principio di cassa) per più del 50% nei confronti del tuo attuale o ex (degli ultimi due anni) datore di lavoro.

In questo caso sarai escluso dalla flat tax.

QUANDO DEVO VERIFICARE LA CAUSA DI ESCLUSIONE RELATIVA ALL’ATTUALE O EX DATORE DI LAVORO?

Così come per la causa di esclusione relativa ai soci di Srl, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale causa di esclusione deve essere verificata nello stesso anno di applicazione della flat tax.

Perché solo al termine dell’anno si può verificare il requisito della prevalenza.

Quindi nel 2023 potrai comunque essere soggetto a flat tax, in assenza delle altre cause di esclusione.

Se però al 31 dicembre 2022 verifichi di aver fatturato prevalentemente nei confronti del tuo attuale o ex (degli ultimi due anni) datore di lavoro, nel 2023 sarai escluso dal Regime forfettario.

Potrai tornare ad applicarlo nel 2024, se rispetterai tutte le condizioni richieste dalla Normativa.

ECCEZIONI

Secondo l’Agenzia delle Entrate la causa di esclusione non opera:

  • trascorso il periodo di sorveglianza biennale. Ad esempio, se applichi la flat tax nel 2022 e hai cessato il rapporto con il tuo ex datore di lavoro entro il 31 dicembre 2016, non opera la causa di esclusione, anche se nel 2022 fatturi prevalentemente verso il tuo ex datore di lavoro;
  • per i pensionati, quando il pensionamento è obbligatorio ai termini di legge;
  • per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • se prima dell’entrata in vigore della causa di esclusione in esame percepivi sia redditi da Partita Iva sia redditi di lavoro dipendente nei confronti del medesimo datore di lavoro, nel caso in cui i due rapporti di lavoro persistano senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.

Ad esempio, secondo l’Agenzia delle Entrate, è il caso di un contribuente che svolge l’attività di “continuità assistenziale” (ex guardia medica) e l’attività di medicina generale, fornendo assistenza ai propri mutuati nell’ambito del distretto della medesima ASL di competenza.

Dallo svolgimento dell’attività di guardia medica percepisce un reddito di lavoro dipendente, mentre dallo svolgimento dell’attività di assistenza ai mutuati percepisce un reddito di lavoro autonomo dalla medesima ASL di competenza.

In tal caso, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non opera la causa di esclusione in esame.

COSA SI INTENDE PER DATORE DI LAVORO?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che vanno ricompresi non solo i redditi da lavoro dipendente, ma anche alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In particolare, rientrano nella causa di esclusione i seguenti redditi:

  • i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione:
      • agli uffici di amministratore,
      • associazioni e altri enti con o senza personalità’ giuridica,
      • alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
      • alla partecipazione a collegi e commissioni,
      • altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Mentre non rientrano nella causa di esclusione i seguenti redditi:

  • le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di sindaco o revisore di società;
  • le remunerazioni dei sacerdoti;
  • le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;
  • le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità;
  • le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
  • le prestazioni pensionistiche;
  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

COSA SI INTENDE PER SOGGETTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI AI DATORI DI LAVORO?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro si intendono i soggetti controllanti, controllati e collegati ai sensi di Legge.

Mentre la nozione di controllo l’abbiamo già approfondita per quanto riguarda la causa di esclusione relativa ai soci di Srl, vediamo cosa si intende per soggetti collegati.

La Legge definisce collegate:

  • le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (20%), ovvero un decimo (10%) se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

L’Agenzia delle Entrate spiega che tale disposizione ha il fine di evitare facili aggiramenti, che sarebbero stati possibili facendo il solo riferimento al datore di lavoro quale soggetto giuridico.

Limiti Flat Tax: amministratore

Infine,  se sei soggetto alla flat tax e hai anche un’attività da amministratore, possiamo affermare quanto segue:

  • se la tua attività da amministratore rientra nell’ambito della tua Partita Iva e il tuo compenso è quindi tassato con imposta sostitutiva, potresti rientrare nella causa di esclusione soci Srl se ne possiedi il controllo;
  • invece, se la tua attività da amministratore non rientra nell’ambito della tua Partita Iva e il tuo compenso è quindi assimilato a quello di lavoro dipendente, non rientri nella causa di esclusione soci Srl (perché il compenso non è tassato con imposta sostitutiva), ma potresti incorrere nella causa di esclusione relativa all’attuale (o del biennio precedente) datore di lavoro dipendente se fatturi prevalentemente (più del 50% dei ricavi o compensi) verso tale società.

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2 commenti
"Limiti Flat Tax"

  1. Mi risulta che fino al 2022 fra le cause di esclusione dalla flat tax ci fosse il reddito da lavoro dipendente o assimilato (pensione) superiore a € 30.000,00.
    Tale limite nel 2023 permane immutato?

    1. Marilisa di FlexTax

      Buongiorno Walter,
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