Termine di Glossario:

Regime Premiale ISA

Il regime premiale ISA consente ai titolari di attività di Impresa la possibilità di usufruire di alcuni benefici fiscali che vengono applicati al raggiungimento di determinati punteggi di affidabilità fiscale.

La normativa tributaria (co. 11, art. 9-bis del D.L. n. 50/17) prevede il riconoscimento di benefici premiali a seguito dell’ottenimento di determinate valutazione di affidabilità fiscale che si ricevono dalla compilazione nel modello degli ISA che va presentato in fase di Dichiarazione dei Redditi.

La possibilità di beneficiare del regime premiale è legata all’invio, nei termini, della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che è possibile beneficiare del regime anche se la dichiarazione è tardiva (ovvero inviata nei 90 giorni dal termine della scadenza).

L’accesso al regime premiale dipende dall’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta in corso. Bisogna sottolineare che ad ogni vantaggio corrisponde un punteggio per accedervi (il punteggio più elevato è 9).

I vantaggi del regime premiale citati nel decreto sono i seguenti:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

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