Atto amministrativo, emesso dall’amministrazione finanziaria al termine del procedimento di accertamento, con il quale viene determinata la pretesa impositiva (atto impositivo).
L’avviso di accertamento deve essere motivato e deve essere portato a conoscenza del contribuente interessato mediante la notifica.
Può essere impugnato entro 60 giorni.
Gli avvisi di accertamento, emessi dall’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta 2007 e successivi, hanno qualità di titolo esecutivo e, quindi, per la riscossione coattiva, non è più richiesta la previa notifica della cartella di pagamento (accertamento esecutivo).