I beni immobili sono quella tipologia di beni che non possono essere spostati dalla posizione in cui sono nati senza alterarne la forma. Un esempio sono le costruzioni stabili (fabbricati o terreni).
Secondo l’articolo 812 del codice civile italiano i beni immobili sono quelli che rientrano nella seguente definizione:
“il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione”.
Tutti i beni non rientranti in questa definizione son considerati beni mobili. Una differenza fondamentale tra i beni immobili e i beni mobili è rappresentata dal fatto che se si vuole acquistare o trasferire dei diritti reali su un bene immobile, questo atto deve essere redatto in forma scritta e deve essere reso pubblico mediante la trascrizione, affinché sia assicurata la validità nei confronti di terzi.
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