Termine di Glossario:

Congedo parentale

Il congedo parentale è l’astensione facoltativa di un genitore dall’attività lavorativa per prendersi cura del bambino.

Si può richiedere al termine del congedo di maternità obbligatorio e fino al compimento del 12° anno di età del figlio.

Il congedo parentale è rivolto a lavoratori e lavoratrici dipendenti, ed è pari ad un periodo di:

  • 6 mesi per la madre lavoratrice;
  • 6 mesi per il padre lavoratore;
  • 10 mesi quando il genitore è solo uno.

Si può godere del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato.

Quanto spetta ai genitori lavoratori dipendenti che richiedono il congedo parentale?

A loro spetta:

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  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino e per un periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino.

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