Rappresenta uno degli strumenti a disposizione del contribuente che abbia ricevuto la notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione.
Si ha acquiescenza quando, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica), il contribuente rinuncia a impugnare l’avviso (rinuncia al ricorso/reclamo) ovvero a formulare istanza di accertamento con adesione e provvede, entro lo stesso termine, a versare le somme complessivamente dovute (oppure la prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale).
Per effetto dell’acquiescenza, le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento o di liquidazione sono ridotte a 1/3.

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