Lavoro dipendente e Partita Iva: quando esci dal Regime forfettario? Tutte le casistiche

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Per adottare il Regime forfettario, è necessario rispettare il limite di incassi di 85.000 € nell’anno di imposta e non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste per la sua adozione.

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Limiti Regime forfettario

Una delle cause di esclusione dal Regime forfettario riguarda i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Infatti, l’articolo 1 comma 57 lettera d-ter della Legge 190/2014 (con integrazione apportata dalla Legge di Bilancio 2020) stabilisce che non è consentito l’accesso al Regime forfettario nell’anno successivo per i contribuenti che hanno percepito nell’anno solare precedente un reddito da lavoro dipendente o assimilato, eccedente l’importo di 30.000 € lordi.

Tale causa di esclusione non opera nel momento in cui il lavoratore dipendente ha cessato il rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui intende adottare il Regime forfettario (entro il 31/12 dell’anno precedente).

Se il lavoro dipendente inizia nel corso di un anno, la causa di esclusione non interviene, dato che fa riferimento all’anno precedente.

Esempi di lavoro dipendente e Partita Iva: quando esci dal Regime forfettario? 

Se nel corso del 2023 hai percepito lavoro da dipendente pari a 27.000 €, nel 2024 potrai adottare il Regime forfettario.

Invece, se nel 2023 hai percepito 36.000 € di reddito da dipendente, nel 2024 non potrai adottare il Regime forfettario.

Se nel 2023 hai percepito un reddito da dipendente pari a 31.000 €, ma il rapporto di lavoro è cessato entro la fine dell’anno, la causa di esclusione non opera e dunque, nel 2024 potrai adottare il Regime forfettario.

Infine, se hai una Partita Iva in Regime forfettario già aperta nel 2023 e nel corso dello stesso anno verrai assunto come dipendente, la causa di esclusione non opera. Infatti nel 2022 non eri dipendente e dunque non puoi aver percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 €.

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Se ricadi in questa causa di esclusione, devi sapere che le imposte dovranno essere liquidate in modo ordinario, versando l’IRPEF a scaglioni, e non con l’imposta sostitutiva.

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